SINDACO UNICO DOPO LA LEGGE DI STABILITA'
La legge di stabilità
2012, l’ultimo provvedimento del Governo Berlusconi prima di rassegnare le
dimissioni a favore del governo tecnico guidato dal prof. Monti che, nei
migliori auspici, dovrebbe traghettare il nostro Paese sulla strada della rinascita
economica e finanziaria, è intervenuto sul settore delle professioni.
La via delle modifiche è
improntata nel nome della liberalizzazione e comporta la riforma degli ordini
professionali entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità,
l’abolizione dei minimi tariffari e la costituzione di società fra professionisti.
Colpiti sono però anche
altri professionisti, i componenti dell’organo deputato al controllo di
legalità dei conti, il collegio sindacale.
Le novità sono contenute
all’articolo 14, commi 13 e 14 della legge di stabilità 2012, e riguardano il
sindaco unico nelle società a responsabilità limitata e nelle società per
azioni.
Andando per ordine, il
comma 13 dell’articolo 14 della legge di stabilità 2012, prevede una modifica
radicale dell’articolo 2477 del codice civile. La norma prima della modifica
era rubricata “Controllo legale dei conti”, ora invece è rubricata “Sindaco
e revisione legale dei conti”.
Articolo 2477 c.c.
Prima della modifica
L’Atto costitutivo può
prevedere, determinandone competenza e poteri, la nomina di un collegio
sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio
sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo
stabilito per le società per azioni.
Dopo la modifica
L’Atto costitutivo può
prevedere, determinandone competenza e poteri, la nomina di un collegio
sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se
il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società
per azioni.
A ben vedere, la modifica
evidente è la cancellazione del collegio
sindacale. Non si parla più di organo collegiale, ma di organo monocratico.
Nelle S.r.l. ora vi è solo il sindaco unico.
La modifica dell’articolo
2477 del codice civile da parte della legge di stabilità 2012, è una modifica
completa.
Se al primo comma, la
nuova norma prevede una nomina alternativa tra sindaco e revisore, sempre
unico, e a patto che lo preveda espressamente l’atto costitutivo, al secondo
comma si prevede invece l’obbligatorietà della nomina del sindaco unico in casi
specifici
Nomina obbligatoria del sindaco unico
- capitale sociale superiore a 120 mila euro
(minimo previsto per le S.p.a.);
- S.r.l. tenuta a redigere il bilancio
consolidato;
- S.r.l. che controlla una società obbligata alla
revisione legale dei conti;
- superamento in due esercizi consecutivi di due limiti indicati all’articolo 2435 bis c.c.: totale attivo stato patrimoniale 4.400.000 euro; ricavi vendite e prestazioni 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Quindi, in altre parole,
nelle S.r.l. nomina alternativa tra sindaco unico o revisore. Nomina
obbligatoria del sindaco unico in casi specifici.
Quando si superano due dei
limiti ex articolo 2435 bis c.c., è l’assemblea dei soci che approva il
bilancio ad accertare il loro superamento, quindi, a provvedere, entro 30
giorni alla nomina del sindaco, altrimenti provvede il tribunale, su iniziativa
di qualsiasi soggetto interessato.
Quando due di questi
limiti ex articolo 2435 bis c.c. non vengono superati per due esercizi
consecutivi, l’obbligo di nominare il sindaco unico invece cessa
definitivamente. La S.r.l. può anche nominare un revisore (mai più il collegio sindacale però).
Per capire meglio le
novità per le S.r.l. che introduce la legge di stabilità 2012, proviamo a fare
alcuni esempi:
a) Società A: capitale sociale di 350 mila euro;
b) Società B: nell’anno 2009 e 2010, abbia conseguito
ricavi pari a 15 milioni di euro e abbia occupati 100 dipendenti;
c) Società C: controlla la società Gamma obbligata a sua
volta alla revisione legale dei conti.
