IVA IMMOBILI: DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI E ABITATIVI
LE NUOVE DISPOSIZIONI SUGLI IMMOBILI INTRODOTTE DAL DECRETO
LEGGE n. 223 DEL 4/7/2006 CONVERTITO IN LEGGE n. 248 DEL 12/8/2006 ([1]). CIRCOLARI 27/E E 28/E DEL 4/8/2006.
1) DISCIPLINA IMMOBILI AD USO ABITATIVO
1.1.2 - CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI (SEMPRE ESENTI ART. 10 PRIMO COMMA, n. 8 Bis - D.P.R. 633/1972)
1) DISCIPLINA IMMOBILI AD USO ABITATIVO
1.1) CESSIONI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
1.1.1 - CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI (SEMPRE IMPONIBILI AI
FINI IVA)
Cessione di fabbricati (a
chiunque) ad uso abitativo realizzati da un’impresa costruttrice ([2])
che li rivende entro 4 anni dall’ultimazione degli stessi ----- Cessione
di fabbricati (a chiunque) ad uso abitativo da parte di imprese che li hanno
ristrutturati, direttamente o tramite imprese appaltatrici, (ai sensi della
legge 457/1978 art. 31, primo comma, lettere c); d); e), e che rivendono gli
stessi entro 4 anni dall’ultimazione della ristrutturazione degli stessi: si applica l’iva al 4% (prima casa); al 10%
(immobile ristrutturato e non di lusso); al 20% (abitazione di lusso). Inoltre,
l’acquirente paga l’imposta di registro (euro 168,00); ipotecaria (euro
168,00); catastale (euro 168,00).
1.1.2 - CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI (SEMPRE ESENTI ART. 10 PRIMO COMMA, n. 8 Bis - D.P.R. 633/1972)
Cessione di fabbricati ad uso
abitativo effettuata da impresa non costruttrice (imprese immobiliari che
esercitano l’attività di rivendita) ---- Cessione di fabbricati ad uso
abitativo realizzati/ristrutturati da imprese costruttrici oltre 4 anni
dall’ultimazione degli stessi:
in questi due casi non si applica l’iva ai sensi dell’articolo 10 primo comma,
D.P.R. 633/1972 numero 8 bis (esenzione iva). L’acquirente paga l’imposta di
registro al 3%, se ha i requisiti prima casa; ipotecaria (euro 168,00);
catastale (euro 168,00). L’acquirente paga l’imposta di registro al 7%,
l’imposta ipotecaria al 2% e quella catastale all’1% se non ha i requisiti prima
casa.
1.1.3 - CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI DA PARTE DI PRIVATI
L’acquirente
paga l’imposta di registro al 3%, se ha i requisiti prima casa; ipotecaria
(euro 168,00); catastale (euro 168,00). L’acquirente paga l’imposta di registro
al 7%, l’imposta ipotecaria al 2% e quella catastale all’1% se non ha i
requisiti prima casa.
1.2) LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 8 D.P.R.
633/1972, tutte le locazioni sono esenti da iva. L’imposta di registro è
pari al 2% del valore della locazione annuale.
2) DISCIPLINA IMMOBILI STRUMENTALI
2.1) CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI
2.1.1 - CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI (IMPONIBILI AI FINI
IVA) ([3])
Eccezione prevista dalla
lettera a) art. 10 n. 8 Ter D.P.R. 633/1972.
Cessione effettuata da impresa
costruttrice o da impresa che ha ristrutturato entro 4 anni
dall’ultimazione degli stessi:
si applica l’iva al 20% a tutti gli acquirenti (ad eccezione delle società di
leasing). Inoltre, l’acquirente paga l’imposta di registro (euro 168,00); 3%
imposta ipotecaria e 1% imposta catastale. In pratica, ai fini iva, per le
cessioni di fabbricati strumentali di recente costruzione o recentemente
ristrutturati, si applica il medesimo regime iva previsto per le cessioni di
immobili ad so abitativo.
