DICHIARAZIONE IVA E PRO RATA
Operazioni imponibili ed esenti - l fatto che il contribuente emetta fatture in esenzione IVA durante il periodo d’imposta si riflette sull’ammontare dell’IVA a credito che egli può detrarre. Nel caso in cui siano presenti sia operazioni imponibili che esenti, è necessario calcolare il “pro-rata” di detraibilità da applicare all’IVA a credito. Dopo aver analizzato il trattamento applicabile alle operazioni esenti in sede di compilazione della dichiarazione IVA annuale, si propongono alcuni esempi di compilazione del mod. IVA 2012.
Il pro-rata - L’art. 19 del Decreto IVA, DPR n. 633/72 prevede che:
- l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi “afferenti” operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo quanto disposto dal successivo comma 3 e dall’art. 19-bis2, non è ammessa in detrazione (comma 2);
- i soggetti che effettuano abitualmente sia un’attività esente che un’attività imponibile devono quantificare l’ammontare dell’IVA a credito detraibile in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione, applicando il c.d. “pro-rata” (comma 5).
L’indicazione in dichiarazione IVA - Le operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72, o di altre disposizioni concorrono alla determinazione del volume d’affari; le stesse vanno indicate a rigo VE33.
La presenza del citato rigo VE33 richiede la compilazione:
- della sezione 3-A del quadro VF, ancorché non sia applicabile la limitazione della detrazione tramite il pro-rata, previa barratura della casella 3 (“operazioni esenti”) di rigo VF30.
Nel caso in cui siano presenti più regimi speciali di determinazione dell’IVA dovrà essere compilato un modulo per ogni regime applicato. Infatti, non è possibile barrare più di una casella all’interno dello stesso modulo; ovvero del rigo VF53 qualora le operazioni esenti siano occasionali o ricomprese nell’art. 10, numeri da 1 a 9, DPR n. 633/72, non rientranti nell’attività propria dell’impresa ovvero accessorie a operazioni imponibili.
Casi in cui non è applicabile il pro-rata - Il “pro-rata” non opera nel caso in cui siano state effettuate:
- esclusivamente operazioni esenti;
- occasionalmente operazioni esenti, nell’ambito di un’attività imponibile;
- occasionalmente operazioni imponibili, nell’ambito di un’attività esente.
Al verificarsi delle suddette condizioni, l’IVA a credito risulta:
- indetraibile, se afferente i beni/servizi impiegati nelle operazioni esenti;
- detraibile, se afferente i beni/servizi relativi alle operazioni imponibili.
Caso delle concessionarie d’auto - Le concessionarie d’auto, oltre all’ordinaria e principale attività di vendita di autoveicoli, spesso svolgono un’attività di procacciamento, diretto o tramite una società finanziaria, di finanziamenti a favore dei propri clienti, maturando per tale attività una provvigione esente IVA ex art. 10, nn. 1/9, DPR n. 633/72.
Ci si è quindi chiesti se la presenza di tali operazioni esenti facesse scattare o meno il pro-rata. La questione è stata risolta grazie alla Risoluzione 5.4.2011, n. 41/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che:
- la concessionaria svolge abitualmente sia un’attività imponibile IVA (vendita di veicoli) che un’attività esente IVA (attività finanziaria);
- l’attività finanziaria ha lo scopo di favorire e incentivare le vendite di veicoli;
- ai sensi del citato comma 2 per la determinazione della percentuale di pro-rata non rilevano le operazioni esenti ex art. 10, numeri da 1 a 9 non oggetto dell’attività propria o accessorie ad operazioni imponibili.
Di conseguenza “le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, così come i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, non [concorrono] alla determinazione della percentuale di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto [...] in quanto accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita dei predetti mezzi di trasporto”.
Va sottolineato che secondo l’Agenzia quanto sopra trova applicazione:
- esclusivamente nei casi in cui il finanziamento è destinato all’acquisto di veicoli (beni oggetto dell’attività principale della concessionaria);
- se l’attività finanziaria posta in essere dalla concessionaria comporta un limitato impiego di lavoro, beni e servizi, tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di detta attività.
Fonte: Fiscal focus autore Carla De Luca
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