Per la Società A, essendo il capitale sociale superiore a quello
minimo previsto per le S.p.a. (120mila euro), deve essere obbligatoriamente
nominato il sindaco unico.
Per la società B, vengono superati i limiti indicati all’articolo
2435 bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Quando l’assemblea
approva il bilancio, nomina il sindaco unico entro 30 giorni. In mancanza,
qualsiasi soggetto interessato fa apposita richiesta al tribunale che nomina il
sindaco unico.
Per
la società C, obbligatoria la nomina
del sindaco unico.
Nuova normativa per le S.p.A.
Ma la legge di stabilità
2012, la legge n. 183/2011, interviene anche a modificare l’articolo 2397 c.c.
per le società per azioni.
In questo caso, la composizione
dell’organo di controllo della legalità dei conti, può essere collegiale ovvero
monocratica, collegio sindacale o sindaco unico. Il riferimento è ai ricavi o
patrimonio netto. Se questi superino 1 milione di euro, è obbligatoria la
nomina del collegio sindacale. Al di sotto, invece, l’atto costitutivo deve
prevedere la nomina del sindaco unico.
Il
sindaco unico è scelto fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Quindi risulta per le S.p.a.:
- nomina del collegio sindacale (3 o 5 membri) se patrimonio netto o ricavi superiori a 1 milione di euro;
- nomina del sindaco unico, se patrimonio netto o ricavi inferiori a 1 milione di euro.
Per ciò che riguarda il
collegio sindacale nelle società di capitali, la legge di stabilità
all’articolo 12 modifica anche l’articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001,
stabilendo che il collegio stesso (ma anche il consiglio di sorveglianza e i
comitato per il controllo della gestione) possa svolgere le funzioni tipiche dell’Organismo
di vigilanza.
Cos’è l’Organismo di
vigilanza?
Fondamentalmente, esso è
quell’organismo deputato al controllo e verifica degli adempimenti della
società al Modello 231, quel modello organizzativo adottato da un’azienda in
conformità alle disposizioni del decreto n. 231/2001. Questo decreto disciplina
la responsabilità societaria in caso di reati contro la PA, reati societari,
riciclaggio, delitti contro il commercio e l’industria, ecc. Il Modello 231 è
quello schema comportamentale che adotta la società, mirante ad impedire la commissione
di reati da parte di amministratori o dipendenti Quando entrano in vigore le
nuove norme?
In riferimento alla S.r.l.,
la norma novellata dalla legge di stabilità, l’articolo 2477 c.c., è una norma
imperativa e come tale si applica alla scadenza naturale dei vari e attuali
collegi sindacali nelle S.r.l.
Per ciò che invece
riguarda le S.p.a., la norma novellata, l’articolo 2397 c.c. ha un carattere
dispositivo, poiché utilizza l’espressione “lo statuto può prevedere […]”. Come
tale, occorre prima una modifica dello stesso atto costitutivo della società e
in un secondo momento, alla scadenza naturale del collegio sindacale, si procede,
se vi sono le condizioni e i requisiti richiesti, alla sostituzione con l’organo
monocratico.
Entrata in vigore per le S.r.l.
Sostituzione collegio
sindacale con sindaco unico alla scadenza naturale. Sempre che vi siano le
condizioni.
Entrata in vigore per le S.p.a.
Sostituzione collegio
sindacale con sindaco unico, prima modificando l’atto costitutivo e poi
attendendo la scadenza naturale. Sempre che vi siano le condizioni.
Fonte: Fiscal Focus
Documento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti:
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/11/CNDCEC-collegio-sindacale-sindaco-unico-spa-srl.pdf?uuid=0dea43ea-128f-11e1-9fb8-7fb75dbf3d46
Documento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti:
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/11/CNDCEC-collegio-sindacale-sindaco-unico-spa-srl.pdf?uuid=0dea43ea-128f-11e1-9fb8-7fb75dbf3d46
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