BENI AZIENDALI IN GODIMENTO AI SOCI
La legge 14/9/2011 n. 148 che ha
convertito in legge il D.L. 13/8/2011 ha introdotto una nuova disciplina
fiscale per i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci.
La norma, che inizierà a produrre
effetti dal 1/1/2012, intende individuare tutti quei beni (automezzi, immobili
adibiti ad abitazione, imbarcazioni etc) acquistati dalle Ditte, dalle società,
di capitali e di persone, (anche attraverso lo strumento del leasing) e utilizzati
per uso personale dal socio o dai suoi familiari (nel caso di Ditta
individuale), ad un corrispettivo inferiore al “valore di mercato” praticato
per il godimento di quel bene.
Pertanto, l’intervento del
legislatore è teso a “punire” fiscalmente non solo le società, ma anche i loro
soci, che utilizzano i beni di cui sopra senza pagare alla stessa società un
adeguato corrispettivo relativo al loro utilizzo/godimento.
Esempio:
una S.r.l. è proprietaria di un
automezzo che viene concesso in uso al socio.
Il socio non corrisponde alcun corrispettivo
per utilizzo dello stesso.
Dal 1/1/2012, in questo caso,
a) il socio
dovrà dichiarare - nella sua dichiarazione dei redditi - un ricavo corrispondente
al corrispettivo praticato nel mercato per il godimento dell’automezzo e su quel
corrispettivo dovrà versare le imposte (Irpef);
b) la società
non potrà scaricarsi nessuna spesa per la gestione di quel bene.
Quindi, paradossalmente si creerà
una doppia tassazione!
Il quadro normativo si completa
con l’obbligo, per le società o i soci, di comunicare all’Agenzia delle Entrate
i dati dei beni concessi in godimento. Modalità e termini di comunicazione
dovranno essere individuati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate da emanarsi entro la data del 15/11/2011.
L’omessa comunicazione, ovvero
l’invio con dati incompleti o inesatti, è punita con la sanzione del 30% del
valore di mercato del diritto di godimento annuale che dovrebbe corrispondere
il socio per l’utilizzo del bene stesso (quindi il 30% del reddito che dovrebbe
dichiarare il socio nel modello unico).
Alcune considerazioni.
1) Relativamente
al valore
di mercato da prendere in considerazione per la determinazione del
corrispettivo da tassare si fa riferimento al valore di mercato del diritto di
godimento e pertanto tale valore dovrebbe portare a prendere in considerazione
valori ricavabili da operazioni di locazione, affitto, noleggio, intercorse tra
soggetti indipendenti nelle medesime aree in cui è accertata la
violazione.
2) Relativamente
alla indeducibilità
dei costi la relazione alla norma in esame precisa che la società non potrà
scaricare più le spese e addirittura prevede l’indeducibilità anche degli
ammortamenti già calcolati negli anni passati.
Scenari conseguenti al nuovo
regime.
Provando ad ipotizzare le
situazioni che si potrebbero verificare all’indomani dell’entrata in vigore
della norma vengono in mente tre alternative:
1) adeguamento
alle nuove disposizioni lasciando invariate le condizioni di concessione in
godimento del bene al socio. In questo caso il socio dichiarerà un ricavo e su
quello pagherà le imposte; la società ugualmente pagherà le imposte sulla
stessa somma.
2) adeguamento
del corrispettivo dovuto dal socio ai valori di mercato per la concessione in
uso del bene. In questo caso il socio non pagherà imposte e così pure la
società (se il bene è inerente all’attività).
3) sostenimento
del costo del bene direttamente da parte del socio. In questo caso non si avrà
nessuna rilevanza fiscale per l’impresa e nessuna per il socio (in questo caso
entro l’anno occorrerà effettuare il passaggio di proprietà).
Si tenga presente, comunque, che
nei primi due casi l’Agenzia delle Entrate procederà ad effettuare controlli
sistematici delle posizioni fiscali delle persone fisiche che utilizzino i beni
in godimento soprattutto per la determinazione sintetica dei loro redditi
(redditometro) anche verificando la provenienza delle somme utilizzate dalla
società per l’acquisto del bene.
Restiamo in attesa di conoscere le
modalità attuative della norma (il provvedimento, come già detto sopra, è
atteso per il prossimo 15 novembre) al fine di:
-
individuare i criteri che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà
per la determinazione del valore di mercato del bene concesso in godimento;
-
individuare esattamente i beni che dovranno essere comunicati
all’Agenzia delle Entrate;
-
conoscere le modalità di controllo sistematico delle società
(posizioni 1 e 2 sopra indicate) da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Studio Stara
Commenti
Posta un commento