Immobili strumentali e detrazione 55%-65%

La detrazione Irpef e Ires del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014 per i condomini) sugli interventi relativi al risparmio energetico degli edifici può essere utilizzata da tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari, a differenza del bonus del 36-50% che è dedicato solo ai soggetti Irpef.
Ma se il beneficiario è un'impresa, le Entrate hanno limitato il bonus solo agli interventi sui fabbricati utilizzati dalla stessa, a differenza di quanto avviene per i privati. Secondo le risoluzioni dell'Agenzia 303/E/2008 e 340/E/2008, infatti, il beneficio del 55% dovrebbe essere rivolto «esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi», quindi, sarebbero agevolabili solo i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Dovrebbero essere esclusi dall'agevolazione, quindi, gli "immobili merce" posseduti dalle immobiliari di costruzione e quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione.
Immobili utilizzati
Nella risoluzione 340/E/2008, l'agenzia delle Entrate ha sostenuto che, «per un'interpretazione sistematica», l'agevolazione è «riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi». In realtà, la norma non prevede che sia agevolato solo l'utilizzatore finale dell'immobile, in quanto ad esempio può ottenere il beneficio anche la persona fisica che concede a terzi l'utilizzo dell'immobile.
Anche secondo la norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili 184 del 10 luglio 2012, la «norma non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale) né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d'impresa, nonché tutti i titolari di reddito d'impresa, inclusi società ed enti)». Questa assenza di eccezioni oggettive o soggettive è confermata anche dalle istruzioni al modello Unico SC. L'associazione ricorda che le Entrate, per giustificare l'esclusione del bonus alle società immobiliari di gestione per le unità immobiliari non utilizzate direttamente, fa riferimento «ad una non meglio definita interpretazione sistematica», la quale però «non appare coerente con la caratteristica di detrazione del beneficio fiscale previsto dalla norma, che non incide quindi sulla quantificazione del reddito imponibile». Se così fosse l'interpretazione sistematica delle Entrate potrebbe essere applicabile «per negare l'agevolazione fiscale anche per le aziende agricole, che sono tassate in base al reddito agrario».
Inoltre, la tesi dell'Agenzia è contraddetta dal fatto che se il proprietario o l'usufruttuario (persona fisiche) loca l'immobile a terzi, il beneficio è attribuito sia al proprietario o usufruttuario (se esegue e sostiene la spesa dell'intervento) sia al conduttore (se invece è lui a eseguire l'intervento e a sostenerne la spesa). Se fosse corretta la tesi delle Entrate, quindi, per gli immobili locati o dati in usufrutto, vi sarebbe una disparità di trattamento tra persone fisiche e imprenditori, in quanto nel primo caso il beneficio spetterebbe a chi sostiene la spesa (proprietario, usufruttuario o inquilino), mentre nel secondo spetterebbe solo all'inquilino che sostiene la spesa, ma non al proprietario (imprenditore persona fisica o società) se è quest'ultimo a eseguire l'intervento e a pagarlo. Secondo l'associazione, quindi, «l'unica condizione posta dalla legge e dal decreto attuativo è che l'agevolazione spetti a chi sostiene la spesa».
Immobili merce
Con la risoluzione n. 303/E/2008, le Entrate hanno sostenuto che l'agevolazione non può essere usufruita dall'impresa che effettua gli interventi agevolati su "immobili merce", in quanto questi costituiscono «l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali» dell'impresa. Ma perché allora una persona fisica, che esegue gli interventi, può vendere l'immobile, addirittura, mantenendo per sé le detrazioni non utilizzate? Seguendo l'interpretazione delle Entrate vi sarebbe una disparità tra le persone fisiche che rivendono un immobile dopo averlo reso più efficiente e le imprese di ristrutturazione di edifici esistenti che fanno la medesima operazione. Dal 2012 in caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi agevolati al 55-65%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, «salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare» (articolo 16-bis, Tuir).
Neanche per gli immobili merce delle imprese di ristrutturazione, quindi, non sembra convincere la motivazione che le Entrate hanno utilizzato per vietarne l'agevolazione.
