Società di comodo, super-Ires su tutto il reddito imponibile

LA PRECISAZIONE 
La maggiorazione del 10,5% colpisce anche la parte superiore al minimo Possibile l'utilizzo di perdite pregresse 
Fonte: il sole 24 ore autore Luca Gaiani
La maggiorazione Ires del 10,5% prevista per le società di comodo colpisce l'intero reddito imponibile anche se superiore al minimo. Lo chiarisce la circolare 3/E diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate, precisando che, per l'eccedenza, la società può comunque utilizzare perdite pregresse secondo regole ordinarie. Per le società aderenti al consolidato la super Ires si liquida autonomamente, senza trasferimento alla fiscal unit.
Il Dl 138/2011, oltra alla nuove regole per le società in perdita sistematica, ha introdotto una maggiorazione del 10,5%, che scatta dal modello Unico 2013, per i soggetti Ires che rientrano nella disciplina delle società di comodo. La circolare 3/E, che fornisce le istruzioni applicative di questa nuova imposizione, ha chiarito che essa riguarda tutte le società di comodo e dunque sia le cosiddette società non operative (che non superano il test dei ricavi minimi previsto dalla legge 724 del 1994), sia quelle in perdita sistematica.
L'imponibile della maggiorazione (da esporre nella sezione XVIII del quadro RQ del modello Unico 2013 SC) coincide con il reddito da assoggettare a Ires e dunque, a seconda dei casi, con il reddito minimo determinato secondo le regole degli enti di comodo o, se maggiore, con il reddito analiticamente determinato in base al bilancio. In questo modo, ad esempio, una società in perdita nel triennio 2009-2011 che, nel 2012 (esercizio in cui diventa di comodo), realizza un reddito rilevante (e comunque superiore al minimo), è costretta a versare su questo reddito, non solo l'Ires ordinaria del 27%, ma anche l'aliquota del 10,5 per cento. In queste situazioni, peraltro, la base della maggiorazione (come quella Ires) può essere ridotta mediante il riporto (nei limiti di legge) di perdite di esercizi precedenti.
La circolare illustra i diversi casi che si possono verificare in presenza di società trasparenti e aderenti al consolidato. Se un soggetto Ires di comodo partecipa a una società di persone (pure di comodo), la maggiorazione verrà applicata sull'intero reddito imponibile, comprensivo della quota attribuita dalla partecipata. Nel caso (contrario) di una Snc di comodo partecipata da una Srl non di comodo, quest'ultima liquiderà il 10,5% sul solo reddito assegnato dalla società di persone. In presenza di società di comodo che ha esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo, la maggiorazione verrà calcolata e versata autonomamente della dichiarazione individuale, senza cioè interessare il modello CNM. Questa liquidazione separata in capo alla singola società si applica sia se la società di comodo è una consolidata, sia se la stessa assume la veste di consolidante.
Regole sostanzialmente analoghe si applicano in caso di società che operano in regime di trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir. Se a essere di comodo è la partecipata (ad esempio Srl che ha optato con i soci persone fisiche per la trasparenza prevista dall'articolo 116), sarà questa società a liquidare internamente la maggiorazione, mentre i soci verseranno l'Irpef ordinaria sul reddito attribuito. Nel caso in cui sia invece di comodo una società di capitali che partecipa a un'altra società di capitali, la prima (partecipante) determina la maggiorazione senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.


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