PLUSVALENZA DA CESSIONE DI AZIENDA: CONTA IL VALORE ACCERTATO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Ancora una volta, la Cassazione afferma che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza derivante da cessione d’azienda facendo riferimento al valore accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro. È onere probatorio del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro.
Questo è il contenuto dell’ordinanza 22869 2011 della Suprema Corte di ieri, 3 novembre 2011. 
Con l’ordinanza in parola, la Cassazione conferma l’orientamento secondo cui sarebbe legittimo fare riferimento, nella determinazione del valore di avviamento dell’azienda ceduta ai fini della determinazione della plusvalenza, al valore accertato ai fini dell’imposta di registro (si vedano le sentenze n. 18705 del 13 agosto 2010, n. 1333 del 25 gennaio 2010, n. 9404 del 20 aprile 2010, n. 7023 del 24 marzo 2010, n. 21020 del 30 settembre 2009 e n. 19830 del 18 luglio 2008). 
Tuttavia, tale orientamento continua a destare talune perplessità in dottrina.
Infatti, come rilevato dalla norma di comportamento ADC n. 171, i presupposti da applicare nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e delle imposte dirette non sono assimilabili. Infatti:

- ai fini dell’accertamento della plusvalenza patrimoniale, occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione;

- nell’ambito dell’imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato del bene ceduto.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, pur non negando la sussistenza di tale discrasia tra i principi da applicare nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e delle imposte dirette, ritiene comunque che sussista una presunzione relativa di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato. Opera una presunzione di corrispondenza tra prezzo e valore. 

Pertanto, il valore determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, secondo la Cassazione, può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda. 
L’onere probatorio si sposta, così, in capo al contribuente che dovrà fornire elementi di prova idonei a superare questa presunzione.
Fonte: Eutekne

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