ANTIRICICLAGGIO: FAC SIMILE INFORMATIVA DA CONSEGNARE AL CLIENTE -- IV PARTE
STEFANO
STARA DOTTORE
COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE
Gentile Cliente,
Con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella
G.U. n. 290 SO n. 267 del 14 dicembre 2007, è stata modificata la normativa in
oggetto, sia con riferimento ai destinatari, sia con riferimento all'oggetto e
modalità degli adempimenti. Di seguito sintetizziamo le più importanti novità.
Trasferimento di denaro contante (art. 49) Vedere modifica (1)
Il comma 1, dell'art. 49, dispone che, con decorrenza 30 aprile 2008,
è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli
al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è
complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.
Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il
profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori a 5.000,00 euro, effettuata in momenti diversi.
Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad es. per
12.000,00 Euro (Iva compresa) effettuato in tre rate (es. 10,20,30 giorni)
potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto modalità di
pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi
commerciale.
Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o
finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sottosoglia, fra soci e società,
(siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno, complessivamente,
ad eguagliare o superare i 5.000,00 euro.
In particolare nei casi di prelevamenti/versamenti in contanti fra
soci e società appare quindi assolutamente opportuno utilizzare movimentazioni
in conto corrente mentre le operazioni in contanti, che cumulativamente
eccedessero i 5.000,00 euro, sono possibili unicamente se derivanti da delibere
distinte per ciascuna operazione (o scambio di corrispondenza antecedente
all'operazione fra soci e società recante data certa).
Nuova disciplina su assegni (art. 49)
I commi da 4 a 11 dell'art. 49 sanciscono, con decorrenza 30 aprile
2008, novità di rilievo in materia di emissione e circolazione di assegni
bancari e circolari.
In sintesi:
- I moduli di assegni devono essere muniti della clausola di non
trasferibilità, fin dal momento del rilascio.
- Gli assegni bancari o circolari in forma libera possono essere
rilasciati previa richiesta scritta e pagamento, a titolo di imposta di bollo,
di una somma di 1,50 euro per ogni assegno, possono essere utilizzati solo per
importi inferiori a 5.000,00 euro e, per ciascuna girata, deve essere apposto,
a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
- Lo sbarramento dell'assegno non è idoneo a conseguire la finalità di
intrasferibilità richiesta dalla legge, perché l'assegno sbarrato può circolare
mediante girata.
- Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (con
intestazione m.m. o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente
per l'incasso presso una banca o Poste Italiane S.p.a., senza quindi ulteriori
possibilità di girata del titolo a mezzo girata.
- Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e la guardia di finanza
potranno chiedere alla Banca o a Poste italiane S.p.A. i dati identificativi ed
il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di
assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni
circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di
coloro che li abbiano presentati all'incasso.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore
deve essere inferiore a 5.000,00 euro e, se superiore, i libretti devono essere
estinti entro il 30 giugno 2009 ovvero il saldo deve essere ridotto sotto la
soglia.
Obblighi di comunicazione per i professionisti (art. 51)
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche,
intermediari finanziari, professionisti, società di revisione etc.) hanno
l'obbligo di comunicare al MEF la notizia di infrazioni alle disposizioni sulle
limitazioni all'uso del contante, di cui hanno notizia nello svolgimento della
loro attività.
L'art. 51 del decreto in commento evidenzia, in particolare che i
professionisti, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle
loro attribuzioni, (e quindi anche nelle veste di tenutari delle scritture
contabili) hanno l'obbligo, di comunicare le infrazioni in trattazione al MEE
o, (più frequentemente) ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari (per
infrazioni al di sotto dei 250.000 Euro).
L'art. 58, comma, 7, del d.lgs. in commento, conferma, in capo al
professionista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 % dell'importo
non segnalato, (dall' 1 al 40% invece la sanzione prevista per chi commette
l'illecito) qualora tali irregolarità vengano accertate dagli organi competenti
(di norma la GDF).
Obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 15 e segg.)
Oltre all'identificazione del cliente, che richiede allo stesso di
fornire al consulente tutti i propri dati personali unitamente ad un documento
di riconoscimento in corso di validità, a partire dallo scorso 29 dicembre è
richiesta al professionista una adeguata verifica della clientela. Tale
procedura richiede:
1) la verifica dell'identità dell'eventuale titolare effettivo.
