Appalti, la solidarietà resta senza l'Iva

Decreto del fare. Nella legge 98 eliminata qualunque verifica della controparte contrattuale rispetto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
La responsabilità fiscale e sanzionatoria rimane per le ritenute operate sulle buste paga
Molto ru more per nulla. Così potrebbe essere definita sinteticamente la vicenda della conversione del Decreto del fare (Dl 69/13), approdata in Gazzetta il 20 agosto scorso (legge 98/13).
Scampato il pericolo di dover ricorrere alla richiesta del Durt per effettuare qualunque pagamento "smarcandosi" da possibili responsabilità e sanzioni (con l'aggravio di dover comunicare mensilmente all'Agenzia i dati per il rilascio del documento), committenti, appaltatori e subappaltatori devono continuare con i precedenti adempimenti almeno sinchè non arriverà l'abrogazione integrale auspicata dall'ordine del giorno approvato dalla Camera lo scorso 8 agosto. Altrimenti, dal 2015, chi vorrà potrà comunicare quotidianamente alle Entrate i dati delle fatture d'acquisto e di vendita (articolo 50-bis del Decreto), "guadagnandosi" così, tra l'altro, l'integrale disapplicazione della disciplina in esame. La situazione attuale, pertanto, è quella dell'originaria versione del Dl 69/13, che già conteneva l'eliminazione di qualunque verifica della controparte contrattuale con riferimento ai versamenti Iva, ma manteneva intatta la disciplina per le ritenute di lavoro dipendente. Resta fermo, pertanto che, prima di effettuare qualunque pagamento con riferimento a contratti di appalto/subappalto stipulati o rinnovati dal 12 agosto 2012:
a) l'appaltatore deve richiedere al subappaltatore l'asseverazione di un soggetto qualificato (o, in alternativa, l'autocertificazione) attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti il subappalto, già scaduti a tale data, siano stati «correttamente eseguiti»;
b) il committente deve comportarsi allo stesso modo nei confronti dell'appaltatore, il quale deve fornire anche la documentazione rilasciata da tutti i subappaltatori.
In assenza dell'attestazione cartacea (e in caso d'irregolarità nel versamento delle ritenute riferite alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto o dei vari subappalti), l'appaltatore risponde in solido verso l'erario con il subappaltatore "infedele" nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, mentre il committente è passibile della sanzione da 5 mila a 200 mila euro. Guai, pertanto, a dimenticarsi, all'atto del pagamento dei corrispettivi, di richiedere l'ormai ben nota certificazione (che, emendata della parte riguardante gli adempimenti Iva, può essere redatta come da facsimile a lato). Nel caso in cui l'appaltatore (o il subappaltatore) non abbia dipendenti o assimilati, ovvero nessuno di questi abbia partecipato alle prestazioni connesse allo specifico rapporto contrattuale (e, quindi, non sia sorto alcun obbligo di ritenuta), si ritiene che debba essere rilasciata un'attestazione in tal senso. Onde evitare guai peggiori è comunque più che opportuno conservare ampia prova dell'effettività dei lavori svolti, delle modalità di pagamento e dell'esistenza "fiscale" del prestatore.
È altresì confermato che committente e appaltatore possono, fino a quando non ricevono una documentazione idonea, sospendere i pagamenti. Pur con la limitazione alle sole ritenute, restano ferme le limitazioni di legge, tra cui l'esclusione della sanzione quando il committente (persona fisica, condominio o società semplice) non opera in ambito Iva o applica il codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06), e restano attuali tutti i chiarimenti forniti dall'Agenzia (Circolari 40/E/2012 e 2/E/2013). 
Naturalmente, nulla cambia per quanto riguarda il vincolo di solidarietà, negli appalti di opere o servizi, con riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori e per le loro retribuzioni (articolo 29, comma 2, Dlgs 276/03, modificato dal Dl 76/13). 
L'Amministrazione deve chiarire le conseguenze dell'eliminazione dei riferimenti ai versamenti Iva operata dall'articolo 50 del Dl 69/13. In virtù del principio del "favor rei", la sanzione non potrà più essere comminata, nella specifica ipotesi, al committente (anche per inadempimenti precedenti al 22 giugno scorso), mentre è da definire se vige ancora la solidarietà Iva per gli inadempimenti anteriori ai pagamenti di corrispettivi effettuati in assenza di attestazione/autocertificazione nel periodo dall' 11 ottobre 2012 al 22 giugno 2013.
La bussola
Le tappe della vicenda e il facsimile di autocertificazione relativa ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
01 | LA QUESTIONE
Prima della versione finale del Decreto del fare il nuovo testo normativo prevedeva in materia di appalti un regime di responsabilità solidale per l'appaltatore e una responsabilità sanzionatoria per il committente non solo in materia di ritenute fiscali di lavoro dipendente, ma anche in materia di Iva. Si trattava di un meccanismo che per le caratteristiche dell'Iva avrebbe creato numerose difficoltà agli operatori
02 | LA VERSIONE FINALE
Nel testo finale è stata, invece, approvata la versione originaria del Dl 69/13, con l'eliminazione di qualunque verifica della controparte contrattuale con riferimento ai versamenti Iva. L'appaltatore deve, quindi richiedere al subappaltatore l'asseverazione di un soggetto qualificato attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti il subappalto, già scaduti a tale data, siano stati «correttamente eseguiti», mentre il committente deve comportarsi allo stesso modo nei confronti dell'appaltatore, il quale deve fornire anche la documentazione rilasciata da tutti i subappaltatori
ATTESTAZIONE PER LE RITENUTE DI LAVORO DIPENDENTE RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO/SUBAPPALTO
Il/La sottoscritto/a
nato/a a il .............................
Codice fiscale
residente in
Via n. .......... cap .........
in qualità di legale rappresentante della ditta/società
con sede in via ........................ C.F./P. Iva...........
relativamente al contratto di appalto/subappalto stipulato in data
tra e ..............................
DICHIARA
- che ha correttamente operato e regolarmente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra, come emerge dal successivo prospetto (*)
1. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
Mese / anno
.........../.................
Importo versato
.........../..............
Estremi di versamento F24
.........../......................................
Data versamento
.........../......................
2. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
Importo versato
.........../..............
Mese / anno
.........../.................
Data versamento
.........../......................
Estremi di versamento F24
.........../......................................
3. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
Mese / anno
.........../.................
Importo versato
.........../..............
Estremi di versamento F24
.........../.....................................
Data versamento
.........../.......................
8 che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale
la dichiarazione viene resa
Data, li ..................... Firma ..........................
(*) Indicare se il versamento è stato parziale per effetto di uno scomputo interno di ritenute precedente alla compilazione del modello F24
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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