Ravvedimento Imu: la compilazione dell’F24

Non è previsto un codice tributo specifico, ma la sanzione e gli interessi vanno sommati all’imposta
Premessa – Per il pagamento dell’acconto Imu l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012 ha specificato che non sono stati istituiti codici tributo specifici dal utilizzare per pagare la sanzione ridotta e gli interessi ma al contrario questi vanno sommati e versati assieme all’imposta. 
Ravvedimento acconto Imu – Lunedì 18 giugno è scaduto il termine per il pagamento dell’acconto Imu. Ora i contribuenti che non hanno voluto (o potuto per mancanza di disponibilità finanziarie) pagare l’imposta possono rimediare fruendo del ravvedimento operoso il quale può essere messo in atto secondo tre tempistiche: brevissima entro il 14° giorno, breve entro il 30° giorno, lunga entro un anno. 
Pagamento delle somme - Anche per il pagamento dell’acconto mediante ravvedimento è necessario utilizzare il mod. F24, in quanto il vecchio bollettino Ici tornerà utilizzabile solo dal 1° dicembre. Per il versamento si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012 ha istituito i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle imposte. In tale occasione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta”. Questo vuol dire in sostanza che non sono stati istituiti dei codici tributo specifici per il pagamento delle sanzioni ridotte e degli interessi, ma questi vanno sommati all’imposta dovuta e versati tutti con un unico codice tributo (quello dell’imposta). 
Esempio – Supponiamo che un contribuente debba pagare l’Imu per la seconda casa per un importo pari a 400 € (200 allo Stato e 200 al Comune). Passato il termine del 18 giugno il versamento verrà effettuato il 29 giugno. La sanzione ridotta da pagare sarà pari al 2,2% (1/10 di 22%) quindi 4,4 € (2,2% di 200), mentre gli interessi al tasso del 2,5% diventano 0,15 €. Tali importi di andranno a sommarsi ai 200 € per un totale di 204,55 (arrotondati a 205 in quanto la frazione di unità è maggiore di 0,49) da pagare rispettivamente allo Stato e al Comune. 
Compilazione modello F24 – Una volta calcolato l’importo i 205 euro dovuti al Comune dovranno essere indicati nell’apposito rigo con il codice tributo 3918 (“IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”), mentre gli altri 205 € dovuti allo Stato dovranno essere indicati in un altro rigo con il codice tributo 3919 (“IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”).
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti