Dichiarazioni dei redditi. Con la legge europea per il 2013 il modulo sulle attività estere amplia il suo raggio di azione

In RW anche i beni improduttivi
Da indicare i cespiti di cui si è indirettamente titolari effettivi per l'antiriciclaggio
Estesi gli obblighi di dichiarazione RW alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano «titolari effettivi dell'investimento» secondo la legislazione antiriciclaggio. Lo prevede la legge europea per il 2013 (legge 97/2013) che ridisegna il sistema del monitoraggio fiscale.
L'originario articolo 4 del Dl 167/1990 prescriveva che nel modulo RW fosse comunicata la «detenzione» di investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, «attraverso cui potessero essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia». Insomma, il modulo RW non aveva lo scopo di descrivere il patrimonio in sé, bensì di incrociarne i componenti rilevanti con i redditi esposti dal contribuente.
Il patrimonio
Dal 2012 la finalità patrimoniale è invece quasi integralmente perseguita, peraltro con modalità straordinariamente complesse, dalle sezioni XV-A e XV-B del quadro RM di Unico, relative all'Ivie e all'Ivafe.
La portata della norma è stata gradualmente estesa a livello interpretativo. In particolare:
– la Cassazione (9320/2003; 10332/2007, 17051/2010 e 17052/2010) ha ritenuto che il modulo RW vada compilato anche da chi ha la mera «possibilità» di «movimentazione» degli investimenti e/o attività perché «soggetto avente la disponibilità di fatto di somme di danaro», anche se «non proprie»;
– la prassi (circolare 43/E/2009), modificando un precedente orientamento, ha precisato che il modulo RW si riferisce non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche a ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale. Pertanto, nelle successive pronunce (ad esempio, nelle circolari 45/E/2010 e 49/E/2009 è stato ribadito che gli investimenti da indicare nel modulo RW sono costituiti dalle attività e investimenti collocati all'estero che «sono suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia». A scanso di equivoci, la locuzione è stata ripresa nella nuova versione dell'articolo 4 del Dl 167/1990;
– infine, la legge europea per il 2013 ha esteso gli obblighi di dichiarazione alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano «titolari effettivi dell'investimento» secondo la legislazione antiriciclaggio.
Il titolare effettivo
Nonostante l'apparente coerenza di quest'ultima integrazione, i criteri fissati dalla normativa antiricicalggio per individuare i «titolari effettivi dell'investimento» nascono per scopi diversi da quelli originari del modulo RW: individuano coloro che hanno, anche per via indiretta, il possesso o il controllo del solo patrimonio di una società o di un istituto giuridico, non del reddito.
Il termine patrimonio ha una valenza statica, contrapposta alla valenza dinamica del reddito. La scelta di appoggiare il monitoraggio fiscale – che dovrebbe mirare al reddito – sulla legge antiriciclaggio – che invece mira al patrimonio – rischia di provocare l'effetto distorsivo di attribuire obblighi dichiarativi a persone il cui interesse incide sul patrimonio, ma che non vantano alcun diritto sul reddito. O, al contrario, di esonerare coloro i quali non vantano alcun diritto né aspettativa sul patrimonio, e non sono quindi titolari effettivi ai sensi del Dlgs 231/2007, ma sono beneficiari effettivi del reddito. Basti pensare alle società che emettono categorie di azioni munite di particolari diritti patrimoniali o il cui atto costitutivo attribuisce partecipazioni non proporzionali al conferimento, ma soprattutto ai trust, nei quali è estremamente comune che siano attribuiti interest o diritti diversi ai beneficiari del reddito e del patrimonio.
Il beneficiario del reddito di un trust, anche se fiscalmente trasparente o interposto, e il titolare effettivo della legge antiriciclaggio non sono necessariamente le stesse persone. E del resto la futura titolarità di una quota o il controllo del patrimonio di un trust non essendo di per sé indici di capacità contributiva attuale hanno poco a che vedere con il beneficiare dei redditi. Per i beneficiarî individuati per categoria, poi, si può escludere qualsiasi attinenza con la capacità contributiva data l'intrinseca indeterminatezza dei soggetti.
L'ampliamento
Ciò che si teme, quindi, è che l'evidente ampliamento delle funzioni del modulo RW possa indurre in equivoci; ossia far riteneRe che si crei una sorta di corrispondenza biunivoca fra il concetto di «titolare effettivo» ai fini della legislazione antiriciclaggio e «beneficiario effettivo del reddito», un errore che, come viene evidenziato anche dall'Ocse nel documento del 19 ottobre 2012 «Clarification Of The Meaning Of "Beneficial Owner" In The Oecd Model Tax Convention», deve essere evitato.
Fonte: Il sole 24 ore autore Massimo Longhi

Commenti