Le perdite sui mini-crediti imputate nel 2012. La decorrenza. L'imputazione nel bilancio dello scorso anno L'applicazione copre già l'ultimo esercizio

Le perdite sui mini-crediti imputate nel 2012 si possono considerare assistite dalla nuova presunzione legale di esistenza degli elementi certi e precisi anche nel caso in cui il semestre di anzianità del credito sia maturato in esercizi precedenti. Inoltre, seppure le nuove regole valgono dal 2012 in poi, la prescrizione del credito costituiva già nel precedente regime un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita.
Sono questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare 26/E/2013 sulla decorrenza delle nuove regole di deducibilità delle perdite su crediti introdotte dall'articolo 33, comma 5, del Dl 83/2013. 
La soluzione
In mancanza di un regime transitorio ad hoc, l'agenzia delle Entrate sposa sui crediti di modesto importo la tesi che sin da subito era apparsa più coerente sul piano sistematico. La circolare (paragrafo 4.2) conferma, infatti, che il termine di sei mesi previsto dalla nuova norma rappresenta non già un momento di competenza fiscale obbligatoria bensì, più semplicemente, il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta. Di conseguenza, la soluzione del problema transitorio non poteva che essere quella di ammettere la piena deducibilità delle perdite imputate a decorrere dal 2012 (periodo di imposta in corso al 12 agosto 2012) anche se relative a crediti il cui periodo di sei mesi dalla scadenza si fosse compiuto precedentemente.
Sotto il profilo della decorrenza delle nuove regole, dunque, viene attribuita valenza al momento di imputazione delle perdite (dal 2012 in poi), fugando ogni dubbio in merito alla validità dell'opposta soluzione di dare rilevanza, ai predetti fini, alle sole perdite relative a crediti con semestre di anzianità scaduto dal 2012 in poi. È forse in questa ottica che l'agenzia delle Entrate sembra escludere la possibilità di dedurre automaticamente nel 2012 anche le perdite relative ai crediti con semestre di anzianità scaduto prima del 2012, imputate in esercizi passati e non ancora dedotte, ritenendo per questi casi necessaria la dimostrazione degli elementi certi e precisi in base alla «previgente formulazione del dell'articolo 101, comma 5, del Tuir». 
In effetti, come già ipotizzato – seppure con alcune riserve – nella circolare 15/2013 di Assonime (si veda anche Il Sole 24 Ore 27 maggio scorso), anche in tali casi si sarebbe potuta ammettere la soluzione più favorevole in considerazione del fatto che la nuova norma realizza ex post le condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali di costi già imputati in esercizi precedenti.
La prescrizione
Con riferimento ai crediti prescritti, il documento di prassi conferma innanzitutto che la nuova norma produce i suoi effetti, in linea di principio, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012. Tuttavia, la circolare 26/E/2013 precisa che la prescrizione del credito costituiva anche in passato un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita. 
In questo modo, viene ad essere avallato il comportamento seguito finora da molti operatori economici che, nell'incertezza sulla ricorrenza di eventi ben identificati tali da configurare gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma, hanno preferito prudenzialmente attendere la prescrizione per imputare e dedurre le perdite su crediti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Alberto Trabucchi

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