Si intende per titolare effettivo la persona fisica che in ultima
istanza possiede o controlla il cliente, attraverso il possesso di una
percentuale superiore al 25% più uno, ovvero controlla in altro modo la
direzione di una entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della
quale è realizzata un'operazione.
2) l'acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto,
nonché lo svolgimento di un controllo costante, nel corso del rapporto, anche
in merito alla compatibilità dell'operazione con la conoscenza dell'attività
svolta, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.
Il Ministero dell'Economia potrà adottare disposizioni attuative.
Va ricordato, a riguardo, che qualora il cliente non fornisca al
professionista informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto
continuativo o dalla prestazione professionale lo stesso cliente è punito con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 Euro (d.lgs
231 /07 art. 55, comma 3).
Obblighi di registrazione (art. 36 e segg.)
I professionisti (a seguito della emanazione di futuri decreti
attuativi) e i soggetti che forniscono servizi analoghi in materia di
contabilità e tributi, sono obbligati alla tenuta di un Archivio Unico
Informatico, o in alternativa di un registro della clientela cartaceo, ovvero
gestito a mezzo di strumenti informatici, nel quale riportare le informazioni
relative ai clienti. In ogni caso, sarà obbligatoria la tenuta di un
"fascicolo del cliente" in cui raccogliere copie della documentazione
attinente al rapporto professionale.
Tutto il predetto materiale deve essere conservato per dieci anni.
Dovranno essere registrati:
- la data di instaurazione del rapporto;
- i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati;
- se si tratta di operazioni di importo pari o superiore a 15.000,00
euro, anche se collegate o frazionate, anche la causale, la tipologia
dell'operazione ed i mezzi di pagamento.
Si definiscono operazioni collegate quelle che, pur non costituendo
esecuzione del medesimo contratto, sono tra di loro connesse per il soggetto
che le esegue, l'oggetto e lo scopo cui sono dirette.
Segnalazione di operazioni sospette (art. 41 e segg.)
Viene ribadito l'obbligo per i professionisti di effettuare specifiche
segnalazioni su operazioni sospette ai fini antiriciclaggio ed in merito al
finanziamento del terrorismo (d.lgs 109/07) che dovessero venire ad evidenza
nell'ambito del rapporto professionale con il cliente. L'individuazione delle
stesse si basa, oltre che sulla specifica conoscenza del cliente e
dell'operazione, anche sulla scorta di specifici indicatori di anomalia"
che vengono emanati e periodicamente aggiornati da parte degli organi preposti.
Utilizzo a fini fiscali (art. 36)
I dati registrati sono utilizzabili a fini fiscali, sia al termine
degli approfondimenti in esito a segnalazione di operazioni sospette, sia
quando acquisiti nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalla Guardia di
Finanza.
Società fiduciarie (art. 11)
Le società fiduciarie vengono qualificate quali intermediari
finanziari e quindi sottoposte agli stessi obblighi di identificazione,
verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette.
Nei rapporti con le banche o altri intermediari finanziari
qualificati, nonché con i professionisti, le fiduciarie dovranno indicare ai
fini antiriciclaggio il nome del beneficiano per conto del quale effettuano le
operazioni.
Anagrafe dei rapporti (art. 63)
Le Holding di partecipazione (ex art. 113 TUB) sono ora escluse dagli
adempimenti antiriciclaggio. Tuttavia, permane in capo a tali soggetti
l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, di tutti i rapporti in
essere ed in particolare le partecipazioni, le associazioni in partecipazione,
i finanziamenti ricevuti ed effettuati, i prestiti obbligazionari emessi o
sottoscritti, il cash pooling, il rilascio di garanzie, le lettere di
patronage.
Devono ora essere registrate e comunicate anche le operazioni compiute
al di fuori dei rapporti continuativi (operazioni fuori conto con le banche) ed
i dati dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari rapporti od
effettuano operazioni per conto o a nome di terzi.
Tanto premesso, vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione
alle situazioni dianzi evidenziate.
Note:
(1)
A far
data dal 13/8/2011 la manovra bis “D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito
in legge n. 148 del 13/9/2011 pubblicata in G.U. 16/9/2011” ha modificato il limite sull’utilizzo del
denaro contante. In particolare la norma ha previsto il divieto del
trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a euro =2.500,00=
(precedentemente la soglia era pari a euro =5.000,00=). Successivamente il
Decreto Monti a partire dal 6 dicembre 2011 ha ulteriormente modificato
l’articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, portando il
limite all’utilizzo di contante a euro 999.99.
Dr Stefano Stara
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