Modello 730 anche per il contribuente che ha perso il lavoro

Chi è privo di sostituto d’imposta e vanta un credito può ricevere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha varato ieri il provvedimento e la circolare che consentono ai contribuenti che non hanno più un datore di lavoro, e che vantano un credito, di presentare il modello 730 invece che il modello Unico ottenendo così in tempi più rapidi il rimborso delle imposte versate in più.
La possibilità riguarda coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati nel 2012 ma, nel 2013, sono privi di un posto di lavoro: dal 2 al 30 settembre 2013 è possibile presentare il modello 730 e ottenere in tempi che l’Agenzia definisce “brevi” il rimborso delle imposte a credito. Esso verrà  restituito direttamente dall’Agenzia delle Entrate ed è possibile, per velocizzare ancor più i tempi,  comunicare il proprio Iban attenendosi esclusivamente alle istruzioni disponibili sul sito internet  dell’Amministrazione.
Il percorso che ha portato a questa novità “parte” con il c.d. decreto “Fare” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. L’articolo 51-bis del DL 69/2013 convertito, infatti, prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la
relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall’art. 13, comma 1, lettera b) del DM 164/1999. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 51-bis stabilisce che, nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
Attualmente questa possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito, mentre, si legge in una nota dell’Amministrazione finanziaria, il prossimo anno sarà allargata anche a chi deve versare le imposte.
Dopo la pubblicazione, il 20 agosto scorso, della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 ieri sono arrivati il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100191/2013 e la circolare n. 28, che stabilisce tutti i passi da compiere. Proprio nella circolare, sulla base del provvedimento del 22 agosto 2013, è disposto che la dichiarazione debba essere presentata utilizzando il modello 730/2013 già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2013. Al fine di individuare le dichiarazioni 730 in questione, nella casella
“Situazioni particolari” posta nel frontespizio del 730/2013 deve essere indicato il codice “1”. Inoltre, nella sezione dedicata ordinariamente ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio va indicata, in luogo del codice fiscale, la sequenza numerica “20137302013”. È possibile presentare il 730-Situazioni particolari anche in forma
congiunta.
Sul sito dell’Agenzia le istruzioni per ricevere l’accredito
Il rimborso fiscale potrà essere accreditato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, che deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio codice Iban compilando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia, oppure consegnando il modello stesso in un qualsiasi ufficio delle Entrate.
Fonte: Eutekne

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