SOCIETÀ NON OPERATIVE: CIRCOLARE 25/IR IRDCEC
L’Istituto
di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha diramato la
circolare n. 25/IR, che analizza in modo
sistematico le modifiche apportate dal DL 138/2011 alla disciplina delle società non operative.
Oggetto della circolare sono, in particolare, le condizioni a seguito delle
quali “scatta” la presunzione di non operatività per le società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi e le circostanze che
possono consentire di evitare le conseguenze pregiudizievoli della normativa sulle
società di comodo se le stesse società rientrano nella presunzione.
La circolare n. 25/IR
evidenzia, preliminarmente, che la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista per le società non operative
dovrebbe applicarsi sia alle società i cui ricavi effettivi sono insufficienti
rispetto a quelli minimi presunti (“vecchio presupposto”),
sia alle società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi (“nuovo presupposto”). La maggiorazione opera sul reddito complessivo e, quindi, anche sulla eventuale parte
di reddito imponibile che eccede quello minimo.
In merito alla
presunzione di non operatività per le società che dichiarano perdite fiscali
per tre periodi d’imposta consecutivi, l’IRDCEC ricorda come essa si applichi a
decorrere dal quarto periodo
d’imposta (ovvero, dal periodo d’imposta successivo al triennio caratterizzato
dalle perdite “reiterate”); considerato che, per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, tale disciplina si applica per la
prima volta nel 2012, la prima dichiarazione interessata dalla “stretta” è UNICO 2013, se il
triennio 2009-2011 si è chiuso in perdita (ovvero, se due dichiarazioni
ricomprese nel suddetto arco temporale hanno rilevato perdite fiscali e la
terza un reddito minimo inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 30,
comma 3 della L. 724/94); la circolare n. 25/IR rileva, al proposito, che dovrebbero
essere escluse
della disciplina (per il 2012, beninteso) le società costituite nel 2010 o
nel 2011, in quanto non
si è ancora completato il triennio da “monitorare”.
Cause di esclusione
irrilevanti nel triennio da “monitorare”
Ad avviso dell’IRDCEC,
nel computo del triennio non dovrebbe
assumere rilevanza la
presenza di cause di esclusione (che consentono, invece, di
disapplicare la disciplina nel quarto periodo, quello in cui si
manifesterebbero le conseguenze negative, ovvero l’imputazione di un reddito
minimo e di una base imponibile minima, nonché le limitazioni alla
compensazione o al rimborso del credito IVA). Ciò significa che, se nel
triennio uno dei periodi d’imposta è caratterizzato da una causa di esclusione,
ma la dichiarazione evidenzia comunque una perdita, nel quarto periodo la
società dovrebbe comunque essere considerata di comodo;
stante la delicatezza della materia, tuttavia, l’Istituto auspica chiarimenti da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Vi sono, tuttavia,
cause di esclusione la cui “gestione” è più complessa; ad esempio, per quella prevista per le
società il cui numero dei dipendenti non è mai inferiore a dieci unità nel
periodo di osservazione e nei due precedenti, si ritiene che – ai fini della
verifica sul 2012 – il requisito debba sussistere sia nel 2012, sia nel biennio
2010 – 2011.
La circolare n. 25/IR
evidenzia da ultimo che, pur in presenza dei presupposti di legge, le società
che rientrano nella nuova presunzione di non operatività e che non possono
beneficiare di nessuna causa di disapplicazione automatica possono comunque
avanzare istanza di disapplicazione alla Direzione Regionale delle Entrate
competente.
In questo caso, però, oggetto dell’istanza non è la spiegazione delle situazioni oggettive che non hanno permesso il raggiungimento dei ricavi minimi (irrilevanti, si ricorda, ai fini della nuova presunzione), bensì fattori quali l’economicità del comportamento imprenditoriale (che consiglia la continuazione dell’attività pur in presenza di perdite reiterate) e la presenza di situazioni particolari che possono avere determinato lo stato di perdita (ad esempio, quella delle società di costruzione che dichiarano perdite nel corso di costruzione degli immobili e utili solo all’atto della loro vendita).
In questo caso, però, oggetto dell’istanza non è la spiegazione delle situazioni oggettive che non hanno permesso il raggiungimento dei ricavi minimi (irrilevanti, si ricorda, ai fini della nuova presunzione), bensì fattori quali l’economicità del comportamento imprenditoriale (che consiglia la continuazione dell’attività pur in presenza di perdite reiterate) e la presenza di situazioni particolari che possono avere determinato lo stato di perdita (ad esempio, quella delle società di costruzione che dichiarano perdite nel corso di costruzione degli immobili e utili solo all’atto della loro vendita).
L’IRDCEC sollecita, ad
ogni modo, il Legislatore a prevedere nuove cause di disapplicazione automatica, specifiche per le società in
perdita, al fine di limitare il numero presumibilmente elevato di interpelli
che saranno presentati dalle società che ricadranno nella “stretta” operata dal
DL 138/2011.
Fonte: Eutekne
CIRCOLARE 25/IR
Fonte: Eutekne
CIRCOLARE 25/IR
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