PER IL RADDOPPIO DEI TERMINI E' NECESSARIA LA DENUNCIA

L'ufficio che intenda avvalersi del raddoppio dei termini per l'accertamento ha l'obbligo di allegare copia della denuncia penale presentata alla Procura della Repubblica. 
A stabilirlo è la sentenza n. 372/3/11 della Ctp di Milano (relatore Chiametti). La pronuncia chiarisce che l'omessa allegazione della denuncia – se non sanata nemmeno in corso di causa – impedisce al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti indicati nell'articolo 43, comma 3, del Dpr 600/73 e, quindi, la legittima applicazione del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento.
Il Fisco aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata da una Srl per l'anno d'imposta 2003. Nell'aprile 2011, l'ufficio ha notificato alla stessa società un avviso di accertamento integrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Per giustificare l'emissione del secondo accertamento dopo la scadenza del termine ordinario (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), l'atto invocava il raddoppio all'articolo 37 del Dl 223/2006, precisando che si sarebbe proceduto «a integrare la notizia di reato già comunicata all'autorità giudiziaria per i comportamenti penalmente rilevanti previsti dall'articolo 8 del Dlgs 74/2000».
La Ctp milanese ha dichiarato nullo l'atto impugnato dal ricorrente. In primo luogo, il collegio ha evidenziato che la sentenza 247/2011 della Corte costituzionale ha riconosciuto in capo ai giudici tributari il potere di controllare la sussistenza dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora. Nel caso specifico, tuttavia, tale valutazione si è rivelata impossibile in quanto «al fascicolo processuale non è stata allegata la copia fotostatica della denuncia penale presentata alla competente autorità giudiziaria per l'anno 2003». Quel passaggio – precisa la Ctp – rappresenta l'atto prodromico all'instaurazione del procedimento penale e la sua mancata produzione ha impedito di conoscere gli importi indicati, la data di compilazione e di deposito presso l'ufficio. Senza tale elementi, concludono i giudici, è impossibile «effettuare il confronto inteso ad accertare la corrispondenza (senza con questo toccare il contenuto del reato)».
Nell'impossibilità di verificare se, nel caso in esame, si potesse legittimamente applicare il raddoppio dei termini, l'atto impugnato (notificato fuori tempo massimo) è stato dichiarato nullo.
Fonte: il sole 24 ore

Commenti