Sospensione per 30 giorni compensazione credito di imposta 4.0
Il 30.03.2024 è entrato in vigore il D.L. n.39/24, il quale, ai sensi dell’art.6, introduce due nuovi obblighi di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta 4.0.
Ponendosi in linea con quanto previsto nell’ambito della Transizione 5.0, l’articolo in commento prevede, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti RSI&D ex art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:una comunicazione ex ante, in cui indicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono realizzare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione; il tutto da inoltrare prima di procedere con l’effettiva realizzazione dell’investimento ex art.109 TUIR o delle attività di RSI&D;
una comunicazione ex post a rendicontazione degli investimenti programmati
Orbene, delineato il quadro generale, il presente contributo editoriale cerca di dirimere un aspetto della gestione del credito R&S sovente oggetto di diversi dubbi interpretativi, ossia i termini di rendicontazione retroattiva e si comincia subito col dire che la dichiarazione integrativa segue i termini decadenziali di accertamento che sono il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Entrando nel dettaglio, degna di nota è la Risposta ad Interpello Ade n.620 del 24.12.2020; l’istante, in particolar modo, riferisce di aver effettuato “nell’anno 2015 investimenti in attività di ricerca e sviluppo, agevolabili ai sensi dell’art.3 del D.L. 145/2013 e del D.M. 27/05/2015” e tuttavia “non ha fruito alla data odierna del credito potenzialmente spettante per l’annualità in oggetto, non ha imputato il corrispondente componente positivo non tassabile nel bilancio d’esercizio dell’anno di competenza, non ha indicato l’ammontare del credito fruibile nel Modello Unico SC 2016 per i redditi del 2015 e non lo ha riportato nei Modelli Unici SC presentati per le annualità successive, l’ultimo dei quali quello per l’annualità fiscale 2019”. Per tale ragione, il contribuente chiede se può beneficiare del credito maturato nel 2015 e non ancora fruito.
A fronte dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi, non è di ostacolo al beneficio dell’agevolazione. Tale mancanza infatti rappresenta una violazione puramente formale, a cui si può rimediare mediante l’applicazione della sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”. Con specific
A seguire, in considerazione delle suindicate disposizioni introdotte dal D.L. 29 marzo 2024 n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, la Risoluzione AdE 19/E del 12.04.2024 sospende l’utilizzo in compensazione nei seguenti casi:per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
A seguire, con specifico riferimento ai beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 16.04.2024, chiarisce che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
In entrambi i casi se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022.
A seguire, il Decreto direttoriale del MIMIT del 24 aprile 2024 aggiorna i due diversi modelli di comunicazione per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti gli investimenti in beni strumentali e quelli in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. I modelli di comunicazione vengono resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
Orbene, la compensazione dei crediti di imposta 4.0 è stata nuovamente sospesa per 30 giorni. L’interruzione è legata ai tempi tecnici di elaborazione da parte del GSE delle comunicazioni relative al credito d’imposta già trasmesse dalle imprese. In dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto, mediante apposita FAQ del 19.06.24 pubblicata sul proprio sito, un meccanismo che interrompe per 30 giorni il rilascio delle quietanze telematiche per i modelli F24 contenenti i codici tributo relativi ai crediti della transizione 4.0, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024. La sospensione in commento riguarda i codici 6936 e 6937 con anno di riferimento 2023 o 2024 e i codici 6938, 6939 e 6940 per l’anno 2024.Questo periodo di sospensione permetterà al Fisco di acquisire dal GSE le informazioni sulle comunicazioni ex post inviate dai contribuenti; se tale controllo fornisce un esito positivo, l’Agenzia sblocca la delega F24 mantenendo la data del versamento; in caso contrario, il modello viene scartato e il versamento considerato omesso, con le relative sanzioni.o riferimento al caso in questione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, nonostante l’emergenza epidemiologica del 2020, il legislatore non ha spostato il termine di scadenza per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per il periodo d’imposta 2015 e che, in tal caso, restava fissato al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa.
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