Eccezione prevista dalla
lettera b) art. 10 n. 8 Ter D.P.R. 633/1972.
Cessioni effettuate da tutti i
soggetti iva nei confronti di soggetti passivi di imposta che detraggono l’iva
sugli acquisti in misura non superiore al 25%([4]): si applica l’iva al 20% a tutti gli acquirenti
(ad eccezione delle società di leasing). Inoltre, l’acquirente paga l’imposta
di registro (euro 168,00); 3% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale. In
pratica, ai fini iva, per le cessioni di fabbricati strumentali di recente
costruzione o recentemente ristrutturati, si applica il medesimo regime iva
previsto per le cessioni di immobili ad so abitativo.
Eccezione prevista dalla
lettera c) art. 10 n. 8 Ter D.P.R. 633/1972.
Cessioni
effettuate da tutti i soggetti iva nei confronti di soggetti privati: idem come sopra.
Eccezione prevista dalla
lettera d) art. 10 n. 8 Ter D.P.R. 633/1972.
Cessioni per le quali
nell’atto di vendita le parti interessate abbiano optato per l’imponibilità
dell’operazione: in tal caso gli operatori continueranno a beneficiare della detrazione
iva. Generalmente l’opzione potrà essere richiesta, nelle ipotesi diverse dai
punti a), b), c) per le quali, invece, è
obbligatorio l’assoggettamento a iva, nei confronti di soggetti iva che non
hanno limitazioni alla detrazione iva. In questi casi oltre all’iva si paga
l’imposta di registro nella (euro 168,00) oltre al 3% dell’imposta ipotecaria e dell’1%
dell’imposta catastale.
Ipotesi:
Cessioni effettuate da impresa non costruttrice e da impresa costruttrice
che vende oltre i 4 anni dalla ultimazione a soggetti che detraggono l’iva in
misura superiore al 25%. La cessione in questo caso è esente, ma si può
optare per l’imponibilità iva. In
entrambi i casi (operazione imponibile o esente) l’imposta di registro è sempre
pari a euro 168,00 oltre al 3% dell’imposta ipotecaria e dell’1%
dell’imposta catastale.
2.1.2 - CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI (ESENTI ART. 10
PRIMO COMMA, n. 8 Ter - D.P.R. 633/1972)
Cessioni
effettuate da impresa non costruttrice e da impresa costruttrice che vende
oltre i 4 anni dalla ultimazione a soggetti che detraggono l’iva in misura
superiore al 25%. La
cessione in questo caso è esente, ma si può optare (nel contratto di vendita)
per l’imponibilità iva. Se si opta per l’imponibilità iva l’imposta di registro è pari a euro 168,00
oltre al 3% dell’imposta ipotecaria e dell’1% dell’imposta catastale.
Cessioni
effettuate da imprese non costruttrici che non hanno detratto l’iva sugli
acquisti. In questo caso è
obbligatorio rivendere con iva esente. L’imposta di registro è pari al 7%
mentre l’imposta ipotecaria è pari al 2% e quella catastale all’1%.
2.1.3 - CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI DA PARTE DI PRIVATI
L’acquirente
paga l’imposta di registro al 7%, l’imposta ipotecaria al 2% e quella catastale
all’1%.
2.2) LOCAZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI
2.2.1 - LOCAZIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI (IMPONIBILI AI FINI
IVA)
Locazione
effettuata da qualsiasi soggetto iva a soggetti iva che esercitano la
detrazione sugli acquisti in misura non superiore
al 25%: si applica l’iva al
20% e si sconta l’imposta di registro nella misura dell’1% del canone annuo.
Locazione
effettuata da qualsiasi soggetto a privati: l’operazione di locazione è soggetta a iva al 20%. L’imposta
di registro è pari all’1% del canone di locazione annuale.
In
entrambi i casi è OBBLIGATORIO APPLICARE L’IVA.
