Nuovo spesometro con esclusioni ampie

La comunicazione «black list» confluisce dal 1° ottobre nel nuovo modello approvato con il provvedimento del 2 agosto
Il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot. 94908/2013) contiene il nuovo modello di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cd. “spesometro”), che dovrà essere presentato per l’anno 2012 entro il prossimo 12 novembre per i contribuenti mensili, ed entro il 21 novembre per gli altri, recependo di fatto le semplificazioni preannunciate dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 3 luglio scorso.

Al pari di quanto accadeva con il “vecchio” spesometro, vi sono numerose operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto già comunicate o conosciute dall’Amministrazione finanziaria.
L’elenco è contenuto nel punto 4 del provvedimento direttoriale del 2 agosto scorso, secondo cui rientrano in tale esclusione le seguenti operazioni:
- le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato);
- le esportazioni, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l’obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all’esportatore abituale, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, lett. c) del DPR 633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione ad hoc;
- le operazioni intracomunitarie (in quanto già monitorate tramite l’inclusione nei modello INTRA). È bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie (in qualità di primo cedente), di cui all’art. 58 del DL n. 331/93 (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2011, in quanto operazioni non incluse negli INTRA);
- le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (utenze, telefonia, ecc.), di cui all’art. 7 del DPR n. 605/73;
- le operazioni di importo almeno pari a euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta ai fini IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).
In merito alle descritte fattispecie di esclusione, si rendono opportune alcune osservazioni.
In primo luogo, nel nuovo spesometro non sussiste più l’esclusione delle operazioni effettuate con controparti “black list”, in quanto le stesse confluiscono obbligatoriamente, dal prossimo 1° ottobre 2013, nel nuovo modello approvato con il provvedimento del 2 agosto, che accoglie anche le operazioni in questione, e nel contempo “abroga” la comunicazione “black list”. In altre parole, l’operazione costituisce un “maquillage”, poiché le citate operazioni “black list” sono state semplicemente spostate da una comunicazione all’altra, ragion per cui resta ferma l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, anche nel “nuovo” spesometro, delle operazioni di importo non superiore a 500 euro, stabilita dall’art. 2, comma 8, del DL n. 16/2012.
In secondo luogo, per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, si è detto che l’esclusione trova il suo fondamento nel contemporaneo obbligo di inclusione delle operazioni in parola negli elenchi INTRASTAT. L’art. 50-bis del DL n. 69/2013 (cd. decreto “Fare”) prevede l’eliminazione dell’obbligo di inclusione negli elenchi INTRA, a partire dal 1° gennaio 2015, delle prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da committenti nazionali ed eseguite da prestatori soggetti IVA in altro Stato Ue. Conseguentemente, a partire dalla predetta data, tali operazioni dovrebbero essere incluse nel “nuovo” spesometro, altrimenti le stesse non verrebbero intercettate dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, in tale maniera si vanifica l’intento dell’art. 50-bis del DL n. 69/2013 che, come si legge nella rubrica dell’articolo stesso, è la semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO

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