DOMANDE
Necessario un impianto di riscaldamento preesistente
Domanda: Sono agevolabili con la detrazione per il risparmio energetico del 55-65% gli interventi su immobili scaldati solo con stufe o caminetti?
Per tutte le agevolazioni, tranne per i pannelli solari termici, è necessario che negli ambienti oggetto dell'intervento vi sia già un impianto di riscaldamento. Per verificare l'esistenza di un impianto di riscaldamento, dallo scorso 4 agosto 2013, bisogna attenersi alla definizione riportata nell'articolo 2, comma l-tricies, decreto legislativo n. 192/2005. Quindi, per impianto termico si intende un «impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento». Invece, non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Il familiare detrae il 55-65% solo se ha sostenuto le spese
Domanda: I familiari conviventi possono beneficiare delle detrazioni sugli interventi per il risparmio energetico?
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. Questi devono essere "posseduti o detenuti", in base ad un titolo idoneo che può essere la proprietà o la nuda proprietà, un diritto reale o un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. Come per le ristrutturazioni edilizie detraibili al 36-50%, possono rientrare tra i soggetti agevolati anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, conviventi in modo stabile e fin dall'inizio dei lavori con il possessore o detentore dell'immobile, a patto che sostengano tutte o parte delle spese per gli interventi.
Comuni esclusi perché non sono soggetti Ires
Domanda: Possono beneficiare delle detrazioni per il risparmio energetico del 55-65% i Comuni?
Sono agevolati le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa. I Comuni non possono beneficiare delle detrazioni sugli interventi per il risparmio energetico in quanto sono soggetti esclusi dall'Ires e il bonus non è un credito d'imposta, ma uno sconto che va a diminuire le imposte sul reddito.
I CASI
Gli interventi per il risparmio energetico possono essere agevolati solo se sono effettuati su edifici esistenti e non su quelli di nuova costruzione.
La prova della esistenza dell'edificio è data dall'iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici, se dovuta e comunque fino al 2011 (circolare agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2). Con la sostituzione dell'Ici con l'Imu dal 2012, il pagamento dell'imposta non deve più essere considerato un requisito necessario per provare l'esistenza dell'abitazione principale, ai fini dell'agevolazione sugli interventi per il risparmio energetico.
Il cambio di destinazione d'uso non ferma il bonus
L'agevolazione del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014 per i condomini) può riguardare edifici o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali o non residenziali (ad esempio, commerciale o uso ufficio). Se vengono rispettati i requisiti per il risparmio energetico, quindi, l'incentivo del 55-65% spetta per qualunque cambio di destinazione d'uso. È agevolata la demolizione, seguita dall'infedele ricostruzione dell'edificio, ma con la "stessa volumetria" preesistente, anche nel caso in cui il permesso a costruire autorizzi il cambio di destinazione d'uso, da magazzino a civile abitazione (risoluzione Entrate 11 luglio 2008, 295/E).
L'infedele ricostruzione non pregiudica il premio
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del fare (ieri, 21 agosto), la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, che comprende anche la demolizione e l'infedele ricostruzione (sagoma diversa, ma solo con la stessa volumetria di quello preesistente), ha ampliato i casi in cui è possibile beneficiare della detrazione Irpef ed Ires del 55-65 per cento. Ricomprendendo l'infedele ricostruzione, dopo la demolizione, tra la ristrutturazione edilizia, quindi, si può ora ottenere l'incentivo fiscale del 55-65% per i lavori (pannelli solari termici, cappotti, caldaie a condensazione, ecc.), che nell'ambito della ricostruzione rispetteranno i requisiti verdi.
PANNELLI SOLARI 
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero, scuole eccetera
CLIMATIZZAZIONE 
Spese per impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
POMPE DI CALORE 
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
SCALDACQUA 
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
CAPPOTTI, FINESTRE, COPERTURE, PAVIMENTI 
Spese relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che consentono di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportati nell'allegato A del Dm del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008
CONDOMINI
Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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