Locazione
effettuata da qualsiasi soggetto a oggetti che esercitano la detrazione in
misura superiore al 25%:
l’operazione di locazione è esente, ma si può optare (come nel caso delle
cessioni) per l’applicazione dell’iva: anche in questo caso l’iva è pari al 20%
e l’imposta di registro è pari all’1% del canone di locazione annuale.
2.2.2 - LOCAZIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI (ESENTI ART. 10
PRIMO COMMA, n. 8 - D.P.R. 633/1972)
Locazione
effettuata da qualsiasi soggetto a oggetti che esercitano la detrazione in
misura superiore al 25%:
l’operazione di locazione è esente (anche se si può optare per l’applicazione
dell’iva): anche in questo caso l’imposta di registro è pari all’1% del canone
di locazione annuale.
La
portata della norma è piuttosto vasta in quanto tutte le locazioni di immobili
strumentali, ad eccezione dei due casi sopra evidenziati, ed in corso alla data
del 4 luglio 2006 diventano esenti da iva, ma con possibilità di opzione per
l’imponibilità iva.
2.2.3 - LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI DA PARTE DI PRIVATI
L’imposta
di registro è pari al 2% del canone annuo.
3. DISCIPLINA CONTATTI DI REGISTRAZIONE DELLE LOCAZIONI IN
CORSO AL 4/7/2006
A
seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra c.d. “PRODI”, poiché
tutte le locazioni, sia esenti che soggette a iva, sono anche soggette a
imposta di registro e pertanto all’obbligo di registrazione, si pone il
problema di formalizzare tutti i contratti esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto legge.
Le
nuove disposizioni prevedono:
1) la registrazione e la tassazione (attraverso
una dichiarazione il cui modello dovrà essere approvato entro il 15 settembre
2006) per tutti quei contratti che alla data di entrata in vigore del decreto
legge non erano stati assoggettati ad imposta di registro in quanto imponibili
ai fini iva (si tratta nella maggior parte dei casi di locazioni di fabbricati
strumentali);
2) la possibilità (sempre nella stessa
dichiarazione) di esercitare l’opzione per rendere le locazioni divenute, dal
4/7/2006, esenti da iva, imponibili ai fini iva.
4. OBBLIGHI DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
Il
nuovo regime di tassazione previsto per le cessioni e le locazioni di
fabbricati, estendendo l’area dell’esenzione iva, produce effetti sulla
rettifica della detrazione iva nei periodi pregressi coerentemente con il
precedente regime di imponibilità.
Per
i fabbricati abitativi posseduti al 4/7/2006 occorre distinguere 2 casi:
- fabbricati
abitativi posseduti al 4/7/2006 dalle imprese che non li hanno costruiti;
- fabbricati
posseduti alla stessa data dalle imprese che li hanno costruiti.
4.1) FABBRICATI ABITATIVI
a)
FABBRICATI ABITATIVI POSSEDUTI AL 4/7/2006 DALLE IMPRESE CHE
NON LI HANNO COSTRUITI (immobiliari
di rivendita e altre imprese che li possiedono a vario titolo).
In
questo caso, indipendentemente dall’anno di acquisto del fabbricato abitativo,
NON SI APPLICA MAI LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA prevista dall’articolo 19
bis 2 DPR 633/1972.
In
caso di vendita l’operazione è SEMPRE esente da iva.
b) FABBRICATI
ABITATIVI POSSEDUTI AL 4/7/2006 DALLE IMPRESE CHE LI HANNO COSTRUITI E ULTIMATI
A TALE DATA. In questo caso
si apre un doppio binario a seconda della rettifica o meno della detrazione
iva:
b1)
se la costruzione è terminata prima del 4/7/2002 (cioè 4 anni prima
della data di entrata in vigore del Decreto Legge) le imprese non rettificano
la detrazione iva, pertanto l’iva sugli acquisti detratta in sede di
costruzione rimane acquisita e non deve essere restituita con il metodo della
rettifica iva.
