Entrate un po' più tolleranti sui ritardi e gli errori piccoli

Via libera da quest'estate ad alcune semplificazioni introdotte direttamente dall'agenzia delle Entrate per evitare un inutile contenzioso. L'Agenzia, infatti, in queste ultime settimane è intervenuta in almeno tre occasioni per riconoscere i crediti da dichiarazioni omesse, perdonare i piccoli ritardi nei pagamenti o gli errori di modico importo (bloccando le sanzioni anche sugli importi versati) e introducendo il recupero sprint delle ritenute per i superminimi.
Crediti e debiti
Con la Circolare 21/E del 25 giugno 2013 è stata corretta la precedente circolare 34 del 6 agosto 2012 in base alla quale, in caso di dichiarazione omessa, Iva, redditi o Irap, i crediti si trasformavano in debiti. Dopo il pagamento del credito "trasformato" in debito, con sanzioni e interessi, per avere il rimborso del suo credito il contribuente avrebbe dovuto iniziare il contenzioso. 
Ora, grazie alla circolare 21/E, se il credito non dichiarato è effettivamente spettante, il contribuente può attestarne l'esistenza contabile con la consegna agli uffici della documentazione idonea. In questo modo, la dimostrazione dell'esistenza del credito pone il contribuente, anche se in ritardo, nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione.
Queste regole valgono anche per le situazioni passate, comprese quelle per le quali non esiste contenzioso in corso. In questo caso, si applicano i principi dell'autotutela, che significa ascoltare e rispettare i cittadini. Con una particolare avvertenza: l'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo, se serve a correggere palesi errori o eliminare ingiustizie
Per le Entrate, sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione, di norma, del 30%, sulla parte di credito usata. Nella rideterminazione delle somme, chi paga entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva potrà beneficiare della riduzione della sanzione a un terzo, cioè al 10 per cento.
Ritardi e omissioni
Con la circolare 27/E del 2 agosto 2013 sono stati "salvati" i versamenti insufficienti o eseguiti in ritardo di pochi giorni. Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione. Per sanare i carenti versamenti o i ritardi nei pagamenti, il contribuente può anche avvalersi del ravvedimento spontaneo. La sanzione del 30% sarà applicata solo sulla parte di versamento non effettuata. Non sarà più applicata la sanzione del 30% sul totale degli importi versati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, con lo 0,40% in più, come nel caso dei versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, che, di norma, si devono eseguire entro il 16 giugno, ma che possono essere eseguiti entro il 16 luglio. Il contribuente che, ad esempio, doveva versare 100mila euro entro il 16 giugno, eseguendo il versamento dal 17 giugno al 16 luglio, doveva versare 100mila euro, più lo 0,40%, in totale 100.400 euro. Se nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio ha versato 100mila euro, è soggetto alla sanzione del 30% solo sui 400 euro non versati. La sanzione del 30% può anche essere ridotta con il ravvedimento sprint entro 14 giorni, il ravvedimento breve entro 30 giorni, o il ravvedimento lungo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Recuperi più veloci
Con la risoluzione 55/E del 5 agosto 2013, l'agenzia delle Entrate ha esteso a tutti i superminimi, soggetti al forfait del 5%, la possibilità di recuperare le ritenute subite erroneamente per il 2012, già in sede di dichiarazione dei redditi, nel modello Unico 2013. Le modalità di recupero delle ritenute, già indicate nella risoluzione 47/E del 5 luglio 2013, nella quale si fa riferimento alle ritenute operate da parte di banche o poste sui bonifici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico, valgono anche per tutti gli altri contribuenti che hanno subito le ritenute da parte di sostituti d'imposta. 
Con riferimento al 2012, le ritenute, se sono state operate e regolarmente certificate dal sostituto d'imposta, possono essere, in alternativa all'istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento, scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013.
Fonte: Il sole 24 ore del 18 8 2013 autori Salvina Morina Tonino Morina

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