La scelta del modello Unico corretto

La scelta del modello Unico da utilizzare è influenzata dalla tipologia di soggetto dichiarante: le regole applicabili per un soggetto Ires (società di capitali) sono diverse da quelle applicabili per un soggetto Irpef (società di persone e ditte individuali). 
La questione non si pone tanto nei casi ordinari di esercizio coincidente con l’anno solare, quanto in occasione di operazioni straordinarie che comportano una duplicazione di periodi d’imposta all’interno di un medesimo anno solare o esercizio sociale. 
Ad esempio, un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare (condizione per presunzione sempre sussistente per la persona fisica) in liquidazione volontaria con effetto dal 20 novembre 2012, sia esso società di capitali, società di persone o ditta individuale, dovrà dichiarare due distinti periodi d’imposta: quello ante liquidazione che va dall’1/1/12 al 19/11/12 e il primo periodo di liquidazione che va dal 21/11/12 al 31/12/12. 
Ed è proprio in relazione al primo periodo d’imposta sopra delineato che si pongono i problemi di scelta del modello. 
Se si tratta di un soggetto Irpef, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione (1/1/12-19/11/12) scade a luglio del 2013 (art.5 del DPR n.322/98) ed essendo a tale data già disponibile il modello “nuovo” (Unico 2013) è questo il modello che dovrà essere utilizzato. 
Se si tratta di un soggetto Ires, invece, in relazione alla dichiarazione corrispondente al periodo d’imposta 21/11/12 – 31/12/12 va utilizzato il modello nuovo (Unico 2013), mentre in relazione al precedente periodo ante liquidazione (1/1/2012 – 20/11/12), anche se alla data di scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione è comunque disponibile il modello nuovo, occorre obbligatoriamente utilizzare il modello vecchio (Unico 2012). 
I soggetti Irpef - Per i soggetti Irpef (ditta individuale o società di persone) la regola è che occorre sempre utilizzare il nuovo modello (Unico 2013) se tale modello risulta disponibile al momento della presentazione della dichiarazione; in caso contrario occorrerà ricorrere al modello vecchio (Unico 2012). 
I soggetti Ires - Le regole applicabili ai soggetti Ires (società di capitali) risultano più complesse: la dichiarazione di un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare obbliga sempre all'utilizzo del modello vecchio (Unico 2012), cioè quello ordinariamente predisposto per l'annualità precedente a quella da dichiarare. 
Per esercizio coincidente con l’anno solare si intende il periodo d’imposta, anche di durata inferiore a 365 giorni (366 per gli anni bisestili), che si chiude il 31/12; non è considerato esercizio coincidente con l’anno solare quell’esercizio che pur chiudendosi il 31/12 ha una durata superiore ai 365 giorni (366 per gli anni bisestili). 
Le complicazioni che nascono per i soggetti Ires sono date, ad esempio, da un modello dichiarativo non adeguato alle eventuali modifiche apportate a livello normativo. Ciò, purtroppo, impone agli operatori la necessità di predisporre dei prospetti di supporto da consegnare all'Agenzia in caso di richiesta. 
Si auspica un intervento legislativo rapido in tal senso, volto ad estendere l’applicazione ai soggetti Ires delle regole già previste per i soggetti Irpef. 
Società di persone - Circa le società di persone vi sono due casi in cui l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata e per i quali, in parziale deroga alle regole generali sopra viste, va sempre e comunque utilizzato il modello nuovo: 
- scioglimento della società di persone senza passaggio dalla fase di liquidazione; 
- scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. 
Nel primo caso (C.M. n.101/E/00 paragrafo 12.3) i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di scioglimento rimangono quelli ordinari. 
Es. cessazione dell’attività avvenuta in data 28 febbraio 2012: la dichiarazione relativa al periodo 01/01/12-28/02/12 va comunque presentata entro il termine ordinario del 30 settembre 2013, utilizzando i nuovi modelli, in quanto alla scadenza di presentazione, i modelli nuovi sono a disposizione dei contribuenti. 
Nel secondo caso (C.M. n.54/E/02) la società è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta chiuso allo scadere del 6° mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, utilizzando il modello nuovo (Unico SC) e sempre entro il termine ordinario di presentazione. 
Nell'anno in cui si ha lo scioglimento della società, il socio superstite che prosegue l'attività in qualità di imprenditore, dichiarerà il reddito d'impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il modello Unico Persone Fisiche, quadro RF o RG.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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