CONTRATTI AGRICOLI: le interpretazioni informali del Ministero
Il caos regna ormai sovrano circa l’applicazione pratica dell'articolo 62 della legge 27/2012. Le nuove regole sui contratti agroalimentari, entrate in vigore il 24 ottobre scorso, per le consegne effettuate da tale data, cozzano con il modus operandi utilizzato fino a oggi dagli operatori della filiera ( accordi per la gran parte non scritti e con tempi di pagamento molto più dilatati).
Per ora l'incontro con il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, richiesto dalle associazioni di categoria, non vi è stato. Alcune interpretazioni dell'articolo 62 della legge 27/2012 sono state fornite dal ministero delle Politiche agrarie, solo in via informale ad una testata specializzata, non costituendo tuttavia, chiarimenti connotati da valore legale.
Per ora l'incontro con il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, richiesto dalle associazioni di categoria, non vi è stato. Alcune interpretazioni dell'articolo 62 della legge 27/2012 sono state fornite dal ministero delle Politiche agrarie, solo in via informale ad una testata specializzata, non costituendo tuttavia, chiarimenti connotati da valore legale.
I prodotti deteriorabili – La carne è da considerare, secondo il Ministero, un prodotto deteriorabile, in ogni forma e condizione si trovi (surgelata o meno), da pagare a 30 giorni. Tuttavia i prodotti a base di carne (tipo i sughi) si considerano con prevalenza di carne se la sua percentuale raggiunge il 20% del totale, in ottemperanza alle previgenti norme di settore.
Per ciò che riguarda, invece, i prodotti ittici, il discrimen sarà la dichiarazione del produttore: a seconda che il TMC (termine minimo di conservazione) sia inferiore o superiore ai 60 giorni il cedente dovrà ottenere il pagamento in 30 o 60 giorni.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i prodotti dietetici e tutti i tipi di latte, mentre vi sono ancora incertezze applicative sul regime degli alimenti per lattanti e sulla loro deteriorabilità, elemento decisivo per pagarli a 30 o 60 giorni, in quanto la normativa italiana deve fare i conti con una specifica direttiva comunitaria di settore.
In generale i prodotti agricoli sono "deteriorabili" nella misura in cui o sono carne o latte (o derivati); in tutti gli altri casi la durabilità del prodotto (e quindi i termini di pagamento) sono in mano al produttore.
Come accade per esempio nel settore vivaistico per le piantine da insalata: sarà il produttore a decidere la durabilità.
Nessun dubbio, invece, per le piante da frutto che ovviamente si pagano a 60 giorni. Inoltre, per quel che riguarda gli animali vivi giunge la conferma che si tratta di prodotti non deteriorabili (pagamento a 60 giorni) mentre rientrano nel raggio di operatività della norma anche tutte le forniture alimentari alla pubblica amministrazione.
Fonte: Fiscal-Focus autore Carla De Luca
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