BENI AZIENDALI IN GODIMENTO AI SOCI

La legge 14/9/2011 n. 148 che ha convertito in legge il D.L. 13/8/2011 ha introdotto una nuova disciplina fiscale per i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci.
La norma, che inizierà a produrre effetti dal 1/1/2012, intende individuare tutti quei beni (automezzi, immobili adibiti ad abitazione, imbarcazioni etc) acquistati dalle Ditte, dalle società, di capitali e di persone, (anche attraverso lo strumento del leasing) e utilizzati per uso personale dal socio o dai suoi familiari (nel caso di Ditta individuale), ad un corrispettivo inferiore al “valore di mercato” praticato per il godimento di quel bene.
Pertanto, l’intervento del legislatore è teso a “punire” fiscalmente non solo le società, ma anche i loro soci, che utilizzano i beni di cui sopra senza pagare alla stessa società un adeguato corrispettivo relativo al loro utilizzo/godimento.
Esempio:
una S.r.l. è proprietaria di un automezzo che viene concesso in uso al socio.
Il socio non corrisponde alcun corrispettivo per utilizzo dello stesso.
Dal 1/1/2012, in questo caso,
a)       il socio dovrà dichiarare - nella sua dichiarazione dei redditi - un ricavo corrispondente al corrispettivo praticato nel mercato per il godimento dell’automezzo e su quel corrispettivo dovrà versare le imposte (Irpef);
b)       la società non potrà scaricarsi nessuna spesa per la gestione di quel bene.
Quindi, paradossalmente si creerà una doppia tassazione!
Il quadro normativo si completa con l’obbligo, per le società o i soci, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei beni concessi in godimento. Modalità e termini di comunicazione dovranno essere individuati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro la data del 15/11/2011.
L’omessa comunicazione, ovvero l’invio con dati incompleti o inesatti, è punita con la sanzione del 30% del valore di mercato del diritto di godimento annuale che dovrebbe corrispondere il socio per l’utilizzo del bene stesso (quindi il 30% del reddito che dovrebbe dichiarare il socio nel modello unico).
Alcune considerazioni.
1)       Relativamente al valore di mercato da prendere in considerazione per la determinazione del corrispettivo da tassare si fa riferimento al valore di mercato del diritto di godimento e pertanto tale valore dovrebbe portare a prendere in considerazione valori ricavabili da operazioni di locazione, affitto, noleggio, intercorse tra soggetti indipendenti nelle medesime aree in cui è accertata la violazione. 
2)       Relativamente alla indeducibilità dei costi la relazione alla norma in esame precisa che la società non potrà scaricare più le spese e addirittura prevede l’indeducibilità anche degli ammortamenti già calcolati negli anni passati.
Scenari conseguenti al nuovo regime.
Provando ad ipotizzare le situazioni che si potrebbero verificare all’indomani dell’entrata in vigore della norma vengono in mente tre alternative:
1)       adeguamento alle nuove disposizioni lasciando invariate le condizioni di concessione in godimento del bene al socio. In questo caso il socio dichiarerà un ricavo e su quello pagherà le imposte; la società ugualmente pagherà le imposte sulla stessa somma.
2)       adeguamento del corrispettivo dovuto dal socio ai valori di mercato per la concessione in uso del bene. In questo caso il socio non pagherà imposte e così pure la società (se il bene è inerente all’attività).
3)       sostenimento del costo del bene direttamente da parte del socio. In questo caso non si avrà nessuna rilevanza fiscale per l’impresa e nessuna per il socio (in questo caso entro l’anno occorrerà effettuare il passaggio di proprietà).
Si tenga presente, comunque, che nei primi due casi l’Agenzia delle Entrate procederà ad effettuare controlli sistematici delle posizioni fiscali delle persone fisiche che utilizzino i beni in godimento soprattutto per la determinazione sintetica dei loro redditi (redditometro) anche verificando la provenienza delle somme utilizzate dalla società per l’acquisto del bene.
Restiamo in attesa di conoscere le modalità attuative della norma (il provvedimento, come già detto sopra, è atteso per il prossimo 15 novembre) al fine di:
-          individuare i criteri che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per la determinazione del valore di mercato del bene concesso in godimento;
-          individuare esattamente i beni che dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate;
-          conoscere le modalità di controllo sistematico delle società (posizioni 1 e 2 sopra indicate) da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Studio Stara



 

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