Beni ai soci, l'invio diventa selettivo

Adempimenti. Va chiarito se possa essere inviato un unico modello sia per le risorse date in godimento privato che per gli apporti all'azienda
Niente comunicazione se il finanziamento è noto al Fisco o l'utilizzo avviene a prezzo di mercato
La comunicazione dei beni ai soci raddoppia, pur mantenendo modelli identici per i beni d'impresa concessi in godimento privato e per il monitoraggio dei versamenti all'impresa.
Inoltre, le informazioni da comunicare diventano più selettive: non sarà necessario indicare i finanziamenti all'impresa già noti al Fisco, né i beni concessi ai soci se non c'è differenza tra il corrispettivo annuo per il godimento del bene e il valore di mercato.
L'agenzia delle Entrate, con i provvedimenti 94902 e 94904 del 2 agosto scorso, cambia così rotta rispetto alle indicazioni date con il provvedimento del 16 novembre 2011.
Per le prime comunicazioni relative ai dati 2012 la scadenza è al prossimo 12 dicembre e poi – a regime – al 30 aprile di ogni anno per quello precedente.
Si attendono ora le istruzioni delle Entrate, visto che la compilazione del modello presenta aspetti di non immediata soluzione.
Primo fra tutti la possibilità di unificare le comunicazioni in un unico modello quando ci sono contestualmente beni concessi in godimento e finanziamenti alla società. Via che pare più logica rispetto alla doppia trasmissione.
I beni a valore di mercato
Il provvedimento 94902, che disciplina le modalità e i termini di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a fini privati ai soci o ai loro familiari, parte dalla logica che la comunicazione deve essere trasmessa solo quando sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto e, quindi, un reddito diverso da tassare in capo all'utilizzatore.
Inoltre, il fatto che l'obbligo di comunicazione riguardi solo i casi in cui l'utilizzatore deve tassare il reddito in natura evidenzia che le informazioni non sono utili ai fini del redditometro.
I finanziamenti
Il provvedimento 94904/2013 disciplina le modalità e i termini della comunicazione telematica dei dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni fatti dai soci o dai loro familiari. L'obbligo di comunicazione vale per i versamenti fatti dal 2012, mentre sono esclusi quelli fatti in anni precedenti. Si tratta di una notevole differenza rispetto al provvedimento del 2011, per cui l'obbligo di comunicazione riguardava tutti i finanziamenti o le capitalizzazioni esistenti nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011, quindi anche se fatti in passato.
Inoltre, il provvedimento del 2 agosto afferma che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli apporti già noti all'amministrazione finanziaria. L'obbligo viene così eliminato se l'atto a contenuto patrimoniale è registrato, come accade, ad esempio, nei casi di costituzione o aumento di capitale; peraltro, l'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente prevede che l'Agenzia non possa chiedere al contribuente documenti e informazioni già in suo possesso. L'obbligo di comunicazione, quindi, riguarda le situazioni in cui il versamento non ha avuto riscontro in un atto registrato. Si tratta, ad esempio, dei finanziamenti dei soci formalizzati di solito con lo scambio di corrispondenza. Questa procedura, infatti, garantisce la data certa ed evita la tassazione al 3% (articolo 9 della tariffa, parte I, del Dpr 131/86), visto che l'obbligo di registrazione scatta solo in caso d'uso. La comunicazione per i versamenti alle imprese consente al Fisco di acquisire informazioni utili per applicare l'accertamento sintetico, visto il contenuto patrimoniale delle operazioni.
Le Entrate hanno anche eliminato l'obbligo di comunicare l'importo dei finanziamenti concessi dall'impresa ai soci o ai familiari, situazioni tutt'altro che rare nell'ambito delle società di persone.
L'obbligo di comunicazione scatta quando i finanziamenti e le capitalizzazioni annue sono pari o superiori a 3.600 euro; nel calcolo occorre considerare separatamente capitalizzazioni e finanziamenti. Così, ad esempio, un versamento soci in conto capitale pari a duemila euro e un finanziamento pari a tremila euro eseguiti nel 2012 non vanno comunicati.
Fonte: Il sole 24 ore
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