Divieto compensazione crediti in presenza di ruoli scaduti oltre 100.000 euro
Il comma 94, dell’articolo 1, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha introdotto il seguente disposto normativo: “ per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”. I ruoli o gli accertamenti esecutivi sopra citati devono riguardare “imposte erariali e relativi accessori” tra cui vi rientrano i carichi inerenti ad imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, Irap, Iva, registro, successioni...