La prima e unica abitazione. Il divieto si estende alle pertinenze accatastate autonomamente
Lo stop all'esecuzione copre box e cantine
Lo stop all'esecuzione forzata sull'abitazione principale copre anche le pertinenze, comprese quelle accatastate autonomamente come box o cantina (C/6). La lettura emerge dalla nota di Equitalia del 1° luglio che ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche previste del decreto del fare. In base alle novità introdotte, l'agente della riscossione non può più pignorare per i debiti iscritti a ruolo la prima e unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente. L'espropriazione degli altri immobili, inoltre, è possibile solo se il credito a ruolo supera 120mila euro e se sono trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.
L'unica eccezione al divieto di procedere sulla prima e unica casa del contribuente è quella che riguarda esclusivamente le case di lusso (secondo le caratteristiche individuate dal Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969), le ville (A/8), i castelli e i palazzi di eminente pregio (A/9).
La nota del 1° luglio ha chiarito che quando si parla di immobile «adibito a uso abitativo» bisogna riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d'uso di fatto: un requisito soddisfatto dall'ulteriore previsione della residenza anagrafica. Possono essere, quindi, pignorati tutti gli immobili con categoria non abitativa quali uffici e studi privati (A/10).
Infine, in presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantine (C/6) – secondo Equitalia – non sembra poter venir ragionevolmente meno la condizione dell'unicità del l'unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d'uso catastale abitativa e pertanto vanno considerati un tutt'uno con l'abitazione principale.
Un'altra novità riguarda il limite del credito complessivo necessario per procedere a esecuzione forzata. E così tale soglia – per le abitazioni che non costituiscano prima casa o che non siano di lusso o ville, castelli e palazzi di eminente pregio – è stato elevato a 120mila euro. Il concessionario della riscossione può comunque iscrivere ipoteca anche al di sotto di tale soglia e anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l'esecuzione sia avviata da terzi. L'espropriazione può essere avviata solo allorchè sia stata preventivamente iscritta ipoteca.
Giova ricordare che il Dl 70/2011 ha introdotto l'obbligo per l'agente della riscossione di inviare un preavviso 30 giorni prima di iscrivere ipoteca. 
Allo stesso modo, i precedenti interventi legislativi rispetto al decreto del fare hanno rimodulato le soglie di debito oltre le quali l'agente della riscossione può ipotecare le case e gli altri immobili del contribuente. L'importo base è quello di 8mila euro (limite introdotto dal Dl 40/2010 sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Sezioni unite della Cassazione). Tale importo base – in virtù delle modifiche sempre del Dl 70/2011 – è stato innalzato a 20mila euro nel caso in cui la casa sulla quale iscrivere ipoteca è l'abitazione principale del contribuente o se il debito con il fisco è contestato (o ancora contestabile) in Commissione tributaria. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Francesco Falcone

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