Beni ai soci: fringe benefit esclusi dalla comunicazione

La prima scadenza posticipata al 12 dicembre 2013
Il primo periodo d’imposta, rilevante ai fini della comunicazione dei beni in uso ai soci, è il 2012. 
I riflessi reddituali (reddito diverso e indeducibilità dei costi) e l’obbligo di comunicazione vengono allineati, grazie al Provvedimento dello scorso 05 agosto 2013. 
Il primo invio si avrà il prossimo 12 dicembre 2013, prima della chiusura degli uffici per le ferie natalizie. 
I due provvedimenti (n. 94902 e n.94904), diffusi il 05 agosto 2013, contengono le regole per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e per quella dei finanziamenti erogati da questi ultimi. 
Tra le novità più rilevanti si segnala l’esclusione dei beni assegnati ad amministratori, soci-dipendenti o lavoratori autonomi con tassazione del fringe benefit, come pure i beni utilizzati dall'imprenditore individuale. 
Per i finanziamenti dei soci rilevano solo quelli effettuati da persone fisiche e per importi complessivamente superiori o pari a 3.600 euro. Si parte il 12 dicembre 2013 con la dichiarazione relativa al 2012. 
Doppia o singola comunicazione? - I provvedimenti citati elaborati il 02 agosto e pubblicati il 05 sul sito dell’Agenzia, prevedono due comunicazioni autonome (anche se identiche dal punto di vista della modulistica) per i beni assegnati in uso ai soci e per i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci persone fisiche. 
I finanziamenti e gli apporti, non a conoscenza dell’amministrazione, superiori o uguali a 3.600 euro, quindi, vanno comunicati da parte di ogni società, anche in assenza di beni dati in godimento. 
La comunicazione va predisposta sia per i beni sia per i finanziamenti con cadenza annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento: dunque per i dati relativi al 2013, la scadenza sarà il 30 aprile 2014. 
Solo per i dati del 2012 (finanziamenti effettuati e beni in uso in tale anno), la trasmissione deve avvenire in via transitoria entro il prossimo 12 dicembre 2013. 
La modulistica allegata ai due provvedimenti è la stessa e riguarda cumulativamente beni e finanziamenti. È dunque da ritenere che chi deve trasmettere dati di entrambe le tipologie possa effettuare una comunicazione unica.
Le semplificazioni per i beni ai soci - Numerosi esoneri sono stati introdotti in un'ottica di semplificazione: 
- la comunicazione va inviata solo per i casi in cui si genera un reddito diverso in capo al socio e, dunque, in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso. Se, dunque, il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società non deve procedere ad alcuna comunicazione; 
- non va inviata alcuna comunicazione per i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi che generano fringe benefit già tassati ai sensi degli articoli 51 e 54 del Tuir; 
- imprenditore individuale: l'imprenditore individuale che utilizza nella sua sfera personale non deve comunicare nulla (dal punto di vista reddituale è dunque ipotizzabile non si generi alcun reddito diverso); 
- gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento. 
- i beni a uso pubblico (es. le auto dei taxisti) per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi, nonostante l'uso anche privato, non vanno comunicati. 
Finanziamenti dei soci - La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società è disciplinata da un provvedimento distinto rispetto a quello dei beni ai soci, attesa l’autonomia che l’amministrazione vuole dare ai due obblighi. 
Anche qui molte le semplificazioni: 
- la prima comunicazione è relativa al 2012. Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti non vanno comunicati. 
- I dati da comunicare sono solo le somme versate da soci persone fisiche e viene introdotta una soglia di 3.600 euro, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta. 
- Vanno indicate, invece, le somme versate all'impresa individuale dal familiare dell'imprenditore, 
- mentre non sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco (es. apporti o finanziamenti oggetto di atti registrati); 
- non vanno comunicati i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione).
Fonte: Fiscal Focus autore Carla De Luca

Commenti