Beni in fodimento ai soci. Informazioni con vista sul quadro «RL»

Comunicazione telematica strettamente connessa al quadro «RL» del modello Unico di chi utilizza i beni della società. L'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria i dati di chi ha ricevuto in godimento i beni dell'impresa scatta, infatti, solo in presenza dell'obbligo di tassare come reddito diverso il differenziale tra valore normale e corrispettivo pagato per l'utilizzo privato del bene, previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del Tuir.
L'obbligo di tassare come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato si applica quando l'utilizzo privato del bene d'impresa è effettuato dai soci e dai familiari (articolo 5, comma 5, del Tuir) dei soci e dell'imprenditore, inclusi i soci e i loro familiari che ricevono in godimento i beni da società controllate e collegate. 
Occorre monitorare l'utilizzo privato di tutti i beni d'impresa (strumentali, merce e patrimonio), a prescindere dal titolo di possesso (proprietà, diritto reale, leasing, locazione, noleggio o comodato). 
Sono esclusi dalla disciplina i beni di valore non superiore a 3mila euro al netto del l'Iva e gli alloggi a proprietà indivisa concessa ai soci. 
In molti casi, peraltro, l'obbligo di tassare il reddito non scatta perché gli utilizzatori già tassano il reddito in base ad altre regole (benefit), o perché la quota di costi non dedotti e imputati all'utilizzatore per trasparenza, già supera il valore normale dell'uso privato (circolare 36/E/2012).
Il reddito diverso da tassare nel quadro «RL» è dato dalla differenza tra il valore di mercato (articolo 9, comma 3, del Tuir) e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene. 
Per gli utilizzi delle auto, il sistema è stato decisamente semplificato dalle Entrate che hanno legittimato l'uso del criterio convenzionale di determinazione del reddito (tariffe Aci su 4.500 chilometri). Per gli immobili, invece, non è possibile fruire della regola prevista dell'articolo 51, comma 4, lettera c), del Tuir (rendita catastale aumentata delle spese di utilizzo a carico dell'impresa), ma occorre risalire al valore di mercato del canone locativo (ad esempio Omi o prezziari di agenzie di intermediazione immobiliare). Per gli immobili che hanno anche una funzione strumentale all'attività (si pensi alle stanze di un hotel utilizzate privatamente dall'albergatore) il quadro applicativo resta però ancora confuso. In questi casi, infatti, è estremamente difficile rifarsi a un corrispondente «valore di mercato» per cui il problema di dover tassare un reddito virtuale in capo all'utilizzatore non dovrebbe sussistere.
Individuato il valore di mercato per l'uso privato del bene occorre determinare il reddito tassabile sottraendo il corrispettivo pattuito e ricordando che le condizioni contrattuali non devono necessariamente risultare da documentazione con data certa antecedente all'inizio del rapporto, come era stato in un primo momento affermato dalle Entrate. Dato che il reddito diverso si determina alla data di maturazione, dovrebbe essere ininfluente il fatto che l'utilizzatore abbia pagato o no la fattura di addebito da parte della società. 
Fonte: Il sole 24 ore

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