I chiarimenti delle Entrate. Gli effetti della circolare 26 sulle perdite sui crediti

Piccoli crediti deducibili solo se scaduti da sei mesi
Necessaria l'imputazione a conto economico
Gli elementi certi e precisi per la deducibilità di un credito sono presenti quando in bilancio si rileva una perdita sui crediti di modesto importo scaduti da almeno sei mesi. È quanto si desume dalla circolare 1/8/2013 n. 26/E si possono trarre alcune importanti considerazioni in merito ai delicati rapporti tra competenza fiscale e imputazione a conto economico delle perdite su crediti di modesto importo, ovvero derivanti da procedure concorsuali.
I crediti di modesto importo
Per quanto attiene le perdite su crediti di modesto importo, la deduzione può avvenire solo a partire dall'esercizio in cui sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. In relazione a tale momento, si possono verificare tre casi.
Un primo caso è quello in cui il creditore abbia rilevato una perdita su un credito di modesto importo – ovvero lo abbia svalutato – nell'esercizio precedente a quello di scadenza dei sei mesi, e di conseguenza non abbia dedotto l'onere che ne derivava, effettuando una variazione in aumento del reddito. In questo caso, l'Agenzia ha affermato che nell'esercizio successivo, in cui scadono i sei mesi, l'onere assume rilievo ai fini fiscali, ed è pertanto deducibile. A tal fine, il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dell'onere si considera in ogni caso realizzato, essendo indifferente che esso fosse stato precedentemente rilevato a titolo di perdita o di svalutazione.
Il secondo e terzo caso hanno un uguale trattamento fiscale, e sono quelli in cui il creditore rileva una perdita su un credito di modesto importo, ovvero lo svaluta, nell'esercizio di scadenza dei 6 mesi, ovvero in un esercizio successivo. In queste ipotesi, il relativo onere assume immediata rilevanza fiscale, e risulta subito deducibile.
In caso di svalutazione parziale dei crediti in argomento, nell'esercizio di scadenza dei sei mesi è deducibile il solo onere imputato a conto economico; la restante quota del credito originerà un onere deducibile nel periodo d'imposta successivo in cui confluisce a conto economico come ulteriore svalutazione o perdita.
Decorrenza
Le nuove norme sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012, e quindi per i soggetti "solari" dal periodo d'imposta 2012; per i soggetti con chiusura al 31 ottobre le novità si applicano dal bilancio chiuso al 31 ottobre 2012, mentre per chi chiude il bilancio al 30 giugno le novità decorrono dal bilancio chiuso al 30 giugno 2013. Per quanto attiene in particolare i crediti di modesto importo scaduti da almeno sei mesi, in assenza di un regime transitorio, l'Agenzia chiarisce che sono deducibili anche le perdite su crediti il cui semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 (soggetti solari) e la cui perdita sia imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi.
Procedura concorsuale
Per quanto riguarda le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, l'Agenzia chiarisce che il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità «dalla data» della sentenza o del provvedimento di ammissione alla procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, con la conseguenza che, a partire da questo momento, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.
Pertanto, in applicazione del principio generale di derivazione da bilancio, la perdita risulta deducibile nell'esercizio in cui è imputata a conto economico, e nei limiti dell'onere rilevato, beninteso a condizione che ciò avvenga in conformità alla corretta applicazione dei principi contabili adottati. In proposito, pare ragionevole ritenere che tale conformità sia in ogni caso sussistente in tutti i casi in cui il bilancio sia oggetto di certificazione da parte di una società di revisione o del Collegio sindacale incaricato della revisione legale.
Nel caso in cui il credito sia solo parzialmente imputato a perdita, è possibile dedurre l'ulteriore perdita che sia rilevata a conto economico in base a nuovi elementi idonei a dimostrare il verificarsi di una perdita maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta.
Sulla scorta di quanto chiarito per i crediti di modesto importo, si ritiene, ancorché la circolare non lo specifichi, che, ad esempio, nell'esercizio in cui è dichiarato il fallimento possa assumere rilievo fiscale una svalutazione o perdita su crediti imputata a conto economico in un esercizio precedente.
L'utilizzo del fondo fiscale
In tutti i casi, le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede il fondo rischi su crediti dedotto. Qualora in un precedente esercizio fosse stata rilevata una perdita o svalutazione, al verificarsi delle condizioni di legge essa è deducibile attraverso una variazione in diminuzione del reddito, per la parte che eccede il fondo rischi su crediti fiscale.
In proposito, merita ricordare che nella circolare n. 26/E viene confermato che la soglia di deducibilità annuale dell'accantonamento al fondo rischi su crediti deve essere conteggiata sull'ammontare dei crediti al netto delle perdite rilevate nell'esercizio.
Fonte: Il sole 24 ore del 9/8/2013 autori Emanuele Reich - Franco Vernassa

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