Rettifiche delle rimanenze iniziali con considerazione dell’anno antecedente

Occorre applicare l’art. 110 comma 8 del TUIR anche in senso inverso, non solo per le annualità successive
Ai sensi dell’art. 110, comma 8 del TUIR, “la rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi”.
Questa norma passa talvolta inosservata dagli uffici, anche se, in tema di reddito d’impresa, potrebbe avere un risvolto concreto di non poco conto. Infatti, il principio in essa racchiuso potrebbe tornare utile in una molteplicità di ipotesi, basti pensare al caso del recupero a tassazione delle quote di ammortamento indebitamente dedotte, o, e questa è la fattispecie che più balza all’occhio, all’ipotesi della variazione delle rimanenze di magazzino.
Giova rimarcare che il dettato normativo impone un vero e proprio obbligo di riliquidazione dei differenti periodi d’imposta in capo agli uffici, senza la necessità che il contribuente proponga una apposta istanza.
Rimangono comunque fermi i rimedi a favore del contribuente, quindi la domanda di rimborso e/o la dichiarazione rettificativa, sulla falsariga di quanto comunemente avviene negli accertamenti sull’errata imputazione a periodo.
Applicando l’art. 110 richiamato, la C.T. Reg. Milano sez. Brescia 13 maggio 2013 n. 189 ha stabilito che l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il valore delle rimanenze iniziali in merito all’anno x deve, in conformità con il principio di continuità dei valori fiscali, tenere in considerazione anche i riflessi di tale rettifica con riferimento alle rimanenze finali dell’anno x-1.
L’art. 110, comma 8 del TUIR deve infatti essere applicato anche in merito alle annualità antecedenti. In caso contrario, come rilevato dai giudici, “si verifica una violazione del principio di continuità dei valori fiscali (le rimanenze finali del 2006 non corrispondono alle giacenze iniziali del 2007) e del divieto di duplicazione d’imposta (lo stesso componente reddituale è sottoposto due volte ad imposta, prima come componente positivo di reddito e nell’anno successivo sotto forma di riduzione di costi)”.
Cassazione apparentemente di diverso avviso
Si segnala che la Corte di Cassazione, in una fattispecie simile a quella considerata, sembra essersi però espressa in senso diverso, ritenendo il disposto di cui all’art. 110, comma 8 del TUIR applicabile solo in relazione alle annualità successive, e non anche a quelle antecedenti.
Nella sentenza 12 settembre 2012 n. 15250 è stato infatti sancito che è legittimo l’accertamento del periodo d’imposta x-1 nonostante il contribuente abbia definito mediante accertamento con adesione il periodo x e tale adesione riguardi le rimanenze di magazzino. Secondo questa (discutibile) ricostruzione, il legislatore, all’art. 92, comma 7 del TUIR, avrebbe disciplinato l’ipotesi opposta, non a caso sarebbe stabilito che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono rimanenze iniziali dell’anno successivo.
Fonte. Eutekne autore Alfio CISSELLO

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