Dichiarazione IMU in dirittura d’arrivo

La bozza del 7 settembre scorso contiene le istruzioni alla presentazione e alla corretta compilazione
Nella bozza di dichiarazione IMU del 7 settembre scorso, oltre al fac simile del modello, sono contenute le istruzioni per la sua corretta compilazione e presentazione. L’art. 9 comma 6 del DLgs. 23/2011, infatti, ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, sentita l’ANCI, l’approvazione del modello dichiarativo.
In virtù del fatto che il termine per l’invio della dichiarazione rimane attualmente fermo al 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre è domenica), si ritiene utile fornire una prima indicazione di alcune casistiche che dovranno provvedere all’adempimento, tenendo presente che si tratta pur sempre di una bozza e non del testo definitivo del decreto.
Dopo un breve riepilogo della disciplina dell’imposta, che è applicabile dall’anno 2012 nella sua fase sperimentale e sarà a regime a partire dal 2015, viene ribadito prima di tutto che rimangono valide, anche ai fini dell’IMU, le dichiarazioni ICI presentate, in quanto compatibili.
Così come per l’ICI, inoltre, anche in relazione all’IMU la dichiarazione non deve essere presentata quando:
- gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI);
- il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.
Tali regole, originariamente introdotte per l’ICI, possono essere applicate anche per l’IMU.
In generale, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardino riduzioni d’imposta oppure non siano immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Più precisamente, la bozza delle istruzioni fornisce un elenco delle casistiche per le quali il modello dichiarativo deve essere presentato, che si riportano di seguito:
-  immobili che godono di riduzioni d’imposta.
Può trattarsi di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per i quali l’art. 13 comma 3 del DL n. 201/2011 dispone la riduzione della base imponibile IMU del 50%), di fabbricati di interesse storico o artistico (anche per loro è prevista la riduzione al 50% della base imponibile), di immobili per i quali il Comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, ai sensi dell’art. 13 comma 9 del DL n. 201/2011 (quali, ad esempio, gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES e gli immobili locati o affittati), di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni merce”, per i quali i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori), di terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
- immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (vi rientrano quelli siti nei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- immobili per i quali il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare l’ammontare dell’imposta dovuta. Si tratta, ad esempio: degli immobili oggetto di locazione finanziaria o di atti di concessione amministrativa su aree demaniali; delle aree fabbricabili sulle quali è stato costituito, modificato o trasferito un diritto; dei terreni agricoli divenuti aree fabbricabili; di un’area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; dell’immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria; dell’immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa; dell’immobile concesso in locazione dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità; degli immobili esenti ai sensi della lett. i) dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 504/92; degli immobili che, nel corso dell’anno, hanno perso o acquisito il diritto all’esenzione IMU; degli immobili sui quali è intervenuta una riunione di usufrutto oppure un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie non dichiarate in Catasto.
La bozza delle istruzioni conferma, inoltre, che l’abitazione principale, di regola, non va dichiarata, perché le informazioni sono tratte dall’anagrafe (questo vale anche per la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni). L’unica eccezione riguarda il caso dei coniugi con residenze in immobili diversi all’interno dello stesso Comune.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI

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