I costi dedotti dalla controparte. La fattura emessa dall'evasore totale non è sempre falsa

Le fatture rilasciate da un evasore totale o paratotale non necessariamente sono fittizie. Non è escluso, infatti, che il contribuente che abbia emesso i documenti omettendo poi di contabilizzare i ricavi e di versare le imposte dovute. È quanto emerge dalla sentenza 59/02/2013 della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano.
Il contenzioso riguarda la contestazione mossa a una ditta individuale dall'amministrazione finanziaria, che ha ritenuto illegittima la deduzione di oltre 48 mila euro di costi in relazione alle fatture emesse da un'impresa di carpenteria per lavori eseguiti in subappalto. La verifica della Guardia di Finanza e il successivo accertamento delle Entrate hanno contestato che: il subappaltatore fosse un evasore totale o paratotale, circostanza di cui sarebbe stata effettuata una segnalazione in Procura (anche se la sentenza riporta che «dagli atti di causa nulla risulta circa l'esito di tale segnalazione»); il notevole incremento dei corrispettivi pagati all'impresa di carpenteria rispetto agli anni precedenti e successivi, che tra l'altro mal si conciliava con la scarsa disponibilità di beni strumentali e con l'assenza di dipendenti; la concomitanza di ingenti prelievi dal conto corrente in concomitanza con l'incasso dei corrispettivi versati.
La ditta individuale ha presentato ricorso in Commissione tributaria e ha cercato di dimostrare l'effettività delle prestazioni fatturate anche in virtù delle scritture con cui il subappaltatore si impegnava a eseguire i lavori con propria manodopera a ben precisi costi orari. Inoltre due operai avrebbero confermato di aver lavorato nei cantieri interessati dall'accordo nel 2007. E infine i pagamenti erano avvenuti in prevalenza tramite canali bancari e non in contanti.
La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento. In primo luogo, il collegio precisa che il fatto che il subappaltatore fosse un evasore totale o paratotale non porta automaticamente a ritenere le fatture fittizie perché «non è escluso che il subappaltatore abbia emesso le fatture omettendo di contabilizzare i relativi ricavi e versare le realtive imposte». Poi, il pagamento attraverso canali bancari dimostra che i costi dedotti dalla ricorrente sono stati effettivamente sostenuti mentre i cospicui prelievi in contante effettuati dal subappaltatore nei giorni successivi non costituiscono «un indizio sicuro per sostenere che le fatture fossero in parte fittizie, vale a dire gonfiate».
Fonte: Il sole 24 ore

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