Per l'Imu versamento unificato

Non necessario separare quota statale e comunale tranne che per i capannoni 
Sulla base del decreto legge sulla Pa l'acconto può essere determinato sulla base di quanto versato l'anno scorso
Rispetto al 2012 sono molti meno i codici tributo da indicare nel modello F24 per pagare l'Imu del 2013: non va più calcolata la quota per lo Stato (tranne per i fabbricati produttivi). Inoltre si può versare la prima rata 2013 calcolando l'imposta con le aliquote e le detrazioni del 2012 (non la base imponibile), quindi indipendentemente dalla pubblicazione o meno delle delibere comunali nel sito delle Finanze.
Il ritardo nella consegna della versione definitiva del programma per gli studi di settore (Gerico 2013), però, ha ritardato la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e il calcolo di eventuali crediti compensabili col pagamento della prima rata Imu, in scadenza il 17 giugno. L'eventuale proroga all'8 luglio 2013 solo dei versamenti di Unico 2013 e non dell'Imu, quindi, renderà impossibile utilizzare in compensazione coi debiti Imu eventuali crediti generati dalla dichiarazione dei redditi.
La legge di stabilità 2013 (la 228/12) ha previsto che, per gli anni 2013 e 2014, non spetti allo Stato la metà dell'Imu, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76% (articolo 1, comma 380, lettera h): è stata temporaneamente soppressa la disposizione che per tutti gli immobili (tranne l'abitazione principale, le sue pertinenze e i fabbricati rurali a uso strumentale), riservava allo Stato parte dell'imposta. Da quest'anno, quindi, in F24 non occorre più suddividere l'importo da pagare tra il codice tributo destinato al Comune e quello destinato allo Stato.
Un'unica eccezione è costituita dall'Imu dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La legge di stabilità 2013, infatti, sempre per gli anni 2013 e 2014 (ed erroneamente «al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito» dell'Imu), ha previsto che spetti allo Stato l'Imu, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, sugli immobili di categoria D. Va usato il codice tributo 3925 per la quota statale e 3930 per l'eventuale maggiorazione comunale.
Dopo la semplificazione dell'unico codice tributo per gli immobili non produttivi, sta per arrivare anche la possibilità di pagare la prima rata Imu, applicando le aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno, senza dover controllare le delibere comunali pubblicate nel sito delle Finanze al 16 maggio 2013. Entro il 7 giugno 2013, infatti, al Senato dovrà essere convertito il decreto legge 35/2013 e «il versamento della prima rata» dell'Imu sarà «eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente», indipendentemente, quindi, dalla pubblicazione o meno delle delibere nel sito delle Finanze (articolo 9, comma 3 del Dlgs 23/2011).
Secondo il dipartimento delle Finanze (circolare 23 maggio 2013, n. 2/DF), comunque, anche «prima della citata conversione» è possibile pagare la prima rata Imu considerando queste novità. Infatti, in caso di accertamento da parte del Comune potrà essere applicato l'articolo 10, comma 3 della legge 212/2000, che prevede la disapplicazione delle sanzioni «quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria».
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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