DEDUZIONE COSTI PAESI BLACK-LIST
ACQUISTI
DA PAESI BLACK-LIST: DEDUCIBILITA' DEI COSTI
Le
spese e i componenti negativi sostenuti da un'impresa italiana con
un'impresa commerciale residente in Paesi a fiscalità privilegiata
sono, in prima istanza, indeducibili.
Tuttavia,
la loro esposizione separata nel modello Unico permette di ottenerne
la deduzione a condizione che venga dimostrato che l'operazione
risponde a un effettivo interesse economico, ovvero che l'impresa
estera svolga prevalentemente un'effettiva attività commerciale.
Questo
in sintesi è quanto prevede l'articolo 110, commi 10 e 11 del Tuir.
Le
condizioni per la deduzione
Una
volta acclarata la residenza di un fornitore in uno Stato black-list
va avviato un iter procedurale obbligatorio per poter dedurre i costi
addebitati.
In
primo luogo la condizione necessaria indicata dal comma 11
dell'articolo 110 del Tuir è la separata indicazione del
componente negativo in dichiarazione dei redditi (dato che
questo è già transitato a conto economico e, quindi, fa parte del
risultato civilistico, l'inserimento in Unico deve avvenire sia come
variazione in aumento sia come variazione in diminuzione solo al fine
di segnalare l’operazione).
La
mancata indicazione esclude la deducibilità dei costi anche se
sussistono le condizioni di commercialità o di interesse economico.
L'obietivo
dell'esposizione in dichiarazione è quello di segnalare
all'amministrazione la presenza di questi costi e, quindi, innescare
la procedura di controllo che prevede una fase preliminare
all'accertamento.
Le
prove di commercialità e di interesse economico
L'impresa
italiana che voglia ottenere la deducibilità dei costi da società
estere in Paesi della black-list deve fornire prova (entro 90 gg
dalla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate) della
sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- che
l'impresa estera svolga attività commerciale;
- che
vi sia un effettivo interesse economico a porre in essere le
operazioni e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
Giustificare
quanto descritto sopra non sarà facile in quanto per l’imprenditore
italiano, avere documentazione dettagliata del fornitore straniero
circa la prevalenza dell’attività commerciale effettivamente
svolta da quest’ultimo, sarà cosa ardua; non solo la lingua, ma
altri fattori potranno incidere e ostacolare la raccolta di dati,
documenti, notizie o certificati (rilasciati dalle eventuali locali
nostre equivalenti Camere di Commercio o altri organi equivalenti).
L’altra
condizione che permette la deducibilità richiede che le operazioni
poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che
le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
Come
ben si può capire dal testo della norma, il contribuente italiano
deve metter insieme una serie di prove e di fatti che giustificano il
motivo per il quale si è attivato presso quel fornitore straniero e
soprattutto di un Paese “balck-list”.
Dimostrare
che "le operazioni poste in essere rispondono ad un
effettivo interesse economico" non è cosa di poco
conto, perché il soggetto italiano dovrebbe in qualche modo
attestare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, i motivi che lo
hanno indotto ad approvvigionarsi di una merce o di eventuali
servizi, proprio da una società ubicata in territori aventi un
regime fiscale privilegiato.
Se
i motivi possono riguardare aspetti economici e commerciali, il
soggetto italiano potrà, per sua eventuale futura difesa, da parte
di possibili controlli o attacchi del Fisco, conservare la
documentazione (es. richiesta del tipo di merce e relativo prezzo,
condizioni di pagamento, corrispondenza epistolare, etc.) rivolta a
più fornitori, dislocati anche in più Paesi, che giustifichi che la
scelta fatta sul fornitore, ubicato in Paese a regime di fiscalità
privilegiata, è frutto di ricerca, di monitoraggio del mercato, e
che la stessa è risultata economicamente più vantaggiosa rispetto
ad altre.
Non
solo questo dovrà documentare il soggetto italiano, ma anche il
fatto che "le operazioni hanno avuto concreta esecuzione".
Comprovare
questo sembrerebbe più facile rispetto al punto precedente in
quanto, in caso di acquisto di beni, vi saranno i documenti
comprovanti il trasporto ed il transito dogale.
Con
riferimento invece alle prestazioni di servizi il
fornire la prova della “concreta esecuzione” risulta ovviamente
molto più complesso.
Per
quanto attiene alla prima delle due prove, la R.M. 16 marzo 2004, n.
46/E ha illustrato i documenti che possono ritenersi idonei al
riguardo, di seguito elencati.
Documenti
che accertano l'effettiva attività del fornitore esterno
- bilancio;
- certificazione del bilancio;
- prospetto descrittivo dell'attività esercitata;
- contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività;
- copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;
- contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte;
- conti correnti bancari aperti pressi istituti locali;
- estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
- copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
- autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.
Si
tratta, precisa l'Agenzia delle Entrate, di una indicazione
esemplificativa; il contribuente è tenuto, in relazione alla
peculiarità del caso, a fornire ulteriori documenti e atti che
comprovino l'esercizio dell'attività commerciale da parte del
soggetto estero.
E'
ritenuto insufficiente un certificato di iscrizione nel locale
Registro imprese accompagnato dallo statuto e dall'ultimo bilancio,
nonché da una dichiarazione degli amministratori esteri sulla natura
dell'attività svolta.
Occorre
quindi, se si intende usare il primo strumento di prova, dimostrare
l'esistenza presso l'impresa estera di una struttura organizzativa
idonea non attraverso le sole dichiarazioni del fornitore,
dovendosi, invece, produrre documenti analoghi a quelli che
tipicamente vengono presi in esame quando si deve analizzare
un'azienda:
- locali
utilizzati con relativi titoli di disponibilità (proprietà o
locazione)
- dipendenti
addetti con relativi contratti
- assicurazioni,
utenze, autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie a
svolgere.
Appare
pertanto molto più percorribile il secondo strumento di prova
dimostrando il vantaggio economico dell’operazione (rispetto
all’acquisto in altri paesi) e l’effettiva esecuzione attraverso
documenti di trasporto e doganali.
Alla
luce di quanto evidenziato si segnala la particolarità della
normativa e l’estrema attenzione da prestare agli acquisti
effettuati presso fornitori domiciliati nei predetti paesi
“black-list”.
Le
novità
Il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 agosto 2010, n. 180, ha eliminato dalle liste dei Paesi a
fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell'Unione
europea, e la Corea del sud che ha sottoscritto un accordo
amministrativo con l'Amministrazione fiscale italiana sullo scambio
informazioni. Dall'esercizio fiscale 2010 non si applicano più nei
confronti di questi Stati la norma sulle persone fisiche, Cfc e
indeducibilità dei costi. Il decreto è intervenuto modificando le
liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Fonte: Studio Stara
Articolo 110 comma 10 e 11 T.U.I.R.:
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
Fonte: Studio Stara
Articolo 110 comma 10 e 11 T.U.I.R.:
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
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