Agevolazione al 50% per i recuperi edilizi fino a fine anno

Spetta la detrazione del 65% per le opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche
Con gli artt. 14-16 del DL 4 giugno 2013 n. 63, conv. L. 3 agosto 2013 n. 90, sono state introdotte disposizioni in relazione alle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Di seguito, si riassumono le principali novità:
- è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
- è stata introdotta una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ove sia collegato ad un intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di 10.000 euro;
- è stata innalzata dal 55% al 65% la detrazione IRPEF/IRES delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- è stato previsto che la detrazione IRPEF/IRES del 65% si applichi anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
In relazione all’agevolazione delle spese relative a determinati interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata “messa a regime”, per effetto dell’art. 11 comma 1 del DL 22 giugno 2012 n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 134) e dell’art. 16 comma 1 del DL n. 63/2013 (conv. L. n. 90/2013), la detrazione IRPEF è stata innalzata al 50% e compete relativamente alle spese pagate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, di regola mediante bonifico bancario o postale (contenente le previste informazioni).
In altre parole, per le spese documentate relative a interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013 è stabilito che:
- spetta una detrazione IRPEF del 50% invece del 36%;
- il limite massimo di spesa detraibile ammonta a 96.000 euro invece di 48.000 euro.
A tali fini, occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere:
- dal periodo di effettuazione degli interventi (che può essere in tutto o in parte anteriore alla data del 26 giugno 2012 e/o successivo alla data del 31 dicembre 2013);
- dalla data di emissione delle relative fatture (che può essere anche anteriore alla data del 26 giugno 2012 o successiva alla data del 31 dicembre 2013);
- dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti anteriormente al 26 giugno 2012 (che beneficiano della detrazione nella misura del 36%).
Detrazione anche per misure antisismiche
La detrazione IRPEF del 36-50% di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR compete anche in relazione alla realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
L’agevolazione compete anche rispetto alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
Con riferimento a tali tipologie di interventi, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 90/2013), l’art. 16 comma 1-bis del DL n. 63/2013, aggiunto in sede di conversione, ha stabilito che alle spese sostenute per costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, si applica una detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. L’agevolazione potenziata al 65% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI

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