Limite all’utilizzo del contante: doppia soglia

Trasporto di contante al seguito fino a 10.000 euro e segnalazione da parte delle banche di operazioni da 15.000 euro, anche frazionate
La legge europea 2013 (L. 97 del 6 agosto 2013 pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» n. 194 del 20 agosto 2013), che entrerà in vigore dal prossimo 4 settembre 2013, prevede che i trasferimenti da e verso l'estero, per conto o a favore di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, comunicati dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria, vengano estratti dall'archivio unico informatico (Aui), tenuto ai fini della disciplina antiriciclaggio. 
15.000 euro la soglia per le segnalazioni – Le modifiche apportate dalla Legge europea sono diverse: si va dalla segnalazione di operazioni effettuate anche da soggetti non residenti, all’utilizzo di una codifica più dettagliata; il tutto nell’ottica di un inasprimento alla lotta all’evasione. 
Inoltre, nell'AUI (archivio unico informatico) viene registrata ogni operazione, disposta dal cliente, anche frazionata, di importo pari o superiore a 15.000 euro. 
Il cliente, soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con l'intermediario, è considerato ciascuno dei cointestatari, in caso di rapporti od operazioni cointestati a più soggetti. 
Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Tale soglia viene verificata considerando tutte le sedi dell'intermediario. 
Prima delle modifiche apportate dalla Legge europea, le comunicazioni riguardavano le operazioni di importo, singolarmente, superiore a 10.000 euro (Circolare Abi n.29 del 1990). Dunque, se in passato venivano effettuati più trasferimenti di importo non superiore a 10.000 euro anche nella stessa giornata, il meccanismo del monitoraggio bancario non scattava, con la nuova novella i trasferimenti che cumulativamente superino la soglia di 15.000 euro nell'arco di una settimana, saranno aggregati e comunicati all'Anagrafe. 
Operazioni esonerate dalla segnalazione - Gli acquisti e le vendite di titoli detenuti in regime del risparmio amministrato o risparmio gestito e l'incasso di proventi assoggettati dall'intermediario a ritenuta alla fonte sono esonerati da obblighi di segnalazione. 
10.000 la soglia per il trasporto al seguito – La soglia di rilevanza per i passaggi in dogana con denaro contante (c.d. "trasporto al seguito") ammonta invece a 10.000 euro. 
La norma prevede a carico di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'obbligo di dichiarare questa somma all'agenzia delle Dogane. 
I trasferimenti di denaro contante che non superino i 9.999,99 euro sono, invece, leciti a tutti gli effetti; per trasferimenti superiori il soggetto deve dichiarare la valuta all'Agenzia delle Dogane (art.3 del D.Lgs. n.195/2008) tramite la presentazione presso gli Uffici locali dell’Agenzia di un apposito modello di dichiarazione. La dichiarazione scritta, invece di essere consegnata al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, può anche essere trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera. 
La dichiarazione contiene oltre ai dati anagrafici del soggetto, la provenienza dei fondi trasferiti; la prevista utilizzazione, l’itinerario seguito, il mezzo di trasporto utilizzato, gli estremi del documento di identificazione. 
A tale scopo per “denaro contante” si intendono le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, gli strumenti negoziabili o emessi al portatore e gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati, ma privi del nome del beneficiario. 
Tale disciplina è applicabile a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente, mentre non si applica ai trasferimenti di vaglia o assegni tratte su banche o Poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 
Coloro che sono stati “pizzicati” dai militari delle fiamme gialle, possono chiedere l'estinzione della violazione contestata, effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, e comunque non inferiore a 200 euro. 
L’adesione all’istituto oblatorio viene effettuata al momento della contestazione alla GdF o al MinEconomia entro dieci giorni dalla stessa. 
Indizi per l’accertamento – Dato che la normativa sul "trasporto al seguito" è molto più limitata rispetto a quella applicabile ai trasferimenti effettuati tramite intermediari, in quanto l'oggetto della denuncia concerne nel primo caso solo mezzi di pagamento rappresentati da un documento cartaceo, la legge comunitaria dispone che le informazioni raccolte dalle Dogane (con le denunce presentate dai contribuenti o con gli atti di contestazione per eventuali omesse denunce) vengano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza. 
Anche se in teoria la trasmissione dovrebbe riguardare solo il trasporto al seguito di mezzi di pagamento, spesso in dogana vengono intercettati documenti di altro genere, come estratti conto, copie di contratti, corrispondenza, che possono costituire indizi utili per il conseguente accertamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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