Acconto IMU anno 2012
L’IMU è la nuova imposta che si paga sul possesso degli immobili, istituita in via sperimentale dall’anno 2012 sino all’anno 2014.
Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate:
Prima rata: dal 1° al 16 giugno (18 Giugno per il 2012) ed è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote di base, cioè 0,4% (abitazione principale) 0,76% (altri fabbricati e terreni);
Seconda rata: dal 1° al 16 dicembre (17 Dicembre per il 2012) con il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
Solo per i fabbricati abitazione principale e relative pertinenze l’IMU potrà essere versata in tre rate la cui scadenza sarà 16 Giugno (18 nel 2012), 16 Settembre (17 nel 2012), 16 Dicembre (17 nel 2012).
Le aliquote definitive verranno decise dal Governo entro il 10 dicembre, tenendo conto dell’acconto e facendo salve le deliberazioni dei Comuni in merito alle addizionali. I comuni dovranno stabilire le aliquote entro il 30 settembre.
Per il 2012 l’IMU deve essere versata necessariamente in due rate (quindi, non sarà possibile usare le modalità di pagamento totale o a Giugno o a Dicembre).
La prima viene calcolata utilizzando aliquote e detrazioni base stabilite quest’anno, mentre il saldo viene calcolato con quanto deliberato entro il 10 Dicembre nel 2012. Una eventuale diversità degli importi o aliquote deliberate nell'anno in corso, rispetto a quello precedente, può generare un conguaglio a debito o credito.
Rispetto all'imposta ICI dello scorso anno, per le società in genere e le ditte individuali, l'importo IMU è aumentato anche del doppio e questo perché è variata la modalità di calcolo della base imponibile.
In particolare, è aumentato l'aliquota IMU, che attualmente è pari allo 0,76% (l'aliquota ICI generalmente era pari allo 0,5%---0,6%) inoltre, sono aumentati i moltiplicatori relativi al calcolo della base imponibile:
Stefano Stara
Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate:
Prima rata: dal 1° al 16 giugno (18 Giugno per il 2012) ed è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote di base, cioè 0,4% (abitazione principale) 0,76% (altri fabbricati e terreni);
Seconda rata: dal 1° al 16 dicembre (17 Dicembre per il 2012) con il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
Solo per i fabbricati abitazione principale e relative pertinenze l’IMU potrà essere versata in tre rate la cui scadenza sarà 16 Giugno (18 nel 2012), 16 Settembre (17 nel 2012), 16 Dicembre (17 nel 2012).
Le aliquote definitive verranno decise dal Governo entro il 10 dicembre, tenendo conto dell’acconto e facendo salve le deliberazioni dei Comuni in merito alle addizionali. I comuni dovranno stabilire le aliquote entro il 30 settembre.
Per il 2012 l’IMU deve essere versata necessariamente in due rate (quindi, non sarà possibile usare le modalità di pagamento totale o a Giugno o a Dicembre).
La prima viene calcolata utilizzando aliquote e detrazioni base stabilite quest’anno, mentre il saldo viene calcolato con quanto deliberato entro il 10 Dicembre nel 2012. Una eventuale diversità degli importi o aliquote deliberate nell'anno in corso, rispetto a quello precedente, può generare un conguaglio a debito o credito.
Rispetto all'imposta ICI dello scorso anno, per le società in genere e le ditte individuali, l'importo IMU è aumentato anche del doppio e questo perché è variata la modalità di calcolo della base imponibile.
In particolare, è aumentato l'aliquota IMU, che attualmente è pari allo 0,76% (l'aliquota ICI generalmente era pari allo 0,5%---0,6%) inoltre, sono aumentati i moltiplicatori relativi al calcolo della base imponibile:
Categoria catastale
|
Base imponibile
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A (tranne A/10) C/2, C/6, C/7
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Rendita catastale x 0,5% x 160 (160 prima
era pari a 100)
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A/10 e D5
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Rendita catastale x 0,5% x 80 (80 prima
era pari a 50)
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C/3, C/4, C/5
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Rendita catastale x 0,5% x 140 (140 prima
era pari a 100)
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C/1
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Rendita catastale x 0,5% x 55 (55 prima era
pari a 34)
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D (tranne D5)
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Rendita catastale x 0,5% x 6 0 (60 prima
era pari a 50)
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B
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Rendita catastale x 0,5% x 140 (INVARIATO)
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Aree fabbricabili
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Valore commerciale al 1/1/2012 (INVARIATO)
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Terreni agricoli
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Reddito dominicale rivalutato x 130 (130
prima era pari a 75)
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Stefano Stara
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