Beni ai soci al 15 ottobre 2013

Il sentore di una possibile proroga per la presentazione della comunicazione beni ai soci è oggi realtà.
L’Amministrazione Finanziaria ha confermato con il Provv. n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 lo slittamento della scadenza, prevista per il 2 aprile 2013, al prossimo 15 ottobre 2013. 
Scadenza originaria - La disciplina dei beni ai soci, contemplata dall’art. 2, comma 36-terdecies e seguenti del D.L. 138/2011, ha visto piena attuazione grazie al Provvedimento del 16 novembre 2011, che ne ha stabilito tempi e modi. 
In particolare il provvedimento in questione (punto 3.4) ha fissato la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. 
Con provv. successivo, datato 13 marzo 2012, la scadenza originariamente prevista era stata poi prorogata per l’anno di monitoraggio 2011 al 15 ottobre 2012. 
Ulteriore proroga - Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 31 marzo 2013, viene ancora ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013.
Il rinvio è motivato dall’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle 2 informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione. 
Il rinvio del termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria. 
I dubbi irrisolti - Non solo, ma l'Agenzia delle Entrate entro la nuova scadenza dovrebbe fornire gli attesi chiarimenti e il nuovo tracciato o modello. 
In particolare la questione finanziamenti e versamenti ricevuti dalla società va chiarita quanto prima. 
Se nella Circolare n.24/E del 15 giugno 2012 l’Agenzia non si è espressa e nella Circolare 25/E del 19 giugno 2012 (cfr. quesiti 5.5 e 5.6) ha invece chiarito che finanziamenti e capitalizzazioni vanno comunicati per intero, a prescindere dal fatto che siano essi legati o meno al godimento di un bene concesso in uso, non si può prescindere dal fatto che nel disposto normativo il legislatore, non ha nemmeno menzionato tali finanziamenti tra i dati da comunicare. 
L’art. 2 comma 36-septiesdecies li ha richiamati stabilendo che l’Amministrazione ne terrà conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, durante l’attività di controllo. 
Eventuali versamenti effettuati dai soci a titolo di aumento di capitale sociale sarebbero anch’essi da escludere, vista la loro registrazione con atto pubblico dinanzi al notaio. L’Amministrazione Finanziaria ha già a disposizione questi dati e chiederli nuovamente andrebbe a ledere il principio affermato dall’articolo 7, co. 1, lett. f) del D.L. n. 70/2011, laddove afferma “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni” o l’articolo 6, co. 4, della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) che stabilisce: “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria”.
Dovrebbero essere, inoltre, attenuate le richieste di dati per la dichiarazione riferita al 2011 (anno per il quale le norme non erano ancora applicabili), introducendo un eventuale esonero da sanzioni per quegli elementi che la società non è in grado di ricostruire, date anche le difficoltà di ricostruzione dello storico relativo a tali voci.
Fonte: Fiscal focus Autore Carla De Luca

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