Antielusione. Per la compilazione del modello va chiarito se il tetto di 3.600 euro vale per il totale delle somme ricevute dalla società

L'impresa «comunica» i finanziamenti
Devono essere indicate soltanto le risorse trasferite all'azienda dalle persone fisiche
I provvedimenti del 2 agosto 2013 relativi alle comunicazioni dei beni in uso ai soci e dei finanziamenti, in scadenza il 12 dicembre 2013, risolvono alcune questioni dibattute in questi mesi, ma la compilazione del modello ne apre altre di carattere operativo che vanno risolte. Ad esempio, va individuata quale qualifica deve indicare la società che riceve il finanziamento del socio.
Una prima questione risolta dal provvedimento (articolo 1) è individuare il soggetto al cui carico è posto l'obbligo di compilazione del modello. Mentre nel modello dei beni in uso ai soci l'onere è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente sia dall'effettivo beneficiario, nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso.
Sotto questo profilo non appare chiaro come compilare il campo qualifica, dove sono previsti unicamente le tipologie di concedente/utilizzatore che sono state create per l'utilizzo dei beni sociali ma mal si adattano ai finanziamenti e gli apporti. 
Il fatto che l'obbligo sia posto solo a carico della società che riceve il finanziamento, potrebbe risolvere il dubbio su come considerare il tetto soglia di 3.600 euro entro il quale il finanziamento o l'apporto non vanno comunicati. Se chi compila è la società si può sostenere che il tetto soglia dovrebbe essere il totale dei finanziamenti e degli apporti (distintamente assunti) che eseguiti nel corso del 2012 hanno superato l'importo di 3.600 euro.
In pratica il tetto soglia si applicherebbe sulla società e non sul socio, per cui dovrebbe concludersi che, ad esempio, due finanziamenti eseguiti nel 2012 da due soci di 2mila euro ciascuno, vadano indicati poiché complessivamente superiori a 3.600 euro. Vero è che a livello strettamente letterale anche la tesi contraria, cioè tetto soglia commisurata al singolo socio finanziatore potrebbe essere sostenuta, per cui la questione dovrebbe essere risolta dalle Entrate. Le motivazioni allegate al provvedimento, aggiungono che «detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue». Questo passaggio porta a concludere che se nel 2012 un socio ha eseguito un finanziamento di 3mila euro e nel 2013 ne farà un altro uguale, non debba essere segnalato nulla nella comunicazione per il 2013, poiché nonostante il totale dei finanziamenti ricevuti sia pari a 6mila euro, quelli eseguiti nei singoli anni sono sotto la soglia di comunicazione.
Sia il modello che il provvedimento non assegnano alcuna valenza alla condizione che il finanziamento sia esistente al 31 dicembre di ogni esercizio, per cui deve ritenersi che vada segnalata l'operazione di finanziamento eseguita nell'anno, sopra la soglia di 3.600 euro, anche se il finanziamento sia stato restituito entro il 31 dicembre e quindi non risulti nel bilancio. Se si riflette sull'obiettivo della comunicazione (informazioni rilevanti per il redditometro) non sembra utile comunicare il finanziamento eseguito e restituito nello stesso periodo d'imposta, ma letteralmente l'obbligo sussiste.
Il modello presenta il campo (BG3) "Data del finanziamento o della capitalizzazione" , il che induce a pensare che esso vada compilato per ciascuna operazione eseguita in data diversa. Vero è che sono previsti due spazi per indicare l'ammontare dei finanziamenti e quello delle capitalizzazioni (BG10), ma se le date sono diverse non si vede altra soluzione se non compilare due intercalari.
Tra le esclusioni oggettive (articolo 3 del provvedimento) appare la situazione dei beni concessi in godimento agli amministratori. In una successiva (e separato) alinea compare l'esclusione per la situazione dei beni concessi al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit. Infine è esclusa la comunicazione dei beni dell'impresa individuale utilizzati nella sfera privata dallo stesso imprenditore, ma allora non è chiaro a cosa serva il codice "C" che viene indicato nel campo BG1 del modello, codice dedicato al soggetto che utilizza nella sfera privata beni della sua impresa commerciale.
Fonte: Il sole 24 ore
01|BENI AI SOCI
In caso di beni dati in godimento ai soci la compilazione del modello può essere fatta indifferentemente dalla società concedente o dal soggetto che li riceve
02|FINANZIAMENTI
Se il socio presta denaro alla società l'obbligo di compilazione è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso
03|COME OPERA LA SOGLIA
Se chi compila il modello è la società si può sostenere che il tetto soglia dovrebbe essere il totale dei finanziamenti e degli apporti (distintamente assunti) che eseguiti nel corso del 2012 hanno superato l'importo di 3.600 euro. In pratica il tetto soglia si applicherebbe, in questo modo, sulla società e non sul socio. Di conseguenza, ad esempio, due finanziamenti eseguiti nel 2012 da due soci di 2mila euro ciascuno, vanno indicati poiché complessivamente superiori a 3.600 euro. Se il tetto-soglia funzionasse nei confronti dei soci l'operazione non andrebbe segnalata
04|GLI OBIETTIVI
Se si riflette sull'obiettivo della comunicazione (informazioni rilevanti per il redditometro) non sembra utile comunicare il finanziamento sopra la soglia dei 3.600 euro eseguito e restituito nello stesso periodo d'imposta, ma secondo la lettera della normativa vigente l'obbligo sussiste e, salvo un chiarimento ad hoc delle entrate, va comunicata
05|USO PRIVATO
È esclusa la comunicazione dei beni dell'impresa individuale utilizzati nella sfera privata dallo stesso imprenditore; quindi non è chiaro a cosa serva il codice "C" che viene indicato nel campo BG1 del modello, ed è riservato al soggetto che utilizza nella sfera privata beni della sua impresa commerciale

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