Passaggio dei dati da accorpare in Unico

Due provvedimenti in pari data per un unico modello e un solo tracciato record. 
Pur nell'identità della norma di origine – la legge di conversione del Dl 138/2011 – i due provvedimenti ravvisano un contenuto difforme in merito alla decorrenza temporale: per i beni ai soci o familiari dell'imprenditore deve trattarsi di quelli in godimento nel 2012, anche se concessi in passato, mentre per i versamenti di denaro all'impresa si chiede la comunicazione delle operazioni effettuate a decorrere dal 2012. Non sembra più richiesta, a differenza di quanto prevedeva il provvedimento del 16 novembre 2011, la fotografia della consistenza di questi rapporti, tanto più che le capitalizzazioni potrebbero essere andate a decurtazione di perdite, con la conseguente scomparsa dalle voci del residuo patrimonio netto.
La scadenza per la comunicazione 2012 è fissata al 12 dicembre.
Considerando che la norma pone l'obbligo a carico, alternativamente, di chi concede o di chi riceve il bene o il finanziamento, sarà necessario un adeguato coordinamento, di regola curato dal professionista, per evitare che l'adempimento venga posto in essere da entrambi, piuttosto che da nessuno dei due.
Confidiamo che questo obbligo possa essere ulteriormente semplificato, includendo le informazioni nella dichiarazione dei redditi dell'impresa, cui compete la comunicazione al socio o familiare, titolare dell'obbligo di dichiarare il reddito "diverso".
Quest'ultimo dovrebbe presentare questo modello solo in caso di default da parte dell'impresa, che nulla gli abbia comunicato per tempo.
Fonte. Il sole 24 ore del 6/8/2013 autore Raffaele Rizzardi

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