CONFERIMENTO DI AZIENDA

Con conferimento d'azienda si intende l'apporto ad una società esistente o neo costituita di un complesso di beni materiali e immateriali organizzati per l'esercizio d'impresa con contropartita di quote.
Nel conferimento di azienda a differenza della cessione, il corrispettivo di conferimento viene determinato riguardo ai soli valori contabili ed economici risultanti da una perizia di stima.
  • oggetto del conferimento può essere anche un ramo d'azienda
  • il conferimento può avere ad oggetto una società preesistente o una società nuova
  • l'azienda può essere conferita in godimento o in proprietà (in quest'ultimo caso, la procedura si intende perfezionata dopo l'iscrizione del conferimento nel registro delle imprese per società di capitali, ovvero dalla data di stipula dell'atto di conferimento per le società di persone).
Il conferimento in godimento, invece, è stato qualificato come affitto di azienda, disciplinato dagli artt. 2561-2562 c.c., e quindi il conferitario può disporre dell'azienda conferita ma non può modificarne l'organizzazione produttiva.
Il valore del conferimento è determinano con una perizia di stima redatta da un revisore contabile o da società di revisione (art. 2465 c.c.). Il contenuto della relazione è previsto dall'art. 2343 c.c. e prevede che la stessa debba contenere:
  • la descrizione dei beni o dei crediti conferiti
  • l'attestazione che il valore del conferimento è pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
  • i criteri seguiti per la valutazione dei beni o dei crediti oggetto del conferimento
Fiscalmente, il conferimento da luogo ad una operazione neutrale. Secondo l'art. 176 del TUIR, il conferimento di aziende effettuato tra soggetti residenti nel territorio dello stato italiano, nell'esercizio di imprese commerciali, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto sia uno di quelli previsto dall'art. 73, c. 1, lett. a) e b), ovvero:
  • a) SPA, SAPA, SRL, società cooperative e società di mutua assicurazione
  • b) enti pubblici e privati diverse dalle società, trust
Il soggetto conferente acquista, quindi, una partecipazione nella conferitaria di valore pari all'ultimo valore fiscale attribuito ai beni conferiti, e il soggetto conferitario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del conferente.

Il principio base del conferimento è espresso dall'art. 2558 c.c. che prevede espressamente il rispetto di determinate condizioni:
  • prosecuzione dell'attività nella società conferitaria dei rapporti presenti nella società conferente
  • tali rapporti non devono essere di natura personale
  • il conferimento non è causa di risoluzione dei contratti o causa ostativa al rapporto contrattuale presente
La corte di cassazione ha poi ribadito tali principi, ed in particolar modo il presupposto che i contratti non debbano avere natura personale e devono essere stipulati per l'esercizio dell'impresa, con le sentenza 9802/93, 577/99 e 4367/98.

Analogamente, riguardo ai rapporti di lavoro in essere all'atto del conferimento, l'art. 2112 c.c. si applica per analogia e si hanno i seguenti principi:
  • il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che derivano
  • il cessionario deve applicare i trattamenti economici previsti dal CCNL fino alla scadenza
  • il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore presentava fino al conferimento
  • il conferimento di azienda non costituisce causa per il licenziamento. Il lavoratore che subisce un cambio drastico delle condizioni di lavoro può dimettersi ai sensi dell'art. 2119, comma 1.
Principio analogo si applica ai contratti di locazione in essere all'atto del conferimento. L'art. 36 L. 392/78, prevede il subentro della conferitaria in tutti i rapporti della conferente, e quindi il subentro della stessa nei contratti di locazione. Il locatore può presentare opposizione per gravi motivi entro 30 giorni dal subentro della conferente. Il conferente e la conferitaria sono obbligati in solido per i debiti nei confronti del locatore. Sono poi previste le seguenti deroghe ed eccezioni:
  • le parti possono escludere taluni contratti dal conferimento
  • i contratti che presentano un carattere personale (ovvero quelli che presentano prestazioni realizzate in base ad un rapporto fiduciario con il titolare dell'azienda conferente) sono esclusi automaticamente dal conferimento
  • il terzo contraente può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento per giusta causa, e il conferente ha la responsabilità di tale recesso (art. 2558, c. 2, c.c.), può richiedere ulteriori garanzie, e se non vengono fornite può recedere liberamente (art. 1186 c.c.), ovvero può sospendere l'erogazione della prestazione se le condizioni patrimoniali del conferitario non sono tali da garantire il rispetto del contratto (art. 1461 c.c.).
Il conferente non è liberato dalla responsabilità per i debiti anteriori al conferimento a meno a che i creditori non abbiano acconsentito.

Le altre fattispecie contrattuali che presentano aspetti analoghi a quanto visto per i contratti di locazione, sono:
  • contratti di finanziamento
  • contratti di fornitura e somministrazione
  • contratti di fornitura di beni e materie prime oggetto di lavorazione
Non rientrano invece in tali prestazioni le liti, in quanto sono atti intuitus personae, esclusi quindi dall'art. 2558 c.c. dal conferimento.

Commenti