Il nuovo Registro. Le regole nel provvedimento della Ragioneria generale dello Stato Revisori con iscrizione via web

Scompare il cartaceo per gli adempimenti dei revisori, almeno fintanto che l'istanza da inviare al registro non preveda l'assolvimento dell'imposta di bollo; in tale evenienza ritorna prepotentemente la "vecchia" e cara raccomandata con avviso di ricevimento! 
Tutte le comunicazioni ai fini del nuovo Registro professionale dovranno, infatti, essere effettuate telematicamente mediante la compilazione di moduli predefiniti (si veda il Sole 24 Ore del 1° novembre scorso), reperibili sul sito internet del ministero dell'Economia e delle finanze (Mef). Inoltre, da oggi, è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni per le comunicazioni da inviarsi sempre al Mef da parte dei revisori iscritti nel vecchio registro che intendono iscriversi nel nuovo. 
Con la Determina che la Ragioneria Generale dello Stato hab pubblicata ieri sul proprio sito, sono ora disciplinate le modalità di effettuazione delle comunicazioni obbligatorie che interessano i revisori legali dei conti. In particolare la Determina va a dare attuazione a quegli adempimenti informativi contenuti nei regolamenti attuativi (decreti ministeriali 144, 145 e 146 del 2012) del Dlgs 39/2010 che ha recepito la Direttiva europea in materia di revisione. Tra gli adempimenti più significativi da porre in essere vi è la presentazione della domanda di iscrizione nel Registro dei Revisori da parte delle persone fisiche e delle società di revisione, che deve essere effettuata telematicamente. Con la stessa procedura vanno comunicate la variazioni di informazioni fornite al momento della registrazione. Allo stesso modo devono procedere anche i tirocinanti per la presentazione delle domande di iscrizione. 
Un discorso a parte merita la situazione transitoria degli iscritti al vecchio registro dei revisori contabili e all'albo speciale per le società di revisione alla data del 29 agosto 2012. Tutti coloro che risultano già iscritti nel vecchio registro, sono iscritti nel nuovo, con però la accortezza di inviare una apposita comunicazione, entro il termine di 90 giorni dall'emanazione della Determina della Ragioneria Generale, per segnalare, se attualmente sono "attivi" e hanno quindi incarichi in corso, o "passivi" tra l'altro, il recapito telefonico, l'indirizzo pec, gli incarichi di revisione in essere con indicazione della durata degli stessi e l'ammontare dei corrispettivi pattuiti, l'incarichi di revisione legale svolti presso enti di interesse pubblico; eventuali provvedimenti a loro carico emanati da Consob, eventuale appartenenza ad una rete così come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera L Dlgs 39/2010. Al momento in cui il revisore inattivo assume il primo incarico deve darne subito comunicazione al Mef affinché si proceda al passaggio nell'elenco dei revisori attivi. Si è dunque in presenza di un registro "mobile" nel quale gli iscritti sono inizialmente inseriti nella sezione degli inattivi, salvo poi transitare nell'elenco degli attivi al primo incarico e eventualmente tornare nella sezione degli inattivi se per tre anni consecutivi non assumono nuovi incarichi di revisione. La mancata trasmissione delle informazioni non blocca l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ma fa scattare un pesante sistema sanzionatorio che, tenendo conto della gravità dell'omissione, commina una sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 150.000 euro ovvero la sospensione dal registro oppure la revoca da uno o più incarichi o il divieto all'accettazione di nuovi incarichi fino ad arrivare alla cancellazione del registro.
Fonte: Il sole 24 ore deò 26/6/2013 autori Nicola Cavalluzzo Alessandro Montinari

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