In gazzetta la riforma del modulo RW

Nella Gazzetta Ufficiale n. 194 di ieri, 20 agosto 2013, è stata pubblicata la legge di delegazione europea, che contiene la riforma della disciplina sul monitoraggio fiscale.
Le novità più interessanti per gli operatori sono certamente quelle che riguardano la compilazione del modulo RW del modello UNICO. Infatti, l’art. 9 della legge 6 agosto 2013 n. 97 riscrive gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del DL 167/1990.
In particolare:
- è stata prevista l’eliminazione della sezione I (trasferimenti attuati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e della sezione III (trasferimenti da, verso e sull’estero relativi agli investimenti detenuti all’estero);
- le sanzioni vengono ridotte dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui tali attività siano detenute in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, si applicano aliquote raddoppiate e per la presentazione del modulo RW entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro.
Sopravvive, invece, la sezione II nella quale devono essere indicate gli investimenti esistenti all’estero al termine del periodo d’imposta.
Gli obblighi di indicazione non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuto o imposta sostitutiva.
In merito alle novità sopracitate, occorre considerare il disposto dell’art. 3 del DLgs. 472/97, in base al quale: 
- un contribuente non può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile;
- si applica la penalità più favorevole quando nel tempo la sanzione viene diversamente disciplinata.
In sostanza, non dovrebbe essere assoggettato a sanzione chi in passato non ha compilato le sezioni I e III del modulo RW, mentre per le infrazioni relative alla sezione II (relativa alle consistenze estere) il nuovo (e più leggero) regime sanzionatorio dovrebbe essere applicabile anche per le violazioni pregresse.
Uno degli aspetti più delicati è rappresentato dal nuovo ambito soggettivo della disciplina. Sono tenuti alla compilazione del modulo RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti nel territorio dello Stato. Tuttavia, la nuova norma prevede che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i c.d. “titolari effettivi” degli investimenti esteri secondo la normativa dell’antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. u) dell’allegato al DLgs. 231/2007).
Ad esempio, si considerano titolari effettivi la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata in un mercato regolamentato e sottoposta agli obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale.
Pertanto, la dichiarazione sarà dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a entità giuridiche (ad esempio, società o fondazioni, o trust) siano riconducibili a persone fisiche o altri soggetti residenti tenuti agli obblighi previsti dall’art. 4 del DL 167/1990.
UNICO 2013 fuori dalla riforma
Il testo della L. 97/2013 non contiene più la soglia di 10.000 euro al di sotto della quale il modulo RW non deve essere compilato. Pertanto, pare che dovranno essere indicate tutte le consistenze possedute all’estero direttamente o indirettamente, salvo che il provvedimento attuativo non introduca un nuovo limite. Al riguardo, è stato anche ipotizzato che potrebbe essere utilizzata la soglia dei 15.000 euro prevista dalla disciplina sull’antiriciclaggio.
L’art. 9 della legge 97/2013 non contiene una disposizione specifica che sancisce l’entrata in vigore della riforma della disciplina sul monitoraggio fiscale. Tecnicamente, essa entra in vigore il prossimo 4 settembre, ma lo Statuto dei diritti del contribuente esclude l’operatività di nuovi adempimenti con scadenza anteriore a 60 giorni dalla norma che li prevede. Pertanto, allo stato attuale gli operatori ritengono che le novità non dovrebbero avere impatto su UNICO 2013 anche se sarebbe opportuna una conferma ufficiale.
Fonte: Eutekne autore Salvatore Sanna

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