I chiarimenti delle Entrate. Ufficializzati i provvedimenti sui cespiti dati in godimento e sui finanziamenti erogati, ma il modello è unico

Beni ai soci, dai dati esclusi i benefit 
Il 12 dicembre l'invio della prima dichiarazione - Rilevanti solo gli apporti da 3.600 euro in su 
Per i beni dati in uso ai soci, la trasmissione dei dati parte dal periodo di imposta 2012. Con due provvedimenti diffusi ieri, l'agenzia delle Entrate ha dettato le regole per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e per quella dei finanziamenti erogati da questi ultimi. Esclusi i beni assegnati ad amministratori, soci-dipendenti o lavoratori autonomi con tassazione del benefit, come pure i beni utilizzati dall'imprenditore individuale. Per i finanziamenti dei soci rilevano solo quelli effettuati da persone fisiche e per importi complessivamente non inferiori a 3.600 euro. Si parte il 12 dicembre 2013 con la dichiarazione relativa al 2012.
Doppia comunicazione
I provvedimenti delle Entrate datati 2 agosto 2013 (ma pubblicati ieri) prevedono due autonome comunicazioni (anche se basate sulla stessa modulistica) per i beni assegnati in uso ai soci e per i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci persone fisiche. I dati relativi a questi apporti, cioè, vanno comunicati al fisco da parte di ogni società, anche in assenza di beni dati in godimento.
Per i beni concessi ai soci vengono introdotti numerosi esoneri in un'ottica di semplificazione, anche al di là di quanto anticipato dall'Agenzia il 3 luglio scorso. In primo luogo, la comunicazione ha ad oggetto solo le fattispecie che possono generare un reddito diverso per il socio e dunque i casi in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso. Se dunque il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società non deve procedere ad alcuna comunicazione. Evitano la comunicazione tutti i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi. Deve trattarsi di utilizzi che generano benefit già sottoposti all'autonoma tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir. 
Imprenditore individuale
Ulteriori esoneri disposti dal provvedimento di ieri riguardano i beni che l'imprenditore individuale utilizza nella sua sfera personale (si ritiene che in questo modo l'Agenzia intenda anche eliminare le conseguenze reddituali di tale utilizzo, che erano state previste dalla circolare 24/E/2012), gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali. Il provvedimento esclude inoltre in modo esplicito, tra i beni da considerare, i finanziamenti e gli apporti (che in effetti beni non sono) che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione). Fuori dalla dichiarazione, infine, i beni a uso pubblico (si pensi alle auto dei taxisti) per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi nonostante l'uso anche privato.
Finanziamenti dei soci
La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, pur avendo a base una identica modulistica, è disciplinata da un provvedimento distinto, stante la ricordata autonomia dei due obblighi. Anche per questo adempimento sono molte le semplificazioni. Innanzitutto la comunicazione (come già quella dei beni) parte dal 2012; il fisco, dunque, non chiede più apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti. Il monitoraggio riguarda, inoltre, solo le somme versate da soci persone fisiche e viene altresì introdotta una soglia di 3.600 euro, che si riferisce - distintamente - al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta. Rilevano anche le somme versate all'impresa individuale dal familiare dell'imprenditore, mentre non sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco (si pensi ad apporti o a finanziamenti oggetto di atti registrati).
Scadenze
Sia per i beni sia per i finanziamenti la comunicazione va predisposta con cadenza annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per i dati del 2012 (finanziamenti effettuati e beni in uso in tale anno), la trasmissione deve avvenire entro il prossimo 12 dicembre 2013
La modulistica allegata ai due provvedimenti è la stessa e riguarda cumulativamente beni e finanziamenti. È dunque da ritenere che chi deve trasmettere dati di entrambe le tipologie possa effettuare una comunicazione unica.
Fonte: Il sole 24 ore del 6/8/2013 autore Luca Gaiani

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