La deducibilità delle perdite sui mini-crediti alla luce della circolare 26/E/2013

I casi pratici
Un'impresa di grandi dimensioni vanta al 31 dicembre 2012 crediti nei confronti del medesimo soggetto derivanti da un unico contratto di fornitura per un importo complessivo di euro 7 mila euro, di cui 4 mila scaduti da oltre sei mesi e 3 mila da meno di sei mesi. Vanta inoltre un credito di 3.500 euro scaduto da oltre sei mesi derivante da un contratto di manutenzione. Tutti i crediti vengono imputati a perdita in sede di redazione del bilancio 2012. Quali sono deducibili?
La soglia di 5 mila euro va individuata con riferimento al singolo credito. Tuttavia, se i crediti derivano dal medesimo rapporto contrattuale deve essere considerato il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo di imposta. Pertanto sarà considerato «credito di modesto importo» sia il credito derivante dal contratto manutenzione (3.500), sia quello derivante dal contratto di fornitura scaduto da oltre sei mesi (4 mila).
L'IMPUTAZIONE
Un'impresa non di grandi dimensioni vanta un credito di 2 mila euro scaduto da oltre sei mesi. Nonostante le difficoltà di incasso, ritenendo ancora possibile il recupero del credito, ritiene di imputare a conto economico il relativo costo a titolo di svalutazione (voce B.10D del conto economico) anziché a titolo di perdita (voce B.14). È corretto operare la svalutazione per masse con costituzione di un fondo rettificativo della totalità dei crediti?
La perdite su crediti di modesto importo sono deducibili anche se il costo è imputato a titolo di svalutazione. Ne consegue l'irrilevanza delle modalità di contabilizzazione della perdita ai fini della deduzione. Se la svalutazione è effettuata per masse la perdita va imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate. L'impresa potrà dedurre tutto l'importo della svalutazione operata, in quanto la stessa è fiscalmente qualificata come perdita.
IL PASSAGGIO
Una finanziaria (soggetto di grandi dimensioni) vanta un credito di 4.500 euro nei confronti di un debitore, scaduto da oltre sei mesi al 31 dicembre 2012. La società non imputa la perdita nell'esercizio 2012 (neanche a titolo di svalutazione), in quanto gli amministratori non ritengono sussistere rischi di esigibilità del credito. Nell'esercizio 2013 è corretto imputare la perdita in conto economico perdurando l'insolvenza del debitore?
Il termine di sei mesi rappresenta il momento da cui si presumono gli elementi certi e precisi per dedurre la perdita, ma la sua rilevazione va lasciata alla valutazione dell'impresa, in coerenza con i principi di redazione del bilancio. Pertanto, qualora la perdita su minicrediti sia imputata in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza, la deduzione fiscale sarà rinviata al periodo d'imposta di imputazione.
LA TEMPISTICA
L'impresa Alfa imputa a conto economico nell'esercizio 2012 una perdita su un credito di modesto importo scaduto da meno di sei mesi alla chiusura dell'esercizio. La perdita non viene fiscalmente dedotta, in quanto non vi sono i requisiti per la deducibilità. Una volta maturato il requisito dei sei mesi dalla scadenza, Alfa potrà dedurre la perdita nell'esercizio successivo sul presupposto che il costo è già transitato a conto economico?
La circolare 26/E ha chiarito che nel caso in cui la perdita su crediti sia stata imputata nel conto economico relativo a un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi e non dedotta, si potrà considerare deducibile nel periodo d'imposta di maturazione del semestre. Pertanto Alfa potrà operare una variazione in diminuzione nel 2013, recuperando il costo la cui deduzione è stata rinviata in conformità a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi.
I CREDITI MAGGIORI
La società Beta vanta un credito di 15mila euro per forniture. A fronte del mancato pagamento dell'impresa debitrice, Beta attiva una serie di tentativi di recupero, che però non danno alcun risultato. Il legale incaricato del recupero del credito attesta che la situazione economica e patrimoniale del debitore è assoluta e definitiva e sconsiglia l'instaurazione di procedure esecutive. In caso di imputazione la perdita è deducibile?
Secondo la circolare 26/E un utile elemento di prova è rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di scarsa o assente liquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive, quali le lettere dei legali incaricati della riscossione del credito e le relazioni negative delle agenzie di recupero crediti.
LA DECORRENZA
L'impresa Gamma vanta una serie di crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi alla chiusura del 2012, che decide di imputare a perdita nel bilancio 2012. Alcuni di questi crediti avevano già maturato il semestre di anzianità negli esercizi precedenti, ma le relative perdite vengono imputate integralmente nel bilancio 2012. Sono deducibili anche le perdite relative ai crediti che hanno maturato il requisito dei sei mesi prima del 2012?
La circolare 26/E ha chiarito che le perdite su crediti di modesto importo sono deducibili anche nel caso in cui il semestre di anzianità del credito sia maturato in esercizi precedenti. Ai fini della decorrenza della nuova disciplina viene attribuita rilevanza al momento di imputazione delle perdite (dal 2012). Viceversa, non sono automaticamente deducibili le perdite su minicrediti scaduti da oltre sei mesi imputate in bilancio in esercizi precedenti.
Fonte: Il sole 24 ore

Commenti