CESSIONE PARTECIPAZIONI: TASSAZIONE PLUSVALENZE
PLUSVALENZE
DERIVANTI DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE
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Le
plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in S.R.L. detenute da
persone fisiche, ai sensi dell’articolo 67 T.U.I.R., sono inquadrate nella
categoria dei REDDITI DIVERSI e vanno dichiarate nel quadro RT del modello
Unico, sia che si tratti di partecipazioni qualificate (quote sociali pari o inferiori
al 25% del capitale sociale) sia che si tratti di partecipazioni qualificate (quote
sociali superiori al 25% del capitale sociale).
Al
momento del trasferimento della quota non viene applicata nessuna tassazione.
La tassazione si pagherà in sede di dichiarazione dei redditi.
La
tassazione è di seguito illustrata.
1)
partecipazioni non qualificate:
sulla plusvalenza si paga il 12,5% (20% dal 2012) a titolo di imposta sostitutiva.
La
plusvalenza, in questo caso, non fa
cumulo con gli altri redditi della persona fisica e si versa in sede di
dichiarazione dei redditi con il codice 1100. Si compila il quadro RT sezione I.
2)
partecipazioni qualificate: sulla
plusvalenza si paga il 40%. Il 40% (aliquota aumentata dal 1/1/2009 al 49,72%) della
plusvalenza, in questo caso, fa cumulo con gli altri redditi della persona
fisica (si paga sui dividendi anche l’addizionale regionale e comunale; reddito complessivo al netto degli oneri e spese deducibili da quadro RP). Si
compila il quadro RT sezione III (scegliendo la tassazione al 40% o al 49,72%). IL CRITERIO E’ QUELLO DI CASSA.
Per
le parti che convengono un pagamento frazionato del corrispettivo, la
tassazione deve avvenire sulla base di un criterio proporzionale, attribuendo
la plusvalenza pro-quota ai diversi periodi di imposta in modo correlato a
quella che è la tempistica degli incassi.
Laddove
il contribuente realizzi delle minusvalenze per effetto della cessione di
partecipazioni queste vanno a ridurre le plusvalenze da tassare. In caso di
eccedenza della minusvalenza rispetto alla plusvalenza, la parte eccedente può
essere portata (ai sensi dell’articolo 68 comma 3 TUIR) in deduzione fino alla concorrenza del 49,72%
dell’ammontare delle plusvalenze nei periodi successivi, ma non oltre il
quarto.
Fonte: Studio Stara
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