SCHEDA CARBURANTE

LA SCHEDA CARBURANTE 
PREMESSA 
La scheda carburante è il documento che permette ai soggetti Iva, operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni la deduzione del costo sostenuto per l’acquisto di carburanti per autotrazione (ossia benzine, miscele, gasolio, gas metano e Gpl) effettuato presso gli impianti stradali di distribuzione, e la detrazione della relativa Iva (se spettante, come nel caso degli agenti di commercio); ciò in quanto per i gestori degli impianti vige il divieto di emissione di fattura (al di fuori di rari casi esplicitamente previsti, uno per tutti nel caso di cessioni di gasolio agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’Albo di cui alla legge 298/74), e il Fisco ha comunque bisogno di avere uno strumento di controllo fiscale valido. 
Anche se tale scheda ha forma libera (il contribuente infatti può sia acquistare le schede prestampate, sia predisporle per conto proprio), essa deve contenere degli elementi essenziali (sanciti, da ultimo, dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, così come integrato dalle istruzioni fornite dalla c.m. n. 205/98), in mancanza dei quali la compilazione si ritiene irregolare, e quindi il contenuto contestabile sia sotto l’aspetto reddituale, sia sotto quello della detrazione Iva (cfr. al riguardo, la sentenza n. 132/99 della sezione XIX della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, e la decisione n.1377/96 della sezione XX della Commissione Tributaria Centrale ). 
Tra l’altro, a chiarimento di numerosi quesiti, si conferma che la scheda carburante può contenere altri dati amministrativi o gestionali che le aziende, in relazione alle loro specifiche esigenze, ritengono necessario inserire. 
REGOLE E CONTENUTO OBBLIGATORIO 
1) la scheda deve essere unica per ogni veicolo. Il veicolo può poi essere detenuto dall’acquirente non solo in proprietà, ma anche sulla base di contratti di locazione, noleggio, leasing o comodato; 
2) la scheda può raccogliere gli acquisti effettuati in un mese o in un trimestre. Tale possibilità, introdotta dal citato Dpr n. 444/97, ha lo scopo di semplificare e di ridurre il numero delle registrazioni contabili da parte di quegli utenti che nell’arco di un mese effettuano solo pochi rifornimenti ; pertanto, la scelta della periodicità è libera e non influisce affatto sulla periodicità delle liquidazioni Iva. Inoltre, si può affermare che nell’ambito di una impresa che sia in possesso di un certo numero di autoveicoli, potranno essere assegnate schede mensili a determinati automezzi e schede trimestrali ad altri. 
3) gli estremi di individuazione del veicolo, ossia la casa costruttrice, il modello, la targa e il numero del telaio: tuttavia si segnala che il modello ufficiale prevede solo l’indicazione della targa o del telaio del veicolo ; 
4) gli estremi dell’acquirente il carburante, ossia il cognome e nome (se artista o professionista), o la ditta (se imprenditore individuale), o la denominazione o ragione sociale (se società di persone o di capitali), l’indirizzo, il domicilio fiscale e la partita Iva. 
5) l’indicazione, per le imprese, del numero dei chilometri percorsi dal veicolo all’inizio e alla fine del periodo di riferimento, rilevato dal contachilometri dell’automezzo. Dunque, non si tratta di indicare i chilometri percorsi per differenza, ma di riportare il numero dei chilometri all’inizio del mese o trimestre, e quello alla fine dello stesso periodo. 
6) l’importo e la data dell’acquisto, dati a cura dell’addetto al distributore stradale ; 
7) la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione. Questi dati possono essere riportati anche con l’apposizione di un timbro. 
8) la firma dell’addetto all’impianto, che ha effettuato il rifornimento e che ha eseguito le annotazioni stesse sulla scheda. 
Fonte: Studio Stara

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