Spesometro

Con il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot. 94908/2013), l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cd. “spesometro”), che dovrà essere presentato per l’anno 2012 entro il prossimo 12 novembre per i contribuenti mensili, ed entro il 21 novembre per gli altri, recependo di fatto le semplificazioni preannunciate dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 3 luglio scorso. 
Dal punto di vista soggettivo, il punto 1 del predetto provvedimento, stabilisce che la comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, nonché i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72, che effettuano operazioni in contanti con i turisti extraUe, di importo superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del DL n. 16/2012.
Una delle novità di maggior rilievo è consiste nell’aver incorporato nel modello di comunicazione per lo spesometro una serie di ulteriori adempimenti comunicativi, che possono (o devono) venir meno se le relative operazioni sono già incluse nel predetto modello di comunicazione, che è stato a tal fine modificato anche nelle informazioni ivi contenute, così da poter accogliere operazioni tra di loro differenti. Più precisamente, già a decorrere dal 2012, per gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing, locazione e/o noleggio di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), possono utilizzare il nuovo modello approvato con il provvedimento in esame, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011.
Devono essere tenuti presenti i differenti termini di presentazione
Vi sono poi ulteriori “assorbimenti”, questa volta obbligatori, in relazione ad altre operazioni che sono già incluse in una comunicazione “ad hoc”, che devono quindi confluire nello spesometro, semplificando in tal modo l’operato del soggetto interessato, che dovrà fare riferimento ad un solo modello comunicativo, sia pure, come vedremo a breve, tenendo conto di differenti termini di presentazione. Più nel dettaglio, si prevede che:
- gli acquisti presso operatori sammarinesi, con applicazione del reverse charge, che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 16, lett. c), del DM 24 dicembre 2012, devono confluire, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, nel nuovo modello di spesometro (quadro SE del modello), che deve essere presentato per comunicare appositamente tali operazioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA (di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72);
- le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori “black list” (di cui al DM 4 maggio 1999 ed al DM 21 novembre 2011), devono essere inserite nel modello di comunicazione per lo spesometro (quadro BL), a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013.
Tuttavia, anche in questa ipotesi, il termine di presentazione è quello “vecchio”, e quindi la comunicazione deve essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, e con cadenza mensile per tutti gli altri soggetti. Correlativamente, si precisa nel provvedimento del 2 agosto, i provvedimenti direttoriali del 28 maggio 2010, e del 5 luglio 2010, rispettivamente contenenti il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni “black list”, sono abrogati.
Pur condividendo la logica di fondo che sta alla base del provvedimento in commento, che è quella di accorpare in un’unica comunicazione tutta una serie di informazioni fino ad oggi sparse in numerosi adempimenti, non si può sottacere il fatto che aver previsto differenti termini di comunicazione comporterà comunque un notevole impegno per le imprese ed i professionisti. Gli operatori che pongono in essere le operazioni per le quali vi erano differenti modelli di comunicazione, potranno ora presentare un solo modello ma diverse volte nel corso dell’anno, il che francamente non pare una vera semplificazione.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO

Commenti