Spesometro. Per alcune categorie di operazioni il provvedimento delle Entrate impedisce la comunicazione in forma aggregata

Spesometro a strada obbligata (Provvedimento 2/8/2013)
I fornitori di agricoltori esonerati devono dichiarare i dati in forma analitica
I fornitori di beni e servizi ad agricoltori esonerati sono obbligati alla comunicazione in forma analitica dei dati clienti-fornitori. Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 2013/94908 del 2 agosto 2013 che ha regolato le modalità di effettuazione della comunicazione prevista dall'articolo 21 del Dl 78/2010 (spesometro o elenco clienti e fornitori), ha previsto due modalità di trasmissione: in forma analitica e in forma aggregata. L'opzione si esercita tramite il modello ed è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione.
Per alcune categorie di operazioni come gli acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli esonerati (che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro), è obbligatoria la comunicazione analitica che si ritiene possa coesistere con quella globale relativamente alle altre operazioni. Un fornitore di prodotti agricoli non può infatti conoscere il volume d'affari dei propri clienti e tanto meno sapere quale regime contabile essi abbiano adottato.
Tenuto conto che la prossima comunicazione da effettuare a novembre riguarda le operazioni del 2012, non è pensabile che i fornitori dei piccoli agricoltori vadano ora a indagare quale regime Iva abbiano applicato i loro clienti nello scorso anno. I fornitori possono evitare il problema facendo la comunicazione analitica per tutte le operazioni (nel tanto sta il poco), autoescludendosi però dalla comunicazione globale.
Invece, per quanto riguarda gli acquisti presso agricoltori esonerati, l'individuazione è facilitata in quanto l'autofattura emessa riporta l'imposta calcolata con le percentuali di compensazione.
Altro aspetto riguarda l'obbligo da parte degli agricoltori in regime di esonero. Il provvedimento dell'Agenzia precisa che l'obbligo sussiste per gli acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli esonerati e richiama l'articolo 36 della legge 179/2012 che impone l'obbligo dell'elenco clienti e fornitori anche per gli agricoltori esonerati e ciò al fine di monitorare la tracciabilità dei prodotti agricoli. Tuttavia l'agenzia delle Entrate, con circolare 1 del 15 febbraio 2013 (risposte a Telefisco), ha correttamente precisato che questo obbligo non sussiste per il 2012 in quanto la legge 179 è entrata in vigore negli ultimi giorni del 2012; se questo adempimento fosse previsto per il 2012 avrebbe avuto effetto retroattivo. Nel provvedimento del 2 agosto 2013 questo non viene precisato, ma deve essere una certezza.
Infine si osserva che dal 2013, quando anche gli agricoltori esonerati avranno l'obbligo della comunicazione dei clienti e fornitori, non potranno soddisfare questo adempimento in presenza di acquisti e cessioni effettuate nei confronti di soggetti che applicano il medesimo regime. Infatti per le cessioni effettuate da agricoltori in regime di esonero Iva deve essere emessa l'auto fattura a cura dell'acquirente. Ma se l'acquirente a sua volta è un agricoltore esonerato l'operazione deve intendersi fuori campo Iva e non viene emessa la fattura ma una ricevuta.
Fonte: Il sole 24 ore del 8/8/2013 autore Gian Paolo Tosoni

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