Interrogazione parlamentare 27.11.2024 n. 5-03163-5-03163: chiarimenti relativi ai termini di accertamento per gli aderenti al concordato preventivo biennale che beneficiano del regime premiale ISA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.
Tale disposizione, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, prevede con riferimento ai soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quater, che i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativi all'annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Inoltre, per tutti i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
Tanto premesso, gli Interroganti chiedono chiarimenti «in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l'annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure se in caso contrario i termini si intendono riaperti».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Deve condividersi l'approccio ermeneutico prospettato dagli Onorevoli interroganti in relazione all'articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.
Invero, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga.
Diversamente, in relazione al periodo d'imposta 2019, il cui termine di decadenza - per i medesimi contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) - scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l'ultimo periodo del richiamato comma 14 dell'articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025.
Tale proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi ex articolo 2-quater in relazione al cennato periodo d'imposta 2019.

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