Esempio con vendita esente, ma senza rettifica:
impresa di costruzione che a ottobre 2006 vende un immobile ultimato a
settembre 2001 (quindi lavori ultimati prima del 4/7/2002 e vendita effettuata
dopo 4 anni dall’ultimazione). In questo caso:
-
la vendita è SEMPRE esente da iva in quanto effettuata OLTRE 4 anni
dall’ultimazione.
-
non si rettifica la detrazione iva e pertanto l’iva detratta resta acquisita
(anche se si verifica un cambio di regime perché l’iva sugli acquisti per la
costruzione sono stati scaricati e poi la vendita è stata fatta in esenzione).
Questa
ipotesi (fabbricati abitativi posseduti alla data di entrata in vigore del
decreto e ultimati entro il 4/7/2002) costituisce l’unica deroga alla regola
della rettifica alla detrazione iva e pertanto è una norma di favore per tutte
quelle imprese di costruzione che possedevano immobili ultimati prima del
4/7/2002. Infatti, in questo caso l’impresa avrebbe dovuto restituire
integralmente l’iva detratta sulla costruzione perché vende con esenzione iva
(vendita oltre anni dall’ultimazione).
b1.1)
se la costruzione è terminata dopo il 4/7/2002, ma il fabbricato viene
venduto ENTRO 4 anni dall’ultimazione, neanche in questo caso si rettifica la
detrazione iva (perché non vi è cambio di regime) e pertanto l’iva detratta
resta acquisita.
Esempio con vendita imponibile pertanto senza
rettifica iva: impresa di costruzione che a ottobre 2006 vende un immobile
ultimato nel mese di settembre 2004 (quindi ultimato dopo il 4/7/2002, ma
venduto ENTRO i 4 anni dall’ultimazione). In questo caso:
-
la vendita è soggetta a iva (vendita entro 4 anni dall’ultimazione);
-
non si rettifica la detrazione iva e pertanto l’iva detratta resta acquisita.
(La rettifica della detrazione iva non si effettua perché si è costruito
scaricando l’iva sugli acquisti e si rivende con iva a debito. Quindi, non si
ha cambio di regime fiscale).
b2)
se la costruzione è terminata dopo il
4/7/2002 le imprese applicano la rettifica della detrazione iva per
cambio di destinazione, ai sensi dell’articolo 19 bis 2, comma 3, del
DPR 633/1972, all’atto del primo impiego di locazione o cessione.
Esempio con vendita esente e
rettifica iva: impresa di costruzione che nel 2009 vende un’abitazione ultimata
il 15/9/2004 (quindi lavori ultimati dopo il 4/7/2002 e vendita effettuata
OLTRE i 4 anni dall’ultimazione). In questo caso:
-
la vendita è esente da iva (vendita oltre 4 anni all’ultimazione);
-
si rettifica la detrazione iva (art. 19 bis 2 comma 1 DPR 633/1972) per cambio
di destinazione.
FABBRICATI ABITATIVI
ULTIMATI DOPO IL 4/7/2006
1) se l‘immobile abitativo viene venduto entro 4 anni dalla sua ultimazione (che coincide con il certificato di fine lavori) si fattura come operazione imponibile e non si restituisce l’iva detratta sugli acquisti;
2) se l’immobile abitativo viene venduto oltre 4 anni dalla sua ultimazione si fattura come operazione esente e siccome si è scaricata l’iva sulla costruzione occorre rimborsare tutta l’iva scaricata dalla data di inizio lavori alla data di vendita (articolo 19 – bis 2 comma 3 -- rimborso integrale dell’iva).
3) se l’immobile abitativo viene dato in locazione entro 4 anni dalla sua ultimazione (la locazione di immobili ad uso abitativo è sempre esente iva) dalla sua ultimazione si applica la rettifica iva (articolo 19 – bis 2 comma 2 – un decimo all’anno) e quindi, l’imposta detratta sulla costruzione si restituisce nella misura di 1/10 all’anno o nella minor misura risultante dal pro-rata annuale.
