Niente avviso se i beni ai soci non producono reddito

Comunicazioni dei beni in uso ai soci e degli apporti finanziari all'impresa con esoneri ampi. È questa la conclusione che si ricava dai due recenti provvedimenti delle Entrate che hanno ritracciato le regole per comunicare all'anagrafe tributaria le informazioni richieste dalla legge.
Per quel che riguarda i beni ai soci, l'esimente principale sancita dal provvedimento n. 94902/2013, risiede nel fatto che la comunicazione telematica va trasmessa solo ove vi sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto d'uso. In pratica ci deve essere un reddito diverso (ex articolo 67 del Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore per cui se questi ha remunerato a valori di mercato il diritto d'uso, non scatta alcun obbligo. Il fatto che l'onere riguardi solo i casi in cui l'utilizzatore è tenuto a tassare il reddito in natura, è coerente con quanto previsto dal comma 36-sexiesdecies dell'articolo 2 del Dl 138/2011 ed evidenzia che l'utilità di queste informazioni non riguarda il redditometro. 
Sul piano oggettivo, oltre alle esclusioni per gli amministratori, i soci dipendenti e lavoratori autonomi e l'imprenditore individuale già trattate, è stata prevista l'esclusione dell'obbligo di comunicazione per i beni ad uso pubblico (ad esempio i taxi) per i quali opera la deduzione integrale dei costi (articolo 164, lettera a), n. 2 del Tuir). I beni per i quali il Tuir prevede l'integrale deducibilità dei costi anche quando gli stessi, per loro natura, si prestano ad un uso promiscuo, non rientrano infatti nell'ambito della disciplina prevista dal Dl n. 138/2011 (circolare n. 36/E/2012). 
È confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti: hanno un valore non superiore a 3mila euro, al netto dell'Iva e sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili). 
Il provvedimento n. 94904/2013 sancisce l'esclusione dalla comunicazione per i finanziamenti concessi dalla società ai soci. Il provvedimento del 2011, come si ricorderà, aveva incluso nell'obbligo di comunicazione non solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci alla società, ma, sorprendentemente, anche quelli ricevuti da quest'ultimi in chiaro contrasto, peraltro, con il disposto di cui al comma 36 septiesdecies dell'articolo 2 del Dl 138/2011.
I due provvedimenti del 2 agosto, hanno fissato regole autonome per la gestione delle informazioni, pur mantenendo un identico modello che contiene una serie di sezioni deputate a monitorare le informazioni sia inerenti i beni concessi in uso ai soci, sia relative ai finanziamenti e agli apporti da questi effettuati. Allo stato attuale non è chiaro se sia possibile o meno far confluire in un unico modello tutte le informazioni richieste in presenza di casistiche interessate da entrambe le fattispecie. L'auspicio è che l'Agenzia sposi una logica di semplificazione limitando l'onerosità, sul piano materiale, degli adempimenti. Tale soluzione sembra peraltro preclusa nell'ipotesi in cui sia il socio, in presenza di inerzia da parte della società, a porsi il problema di trasmettere al Fisco la comunicazione telematica relativa ai finanziamenti e/o alle capitalizzazioni effettuate. Il regolamento, infatti, prevede che in questo caso l'unico soggetto tenuto alla presentazione del modello sia la società, cosa peraltro coerente con il fatto che l'onere di invio telematico della comunicazione posto alternativamente in capo al concedente o all'utilizzatore riguarda il caso dei beni ai soci (comma 36-sexiesdecie) e non i finanziamenti o le capitalizzazioni (comma 36-septiesdecies).
Fonte: Il sole 24 ore

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