Nuova rivalutazione terreni e partecipazioni

La Legge Finanziaria 2013 prevede, tra le principali disposizioni di carattere fiscale, la riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1.01.2013.
A seguito della modifica apportata all`art. 2 c. 2 DL 282/2002 da parte della Finanziaria 2013, viene riproposta la possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili ed agricoli, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà ed usufrutto.
Soggettivamente sono potenzialmente interessate le persone fisiche, le società semplici ed associazioni professionali, nonché gli enti non commerciali che detengono terreni e/o partecipazioni alla data del 1.01.2013.
L`efficacia della rivalutazione è subordinata ai consueti adempimenti quali la redazione ed asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che determini il valore del terreno o della partecipazione al 1.01.2013, nonché il versamento dell`imposta sostitutiva.
La suddetta imposta sostitutiva deve essere calcolata sul valore del terreno o della partecipazione, risultante dalla specifica stima peritale, applicando le usuali aliquote del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
La redazione e l`asseverazione della perizia nonché il versamento dell`unica o della prima rata dell`imposta sostitutiva, devono essere effettuati entro il 30.06.2013. Si osserva che tale termine cade di domenica e quindi la scadenza effettiva slitta a lunedì 1.07.2013 per effetto della proroga generalizzata dei termini scadenti in giorni festivi.
La perizia per la rivalutazione delle partecipazioni può essere redatta anche successivamente alla cessione della partecipazione ma in ogni caso entro e non oltre il 30.06.2013, mentre quella per la rivalutazione dei terreni va redatta anteriormente alla vendita del terreno, in quanto, ai fini della determinazione della plusvalenza, il valore risultante dalla perizia stessa va indicato nell`atto di compravendita.
Il soggetto interessato può rideterminare il valore di un terreno o di una partecipazione posseduti al 1.01.2013 già oggetto in precedenza di rivalutazione. A tale proposito la Circolare 47/E del 24.10.2011 ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato può essere inferiore a quello risultante dalla precedente rivalutazione e ciò comporta la possibilità di scomputare dalla nuova imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione delle precedenti rivalutazioni.
I dati relativi alla rivalutazione al 1.01.2013 dovranno essere indicati nel modello Unico nel quadro RM, in caso di rivalutazione dei terreni e nel quadro RT in caso di rivalutazione di partecipazioni esponendo il valore rivalutato, l`imposta sostitutiva dovuta, l`imposta versata, l`imposta da versare, la scelta della rateizzazione e l`eventuale versamento cumulativo.
L`opportunità riproposta dalla Finanziaria 2013 per la rivalutazione deve essere esaminata nell`ottica di una possibile cessione al fine di rideterminare il costo d`acquisto e ridurre la plusvalenza tassabile.
Fonte: ratio mattina autore Giovanni Saccenti

Commenti