4)
se l’immobile viene dato in locazione oltre 4 anni dalla sua ultimazione si
fattura in ogni caso come operazione esente e anche in questo caso come nel
caso 1) si deve integralmente restituire l’iva detratta sugli acquisti.
4.2) IMMOBILI STRUMENTALI
Poiché
in questo caso è previsto un maggior numero di ipotesi di assoggettamento a iva
è escluso in via generale l’obbligo di procedere alla rettifica iva.
L’unico
caso di rettifica si può verificare nel caso in cui, nel primo atto stipulato
dopo il 4/7/2006, NON sia stata esercitata l’opzione per l’assoggettamento ad
iva.
MODALITÀ
DI COMPORTAMENTO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ
A
seguito dell’introduzione delle norme sulla esenzione o imponibilità degli
immobili strumentali e/o abitativi appare conveniente istituire una contabilità separata (articolo
36 comma 3 DPR 633/1972) al fine di separare le operazioni inerenti i
fabbricati strumentali (imponibili a meno che si rinunci all’opzione) da quelle
relative alle operazioni esenti (soprattutto per i fabbricati abitativi).
*****************************************
5. ALTRE DISPOSIZIONI SUGLI IMMOBILI
ACCERTAMENTO
VALORE NELLE CESSIONI DI IMMOBILI. RETTIFICA DELLE DICHARAZIONI AI FINI IVA E
RETTIFICA DEL REDDITO DI IMPRESA
Le
nuove norme ampliano i poteri dell’Agenzia delle Entrate relativamente al
controllo della dichiarazione iva nel caso in cui la cessione di immobili venga
effettuato per un corrispettivo inferiore al “valore normale” ([5])
dell’immobile stesso.
Le
nuove norme, inoltre, hanno introdotto una presunzione assoluta di rettifica
della dichiarazione iva, infatti, si stabilisce che il valore del mutuo acceso
dall’acquirente per l’acquisto di un immobile venduto da un soggetto iva è
indice presuntivo del valore normale dello stesso immobile. In altre parole
l’Agenzia delle Entrate procederà alla rettifica della dichiarazione iva per
trasferimenti immobiliari soggetti a iva se il valore dell’immobile è inferiore al mutuo richiesto per l’acquisto.
Potrà, inoltre, procedere alla rettifica in tutti gli altri casi in cui il
valore dichiarato risulti inferiore a quello normale. A seguito
dell’introduzione di questa nuova norma, viene abrogata la disposizione che
escludeva la rettifica della dichiarazione iva
per la cessione dei fabbricati classificati nei gruppi A-B- e C qualora
gli stessi fossero stati dichiarati in misura non inferiore alla valutazione
automatica.
Gli
Uffici finanziari, inoltre possono procedere, nelle stesse ipotesi, a
rettificare il reddito d impresa.
INAPPLICABILITÀ
DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
Una
disposizione analoga a quella appena commentata è prevista per la rettifica ai
fini dell’imposta di registro sulla base del valore normale. La disposizione
però è applicabile solo per gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo e
relative pertinenze posti in essere da soggetti iva.
Per
i fabbricati di tipo abitativo e relative pertinenze posti in essere da
soggetti privati, invece, continua ad essere applicato il “criterio della
valutazione automatica” e cioè la congruità, ai fini dell’imposta di registro,
del valore dell’immobile di un importo pari a quello che risulta dalla
valutazione automatica (rendita catastale moltiplicata per il coefficiente). In
pratica, non si procede a rettifica dell’imposta di registro nel caso di
indicazione in atto di un valore uguale o superiore a quello che risulta dalla
valutazione automatica, nel caso di vendita di fabbricato ad uso abitativo e
relative pertinenze poste in essere da soggetti privati.
