Abrogati i modelli INTRASTAT per i servizi ricevuti

La semplificazione si applica nei confronti di tutti i titolari di partita IVA, anche se non optano per la trasmissione quotidiana di fatture e corrispettivi
L’art. 50-bis del DL n. 69/2013, inserito in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, prevede, al quarto comma, l’abrogazione dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies, riguardanti gli elenchi riepilogativi dei servizi “generici” che i committenti italiani ricevono dai prestatori stabiliti in altri Paesi UE.
La semplificazione si applica anche se l’operatore nazionale non ha optato per la comunicazione quotidiana dei dati delle fatture e dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2015.
A differenza, pertanto, degli obblighi comunicativi espressamente elencati dal terzo comma dell’art. 50-bis, la cui disapplicazione è subordinata all’opzione in esame, la soppressione dei modelli INTRASTAT per i servizi ricevuti ha effetto erga omnes, cioè nei confronti di tutti i titolari di partita IVA.
La decorrenza della semplificazione resta, tuttavia, “agganciata” alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del citato art. 50-bis, che – a loro volta – saranno emanate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento che ridefinisce le informazioni da riportare nei registri IVA al fine di allinearle con i dati delle fatture e dei corrispettivi comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Fermo restando, quindi, che la trasmissione delle suddette informazioni è in ogni caso rinviata al 2015, l’abrogazione degli elenchi riepilogativi, al pari degli specifici adempimenti per i quali opera l’esonero in dipendenza dell’opzione, avrà la stessa decorrenza (anticipata).
A seguito della riformulazione dell’art. 50, comma 6 del DL n. 331/1993, i modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies non devono essere presentati neppure dagli enti non commerciali rientranti, agli effetti territoriali, nella definizione “allargata” di soggetto passivo di cui all’art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c) del DPR n. 633/1972. Si tratta, rispettivamente, degli enti, associazioni e altre organizzazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, nonché degli enti, associazioni e altre organizzazioni privi di soggettività passiva, ma identificati ai fini IVA o perché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia annua di 10.000 euro prevista dall’art. 38, comma 5, lett. c) del DL n. 331/1993 o perché hanno optato per l’imposizione in Italia dei beni originari di altro Paese UE, ai sensi dell’art. 38, comma 6, dello stesso decreto.
Si ricorda che, attualmente, per i servizi, l’obbligo INTRASTAT presuppone non solo che l’IVA sia dovuta in Italia, ma anche – in base all’art. 19, par. 1 del Reg. UE n. 282/2011 – che gli stessi non siano destinati esclusivamente ad un “uso privato”, ossia né imprenditoriale né istituzionale. Per contro, l’espansione della soggettività passiva, con il connesso obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, opera anche – secondo l’art. 19, par. 3 del Regolamento – per i servizi ad “uso promiscuo”, cioè destinati anche a finalità “private” o, secondo il 4° “considerando” alla Direttiva n. 2008/8/CE, “personali”. Il concetto di “uso privato” è, dunque, diverso da quello di uso extraimprenditoriale, sicché se, da un lato, si giustifica la qualifica di soggetto passivo attribuita agli enti di cui alle lett. b) e c) del secondo comma dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 quando i servizi ricevuti siano destinati alla loro sfera istituzionale, dall’altra, risulta illegittima la presunzione assoluta di soggettività passiva prevista per tali soggetti, in quanto i servizi acquistati ben possono essere utilizzati nell’ambito di un’attività del tutto estranea agli scopi istituzionali o a quelli imprenditoriali. Ed è per questa ragione che il Governo, a seguito dell’apposita delega contenuta nell’art. 9, comma 1 della L. n. 194/2013 (Legge di delegazione europea 2013), diretta ad armonizzare la normativa interna a quella comunitaria, potrebbe (rectius, dovrebbe) abrogare la suddetta presunzione assoluta.
Infine, l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies, introdotto dal DLgs. n. 18/2010, è stato abrogato siccome, per i servizi “generici”, l’estensione dell’adempimento a quelli ricevuti è in contrasto con l’art. 268 della Direttiva n. 2006/112/CE, ove al singolo Paese membro viene concessa, in via di deroga, la facoltà di imporre gli elenchi riepilogativi per i beni oggetto di acquisto intracomunitario e non già per i servizi ricevuti. Le operazioni soggette a monitoraggio sono, infatti, quelle previste dall’art. 262, ossia esclusivamente quelle di parte attiva, riguardanti – indistintamente – i beni ed i servizi.
Fonte: Eutekne autore Marco PEIROLO

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