Per
queste tipologie di immobili, la parte acquirente può richiedere al Notaio,
tramite una dichiarazione da inserire in atto, che la base imponibile, in luogo
di quella venale, possa essere individuata nel valore fiscale dell’immobile
(valutazione automatica).
Di
conseguenza, si evidenzia che la valutazione automatica, non si applica agli
immobili diversi da quelli abitativi e pertanto il valore dichiarato in atto
per tali fabbricati, diversi da quelli abitativi, l’ufficio del registro
potrebbe procedere ad accertamento sulla base del valore normale.
DICHIARAZIONI
DA RENDERE NEI ROGITI
Dal
6/7/2006 le parti che intervengono all’atto di cessione di un immobile devono
dichiarare in atto le modalità di pagamento; il ricorso ad attività di
intermediazione e le eventuali spese per l’attività di mediazione immobiliare,
dovranno, inoltre, fornire la partita iva e le generalità del mediatore e le
modalità di pagamento.
AGEVOLAZIONI
PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Viene
prorogata per l’anno 2006 l’agevolazione iva al 10% per le prestazioni di
servizi di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999.
L’agevolazione spetta per le prestazioni fatturate a partire dal 1/10/2006.
Saranno
pertanto soggette all’aliquota agevolata dl 10% tutti gli interventi di cui
all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5/8/1978 n. 457
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Inoltre,
la detrazione Irpef passa dal 41% al 36% a far data dall’1/10/2006 e fino al
31/1/2006. Rimane, invece, fermo a euro 48.000,00 il limite massimo per
abitazione. La detrazione compete se in fattura viene evidenziato il costo
relativo alla manodopera.
DETRAZIONE
IRPEF PER SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
Dal
1/1/2007 si possono detrarre, nel limite del 19% dall’imposta lorda, i compensi,
fino a un massimo di euro 1.000,00, corrisposti alle agenzie di intermediazione
immobiliare per l’acquisto della prima casa.
APPALTO
E SUB APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI E LA FORNITURA DI SERVIZI
Il
provvedimento della manovra Prodi prevede la responsabilità solidale
dell’appaltatore (entro il limite di un anno dalla conclusione
dell’appalto) per le ritenute fiscali, i versamenti contributivi e assicurativi
relativamente ai lavoratori dipendenti utilizzati nell’esecuzione delle opere
dal sub-appaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento dei lavori se il
sub appaltatore non consegna la documentazione sulla correttezza dei
versamenti. La correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi viene
attestata attraverso il DURC.
La
norma non si applica se i committenti sono privati (es. privato che dà in
appalto i lavori di costruzione della sua casa).
La
responsabilità solidale si applica solo dopo l’approvazione di un decreto da
emanarsi entro 90 giorni a partire dalla data del 12/8/2006 (data di
approvazione del decreto legge).
Fonte: Studio Stara
[1]
Per un corretto inquadramento della normativa è utile premettere che la
distinzione tra immobili ad uso abitativo e strumentali deve essere operata con
riferimento alla loro classificazione catastale. Sono, pertanto fabbricati
abitativi, tutti quelli con categoria catastale di tipo A, ad eccezione della
categoria A/10.
[2]
Ai sensi della Circolare 1996 n. 182/E si deve ritenere che possano
considerarsi “imprese di costruzione” oltre alle imprese che realizzano
direttamente i fabbricati con personale e mezzi propri anche quelle che si
avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori.
[3]
L’aliquota iva è al 20% a meno che non si tratti di ristrutturazioni (in questo
caso l’iva è al 10%).
[4]
La percentuale di detrazione è ricavata, provvisoriamente, dal pro-rata
dell’anno precedente. L’acquirente, qualora al termine del periodo di imposta
in cui è avvenuta la cessione rilevi che la propria percentuale di detraibilità
sia risultata non superiore al 25% deve comunicarlo al venditore per
l’assoggettamento dell’operazione a iva.
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